32002R1412

Regolamento (CE) n. 1412/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 02/08/2002 pag. 0050 - 0069


Regolamento (CE) n. 1412/2002 della Commissione

del 29 luglio 2002

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Il 9 novembre 2001, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di filati testurizzati di poliesteri (di seguito denominati "FTP") originari dell'India.

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata nel settembre 2001 dal Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (CIRFS) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di FTP. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

(3) Attualmente sono in vigore misure antidumping definitive sulle importazioni di FTP originarie della Malaysia [Regolamento (CE) n. 1001/97 del Consiglio(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2000(5)], dell'Indonesia, della Thailandia [Regolamento (CE) n. 2160/96 del Consiglio(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1078/2001(7)] e di Taiwan [Regolamento (CEE) n. 3905/88 del Consiglio(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2010/2000(9)]. Queste misure relative alle importazioni originarie della Malaysia(10), di Taiwan(11), dell'Indonesia(12) e della Thailandia(13) sono attualmente oggetto di un riesame in previsione della scadenza, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito denominato "il regolamento di base").

(4) L'apertura di un parallelo procedimento antisovvenzioni relativo a importazioni dello stesso prodotto originarie dell'India e dell'Indonesia è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(14).

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante e altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori e la loro associazione rappresentativa, gli importatori, gli utilizzatori e i fornitori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dell'India. Alle parti direttamente interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(6) Un certo numero di produttori esportatori indiani e la loro associazione rappresentativa, nonché alcuni produttori, utilizzatori e importatori/operatori commerciali comunitari hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(7) In considerazione del numero apparentemente elevato di produttori esportatori in India, secondo quanto indicato nella denuncia, si è deciso di applicare tecniche di campionamento per l'esame del dumping a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, come viene illustrato più dettagliatamente al considerando 14 e seguenti del presente regolamento. La Commissione ha inviato questionari ad un campione rappresentativo dei produttori esportatori dell'India, e ne ha ricevuto risposte dettagliate.

(8) La Commissione ha inoltre inviato questionari a tutte le altre parti notoriamente interessate. Sono pervenute risposte da due dei sei produttori comunitari denunzianti e da un produttore comunitario che non aveva inizialmente sottoscritto la denuncia. Sono inoltre pervenute risposte alla Commissione da un utilizzatore e da due fornitori di materia prima, contenenti informazioni sufficientemente complete e rappresentative da utilizzare nella valutazione dell'interesse comunitario. Non hanno risposto al questionario né si sono manifestati importatori nella Comunità che non siano collegati a produttori esportatori.

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

- Dupont SA, Regno Unito

- Sinterama SpA, Italia

b) Produttori esportatori indiani

- Indo Rama Synthetics Ltd, Nagpur

- Reliance Industries Ltd e le sue società collegate, Bombay e Nagpur

- Welspun Syntex Ltd, Bombay.

(10) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o ottobre 2000 e il 30 settembre 2001 (di seguito denominato "il periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze o trends pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 1997 e la fine del PI (di seguito denominato "il periodo in esame").

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(11) I prodotti in esame sono i filati testurizzati di poliesteri (di seguito: "FTP" o "il prodotto in esame") originari dell'India classificabili al codice NC 5402 33 00. Gli FTP sono ottenuti direttamente dai filati di poliesteri parzialmente orientati, a partire dai quali vengono poi testurizzati. Sono utilizzati nell'industria tessile e della maglieria per la produzione di tessuti di poliesteri oppure di poliesteri e cotone. In commercio si trovano diversi tipi di prodotto in esame distinguibili per la diversità delle caratteristiche, cioè a seconda del peso ("denaro"), del numero di filamenti, della natura ignifuga del filato, della colorazione e della ritorcitura. La qualità degli FTP varia inoltre a seconda dell'efficienza del processo produttivo. Tuttavia, non si riscontrano differenze significative in termini di caratteristiche fisiche di base e di applicazioni tra i diversi tipi e qualità di FTP. In tali circostanze, ai fini del presente procedimento tutti i tipi di FTP sono considerati come un unico prodotto.

2. Prodotto simile

(12) Dall'inchiesta è emerso che gli FTP fabbricati e venduti sul mercato interno dell'India avevano caratteristiche fisiche di base e applicazioni simili a quelle del prodotto in esame esportato da questo paese nella Comunità. Analogamente, gli FTP fabbricati dai produttori comunitari denunzianti e venduti sul mercato comunitario presentavano caratteristiche fisiche di base e applicazioni simili a quelle del prodotto in esame esportato dal paese in questione nella Comunità.

(13) Di conseguenza, gli FTP venduti sul mercato interno dell'India ed esportati nella Comunità e quelli fabbricati e venduti nella Comunità sono considerati un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. CAMPIONAMENTO

1. Campionamento degli esportatori indiani

(14) In considerazione del numero elevato di produttori esportatori in India menzionati nella denuncia, la Commissione ha inizialmente ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, applicare tecniche di campionamento.

(15) Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro tre settimane dall'inizio del procedimento e a fornire le necessarie informazioni di base relative alle loro vendite per l'esportazione e sul mercato interno, alle loro precise attività riguardanti la produzione del prodotto in esame nonché alla ragione sociale e alle attività di tutte le loro consociate interessate alla produzione e/o alla vendita del prodotto in esame. A tale riguardo la Commissione ha anche contattato le autorità indiane e l'associazione indiana dei produttori esportatori, le quali non hanno sollevato obiezioni contro il ricorso al campionamento.

2. Preselezione delle società che hanno collaborato all'inchiesta

(16) Dodici società indiane si sono manifestate e hanno fornito le informazioni richieste entro il periodo di tre settimane stabilito dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, solo nove di queste società erano produttori che hanno dichiarato di aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Questi produttori che hanno esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI e che hanno espresso il desiderio di essere incluse nel campione sono state inizialmente ritenute società che hanno collaborato e sono state prese in considerazione nella selezione del campione. Tali società rappresentano fino al 98 % del totale delle esportazioni del prodotto in esame dall'India verso la Comunità. Quanto alle rimanenti tre società, due erano operatori commerciali di cui non era possibile tener conto nella selezione del campione, mentre l'ultima era un produttore esportatore che durante il PI non aveva effettuato esportazioni nella Comunità.

(17) Le società che non si sono manifestate entro il termine di tre settimane sono state considerate come società che non hanno collaborato all'inchiesta.

3. Selezione del campione

(18) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la selezione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(19) Sulla base di questo criterio, di comune accordo con le autorità indiane e l'associazione indiana dei produttori esportatori, per costituire il campione sono stati prescelti tre produttori esportatori. Le tre società selezionate per il campione rappresentavano circa il 70 % delle esportazioni di FTP dall'India nella Comunità e circa il 65 % delle vendite di FTP sul mercato interno indiano.

(20) I sei produttori esportatori che hanno collaborato e che sono stati esclusi dal campione sono stati informati del fatto che eventuali dazi antidumping sulle loro esportazioni sarebbero stati calcolati conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Alcune di tali società avevano inizialmente espresso l'intenzione di chiedere il calcolo di un margine individuale, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, qualora non fossero state incluse nel campione. Tuttavia, non è stata ricevuta alcuna richiesta circostanziata in tal senso entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

(21) Il produttore esportatore che non era collegato ad alcuno dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta e che non aveva esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI, benché avesse registrato alcune esportazioni nella Comunità dopo la fine del PI, è stato anch'esso informato del fatto che eventuali dazi antidumping sulle sue esportazioni sarebbero stati calcolati conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(22) È stato inviato un questionario da compilare a tutte e tre le società inizialmente incluse nel campione, mentre alla società che aveva effettuato esportazioni nella Comunità solamente dopo la fine del PI è stato inviato un questionario meno dettagliato.

(23) Alle società che alla fine hanno costituito il campione e che hanno pienamente collaborato all'inchiesta sono stati attribuiti specifici margini di dumping e applicate aliquote di dazio individuali.

D. DUMPING

1. Valore normale

(24) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite di FTP effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per l'esportazione verso la Comunità.

(25) Dall'esame è emerso che durante il periodo dell'inchiesta tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta avevano effettuato sul mercato interno vendite di FTP rappresentative.

(26) La Commissione ha poi esaminato se i tipi di prodotto in esame venduti sul mercato interno e quelli esportati fossero simili in termini di qualità, "denaro", numero di filamenti, caratteristiche ignifughe, colorazione e ritorcitura, ed è giunta alla conclusione che si trattasse di prodotti identici o direttamente comparabili.

(27) Inoltre, e per ciascuno dei tipi di prodotto venduti dal produttore esportatore sul mercato interno e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se, durante il PI, il loro volume complessivo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità.

(28) La Commissione ha poi esaminato se le vendite effettuate sul mercato interno da ciascuna società si potessero considerare realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

A tal fine è stata determinata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti effettuata in perdita durante il PI:

a) per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno;

b) per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l'80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari;

c) per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato ad un prezzo non inferiore ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo in questione non fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali e quindi il valore normale è stato costruito.

(29) Per determinati tipi di prodotto esportati nella Comunità da tutte e tre le società oggetto dell'inchiesta, si è accertato che le vendite sul mercato interno erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Il valore normale per il corrispondente tipo di prodotto è stato basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno dell'India durante il PI, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

(30) Per i tipi di prodotti la cui vendita non era stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, nonché per quelli non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, il valore normale ha dovuto essere costruito. Tutte e tre le società oggetto dell'inchiesta hanno esportato nella Comunità determinati tipi di prodotto che rientrano nelle categorie summenzionate.

(31) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito: "le SGAV") sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori interessati che hanno collaborato sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il PI, alla media dei loro costi di produzione durante tale periodo dell'inchiesta. Ove necessario i costi di produzione e le SGAV indicati sono stati corretti prima di essere usati per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e per la costruzione del valore normale.

2. Prezzo all'esportazione

(32) Poiché tutte le esportazioni del prodotto in esame realizzate da tutti e tre i produttori esportatori sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili.

3. Confronto

(33) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi a tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, oneri all'importazione e imposte indirette, credito, servizio d'assistenza, commissioni e sconti e riduzioni.

(34) Tutte e tre le società oggetto dell'inchiesta hanno chiesto un adeguamento per la restituzione del dazio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, a motivo che il prodotto simile sarebbe stato gravato, secondo quanto affermavano, da oneri all'importazione allorché esso era destinato al consumo nel paese esportatore, ma che tali oneri erano rimborsati o non venivano versati quando il prodotto era esportato nella Comunità. Tutte le società avevano fatto ricorso al sistema di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPB) post-esportazione e/o al sistema di licenze preventive (Advance Licence Scheme - ALS) per tale motivo. La richiesta è stata respinta in quanto non è stata fornita alcuna prova del fatto che il prodotto simile fosse gravato da oneri all'importazione allorché esso era destinato al consumo interno. In alternativa, le società hanno chiesto lo stesso adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Tuttavia, dal momento che le società non hanno potuto dimostrare che i sistemi DEPB post-esportazione e/o ALS incidessero sulla comparabilità dei prezzi, e in particolare che gli acquirenti sul mercato interno pagavano sempre e costantemente prezzi diversi grazie ai vantaggi dei sistemi summenzionati, la richiesta di adeguamento non ha potuto essere accolta.

(35) Una società sottoposta a inchiesta ha chiesto un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base per un importo corrispondente a un'imposta indiretta che grava sul prodotto simile destinato al consumo in India e che viene rimborsata per il prodotto esportato nella Comunità. Si è accertato che la società in questione è stata effettivamente rimborsata all'atto dell'esportazione del prodotto in esame. Tuttavia, dato che non ha potuto dimostrare di essere stata rimborsata dell'intero importo dell'imposta indiretta in questione, l'adeguamento chiesto è stato rivisto al ribasso. Un'altra società sottoposta a inchiesta ha chiesto un adeguamento ai sensi del medesimo articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per un importo corrispondente a un'imposta indiretta che grava sul prodotto simile destinato al consumo in India e che non viene riscossa per il prodotto esportato nella Comunità. Si è appurato al riguardo che la società non aveva debitamente indicato i corrispondenti quantitativi di materie prime utilizzate nella produzione del prodotto simile. Pertanto, non vi erano elementi di prova che indicassero l'importo esatto dell'imposta indiretta gravante sul prodotto simile, e di conseguenza la richiesta è stata respinta.

(36) Una società sottoposta a inchiesta ha chiesto un adeguamento ai sensi del medesimo articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per un'imposta sulle vendite (imposta indiretta) istituita dalle autorità regionali indiane e pagata, secondo quanto affermato, sulle vendite interne. La società in questione è stata esentata dal depositare presso l'erario l'importo dell'imposta sulle vendite. Tale esenzione è concessa alle società che investono nella regione interessata. Al riguardo, non è stato dimostrato che la società aveva riscosso l'imposta in questione sulle sue vendite interne depositandola poi presso la tesoreria dello Stato, e pertanto che una tale imposta sulle vendite venisse a "gravare sul prodotto simile" venduto sul mercato interno. Di conseguenza, la richiesta di adeguamento è stata ritenuta ingiustificata.

(37) Due società sottoposte a inchiesta hanno chiesto un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base, per le differenze relative allo stadio commerciale. Non è stato possibile concedere tale adeguamento poiché queste società non hanno potuto dimostrare che il prezzo all'esportazione fosse ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che ciò avesse un'incidenza sulla comparabilità dei prezzi. Più precisamente: secondo quanto asserito, esistevano, tanto sul mercato all'esportazione che su quello interno, due diversi stadi commerciali, ma non è stato possibile individuare costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi delle società in questione relativi ai diversi stadi commerciali del mercato interno dell'India. In alternativa, entrambe le società hanno chiesto lo stesso adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), o dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. La richiesta non poteva essere accettata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del medesimo regolamento, in quanto gli sconti sui quantitativi possono essere presi in considerazione per un adeguamento soltanto qualora vengano effettivamente accordati per le differenze tra i quantitativi direttamente connesse alle vendite in oggetto, e le società in questione non hanno concesso alcuno sconto di questo tipo. La richiesta non poteva essere accettata neppure ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, in quanto si è accertato che il modello descritto dalle società non veniva costantemente applicato alle loro vendite sul mercato interno, e si è inoltre constatato che tale richiesta era pressoché identica a quelle presentate per le differenze relative allo stadio commerciale e agli sconti sui quantitativi, le quali erano già state respinte.

(38) Una società sottoposta a inchiesta ha chiesto un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera f), del regolamento di base, per le differenze relative ai costi rispettivi, direttamente collegati, sostenuti per l'imballaggio del prodotto esportato o venduto sul mercato interno. Al riguardo la società non ha però potuto dimostrare che una differenza tra i due costi, tale da incidere sulla comparabilità dei prezzi, potesse essere direttamente collegata al costo dell'imballaggio per il prodotto in esame. La richiesta di adeguamento è stata pertanto respinta.

4. Margini di dumping

a) Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta

(39) I margini di dumping sono stati stabiliti mediante il confronto tra il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto e il prezzo all'esportazione medio ponderato per tipo di prodotto.

b) Margine di dumping per le società che hanno collaborato ma non sono incluse nel campione

(40) Per i produttori esportatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 17 del regolamento di base ma non sono stati sottoposti ad un esame individuale, il margine di dumping è stato stabilito, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, in base alla media ponderata dei margini di dumping delle società incluse nel campione.

c) Margine di dumping per le società che non hanno collaborato

(41) Per i produttori esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione né si sono manifestati in altro modo, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(42) Per il paese oggetto dell'inchiesta il volume delle esportazioni verso la Comunità indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato è stato confrontato con le corrispondenti statistiche Eurostat delle importazioni per stabilire il livello complessivo di collaborazione.

(43) Si è così accertato che il livello complessivo di collaborazione era elevato, e si è ritenuto opportuno calcolare per le società che non hanno collaborato all'inchiesta un margine di dumping residuo allo stesso livello del margine di dumping più elevato determinato per una società del paese in questione che aveva collaborato.

(44) Il criterio di cui sopra per quanto riguarda le società che non hanno collaborato è stato inoltre ritenuto necessario per impedire che tali società traessero vantaggio dalla loro mancata collaborazione.

(45) I margini di dumping provvisori espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Produzione comunitaria

(46) Gli FTP vengono fabbricati nella Comunità dalle seguenti società:

- tre produttori comunitari, i quali hanno offerto piena collaborazione alla Commissione durante l'inchiesta. Due di questi produttori comunitari hanno sottoscritto la denuncia,

- quattro dei sei produttori comunitari che hanno presentato la denuncia hanno fornito una serie di informazioni generali sulle loro attività nella denuncia stessa. Queste società non hanno offerto piena collaborazione all'inchiesta, ma hanno dato il loro appoggio al procedimento,

- altri due produttori non partecipanti alla denuncia che hanno fornito una serie di informazioni generali sulle loro attività e appoggiato la denuncia, senza tuttavia fornire informazioni più dettagliate,

- altri quattordici produttori non partecipanti alla denuncia che non hanno collaborato all'inchiesta né hanno espresso il loro parere in proposito.

(47) Pertanto, gli FTP fabbricati da tutte queste società costituiscono la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Definizione dell'industria comunitaria

(48) La produzione cumulata dei tre produttori che hanno collaborato all'inchiesta era pari, durante il PI, a 85238 tonnellate, il che rappresentava il 37 % della produzione totale nella Comunità, che secondo le stime ammontava a 228491 tonnellate. Tuttavia, sommando la produzione dei nove produttori che appoggiano il procedimento, si arriva a una percentuale pari al 74 % della produzione comunitaria totale durante il PI.

(49) Una parte interessata ha affermato che soltanto tre produttori comunitari avevano collaborato all'inchiesta e che la loro produzione cumulata non rappresentava una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale. Detta parte interessata sosteneva inoltre che quattro dei sei produttori comunitari che hanno presentato la denuncia avevano deciso alla fine di non collaborare all'inchiesta in quanto non si consideravano danneggiati. Pertanto, il procedimento sarebbe stato avviato su falsi presupposti e i dati utilizzati per valutare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbero fuorvianti.

(50) Anzitutto, occorre osservare che tutte le società che hanno esplicitamente appoggiato la denuncia prima dell'apertura del procedimento rappresentavano circa due terzi della produzione comunitaria, e pertanto un tale sostegno era sufficiente ad avviare l'inchiesta. In secondo luogo, le tre società che hanno offerto piena collaborazione all'inchiesta rappresentavano più del 25 % della produzione comunitaria e, pertanto, una proporzione maggioritaria della stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(51) La Commissione considera pertanto, in via provvisoria, che i tre produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta costituiscano l'"industria comunitaria" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

F. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

Dati relativi alle importazioni

(52) Gli andamenti delle importazioni in termini di volume e di prezzi sono stati stabiliti sulla base dei dati Eurostat. Tutte le importazioni di FTP sono state effettuate sotto il codice NC 5402 33 00, sotto il quale non sono classificati altri prodotti. I dati Eurostat relativi all'India sono stati confrontati con quelli forniti dai produttori esportatori per il PI, accertando la quasi totale corrispondenza tra le due serie di dati.

Dati relativi all'industria comunitaria

(53) I dati relativi all'industria comunitaria sono stati ricavati dalle risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dai tre produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta.

2. Consumo nella Comunità

(54) Il consumo apparente di FTP nella Comunità è stato stabilito in base alle importazioni totali del prodotto in esame nella Comunità, al totale delle vendite accertate dell'industria comunitaria sul mercato comunitario e alle stime delle vendite degli altri produttori attivi nella Comunità sulla base delle risposte da essi fornite al questionario della Commissione, agli elementi di prova contenuti nella denuncia e alle statistiche Eurostat sulle esportazioni.

(55) Il consumo comunitario di FTP ammontava all'incirca a 340000 tonnellate (t) durante il PI. Come si ricava dalla tabella seguente, tale consumo è aumentato del 19 % nel corso del periodo in esame. Tuttavia, va osservato che, dopo aver raggiunto una punta massima nel 1998, successivamente ha registrato una diminuzione.

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Importazioni dall'India

Volume delle importazioni

(56) Il volume delle importazioni originarie dell'India è triplicato nel corso del periodo in esame, passando da 7583 t nel 1996 a 22683 t nel PI. Facendo seguito a un netto incremento tra il 1996 e il 1998, le importazioni sono diminuite nel 1999 per poi riprendere ad aumentare nel 2000. Hanno quindi registrato un'ulteriore crescita del 17 % durante il PI rispetto all'anno 2000.

(57) La quota di mercato delle importazioni in oggetto ha raggiunto il 7 % durante il PI, rispetto a una percentuale del 3 % registrata all'inizio del periodo in esame.

>SPAZIO PER TABELLA>

Prezzi delle importazioni

(58) I prezzi delle importazioni in oggetto sono diminuiti del 7 % nel corso del periodo in esame. Un drastico calo dei prezzi si è verificato nel 1999, quando le importazioni hanno registrato una netta diminuzione in volume.

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Sottoquotazione dei prezzi

(59) Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, i prezzi di vendita del prodotto in esame applicati dall'industria comunitaria sono stati confrontati ai prezzi delle importazioni indiane sul mercato comunitario durante il PI, sulla base della media ponderata dei prezzi per tipo di FTP.

(60) Le caratteristiche di cui si è tenuto conto nell'effettuare il confronto tra i prodotti importati e gli FTP fabbricati dall'industria comunitaria sono: il decitex (numero di grammi per 1000 metri di filato), il numero di filamenti, le modifiche chimiche (ad esempio eventuali caratteristiche ignifughe) e la colorazione del filato (non tinto, tinto in massa o tinto secondo metodi tradizionali).

(61) I prezzi delle importazioni indiane sono quelli indicati nelle risposte al questionario dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, a livello cif frontiera comunitaria, opportunamente adeguati per tener conto dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione. I prezzi dell'industria comunitaria sono quelli indicati nelle risposte al questionario per le vendite realizzate dall'industria nella Comunità al primo acquirente indipendente, a livello franco fabbrica.

(62) Su tale base, il margine di sottoquotazione accertato, espresso in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, era compreso tra il 21 % e il 36 % per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta.

4. Situazione dell'industria comunitaria

Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti

(63) La produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 18 % nel corso del periodo in esame, ma ha registrato un calo del 3 % nel PI rispetto al 2000. Nel corso dello stesso periodo, le capacità di produzione sono aumentate del 33 %. Si è provveduto ad ampliare e modernizzare costantemente tali capacità per aumentare la competitività dell'industria comunitaria. L'indice di utilizzazione degli impianti è rimasto piuttosto elevato fino al 1998, ma è poi diminuito di 11 punti percentuali nel periodo successivo.

>SPAZIO PER TABELLA>

Scorte

(64) Il livello delle scorte finali variava a seconda degli anni, mostrando in ogni caso una tendenza a diminuire legata ai livelli di produzione.

>SPAZIO PER TABELLA>

Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(65) Le vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario durante il periodo in esame hanno registrato un aumento dell'8 % in volume. Tuttavia, la loro crescita non è stata pari a quella del consumo, che è aumentato del 16 % nel corso dello stesso periodo. Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di 2 punti percentuali nel corso del periodo in esame.

>SPAZIO PER TABELLA>

Fattori che incidono sui prezzi

(66) I prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti del 9 % nel corso del periodo in esame. I volumi in costante crescita delle importazioni originarie dell'India e i loro bassi prezzi, caratterizzati per di più da una tendenza alla diminuzione, hanno determinato un sostanziale ribasso dei prezzi dell'industria comunitaria. Quest'ultima è stata costretta ad abbassare i suoi prezzi per cercare di preservare la sua quota di mercato.

>SPAZIO PER TABELLA>

Redditività

(67) La redditività dell'industria comunitaria, espressa in termini di utili sulle vendite nette sul mercato comunitario, ha registrato un netto calo nel corso del periodo in esame, passando da + 3 % nel 1996 a - 12 % nel PI.

>SPAZIO PER TABELLA>

Investimenti e capacità di ottenere capitali

(68) Benché nel corso del periodo in esame gli investimenti siano stati ingenti e sostenuti, durante il PI erano tuttavia scesi a un livello più basso. La maggior parte della spesa in investimenti è stata registrata sotto la categoria macchinari, attrezzature e altre voci. Nel 1998, il livello particolarmente elevato degli investimenti coincideva con l'apertura da parte di un produttore comunitario di un nuovo impianto di produzione di FTP in un periodo in cui le prospettive finanziarie dell'industria comunitaria erano ancora buone.

>SPAZIO PER TABELLA>

(69) La capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali, sia da fonti di finanziamento esterne che dalle rispettive società di controllo, non era seriamente compromessa all'inizio del periodo in esame. Tuttavia, considerato il livello delle perdite dell'industria durante il PI, in tale periodo dell'inchiesta la sua capacità di ottenere capitali era gravemente diminuita.

Utile sul capitale investito (ROI)

(70) Nel valutare l'impatto delle importazioni in dumping sull'utile sul capitale investito (return on investments - ROI) ottenuto dall'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato il profitto o le perdite al lordo delle imposte rispetto al totale delle attività dell'industria comunitaria.

(71) Le vendite di FTP rappresentano la maggior parte del fatturato dell'industria comunitaria. Il ROI è stato quindi ripartito in modo da riflettere questa percentuale.

(72) L'andamento del ROI era conforme alle cifre relative alla redditività, e indicava un evidente deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

>SPAZIO PER TABELLA>

Flusso di cassa

(73) Le vendite di FTP rappresentano la maggior parte del fatturato dell'industria comunitaria. Il flusso di cassa è stato quindi ripartito in modo da riflettere una tale percentuale.

(74) Le cifre riportate nella tabella seguente relative al flusso di cassa dell'industria comunitaria confermano chiaramente il deterioramento della sua situazione finanziaria.

>SPAZIO PER TABELLA>

Occupazione, produttività e salari

(75) La tabella seguente riporta il numero di lavoratori impiegati dall'industria comunitaria nelle attività relative al prodotto in esame e il costo del lavoro associato a questi addetti.

>SPAZIO PER TABELLA>

(76) Il numero di lavoratori impiegati dall'industria comunitaria alla fine del PI era di 1403, il che equivale a una crescita complessiva del 19 % nel corso dell'intero periodo in esame, dovuta però soprattutto a un importante aumento nel 1999, quando l'industria aveva deciso di incrementare in misura sostanziale le sue capacità di produzione. Una tale crescita era stata pianificata in un periodo in cui le prospettive dell'industria erano ancora buone (cfr. il considerando 68). Il costo del lavoro in relazione al numero di impiegati è aumentato del 30 % nel corso dello stesso periodo.

(77) La produttività nel PI è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 1996. Nel 1999, quando le capacità di produzione avevano registrato un incremento in parallelo all'aumento del numero di addetti, il livello di produttività aveva registrato un temporaneo calo.

Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(78) Nel 1997 e 1998 la situazione finanziaria dell'industria comunitaria era soddisfacente, a dimostrazione del fatto che essa si era ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping sulle importazioni originarie di paesi terzi nei cui confronti erano state istituite misure antidumping (cfr. il considerando 3).

Margine di dumping effettivo

(79) I margini di dumping sono indicati nella sezione relativa al dumping (cfr. il considerando 45). I margini calcolati sono chiaramente superiori alla soglia minima. Inoltre, dati il volume e i prezzi delle importazioni in dumping, l'impatto del margine di dumping effettivo non può essere considerato trascurabile.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

(80) Tra il 1996 e il PI, il volume delle importazioni di FTP originarie dell'India è triplicato, passando da meno di 7500 t a oltre 22000 t. Questo ha determinato un incremento complessivo della quota di mercato di tali importazioni di 4 punti percentuali in un periodo in cui il consumo registrava una crescita del 19 %. I prezzi delle importazioni in oggetto sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante l'intero periodo in esame, con una sottoquotazione dei prezzi compresa tra il 30 % e il 45 %.

(81) Contemporaneamente, tra il 1996 e il PI la situazione dell'industria comunitaria è andata peggiorando, in particolare in termini di quota di mercato, prezzi di vendita, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali. I risultati finanziari insufficienti dell'industria comunitaria erano dovuti al ribasso dei suoi prezzi.

(82) Tenuto conto di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

(83) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto alle importazioni in dumping originarie del paese interessato. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, sono stati esaminati anche altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da detti altri fattori non fosse erroneamente attribuito alle suddette importazioni in dumping.

(84) Le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni originarie della Thailandia, dell'Indonesia, di Taiwan e della Malaysia, sono destinate a eliminare le pratiche di dumping pregiudizievoli di questi paesi. Inoltre, le importazioni di FTP originarie di questi quattro paesi formano attualmente oggetto di un'inchiesta antidumping (cfr. il considerando 3), ed è questo un elemento di cui si è tenuto conto nella presente analisi.

2. Effetti delle importazioni in dumping

Volume

(85) Le importazioni di FTP originarie dell'India sono triplicate nel corso del periodo in esame fino a raggiungere un livello di 22683 t durante il PI.

(86) Il considerevole incremento in volume delle importazioni originarie dell'India e il loro aumento in termini di quota di mercato nel corso del periodo in esame, a prezzi che rimanevano ben al di sotto di quelli praticati dall'industria comunitaria, hanno coinciso con un periodo di grave deterioramento della situazione di tale industria, in particolare in termini di quota di mercato, prezzi di vendita, flusso di cassa, capacità di ottenere capitali, utile sul capitale investito e redditività.

(87) Tale deterioramento è stato particolarmente pronunciato tra il 2000 e il PI, quando il volume delle importazioni in dumping ha raggiunto livelli eccezionali, registrando un ulteriore aumento del 17 %.

Prezzi

(88) Nel periodo tra il 1996 e il PI i prezzi delle importazioni in dumping sono diminuiti del 7 %, mentre la loro quota di mercato aumentava di 4 punti percentuali. Nello stesso periodo, l'industria comunitaria applicava un ribasso del 9 % ai suoi prezzi di vendita, in un inutile tentativo di mantenere la sua quota di mercato allo stesso livello.

(89) I prezzi delle importazioni in dumping rimanevano costantemente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, con un margine di sottoquotazione compreso tra il 30 % e il 45 % per i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta durante il PI.

(90) Si ritiene pertanto che la pressione esercitata dalle importazioni in oggetto, il cui volume e la cui quota di mercato sono aumentati in misura notevole a partire dal 1996 e che sono state realizzate a prezzi in dumping molto bassi, abbia determinato un ribasso dei prezzi dell'industria comunitaria e un deterioramento della sua situazione finanziaria.

3. Effetti di altri fattori

Importazioni originarie di altri paesi terzi

(91) Sono quattro i paesi esportatori di FTP nella Comunità soggetti a misure antidumping: Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia. Durante il PI la quota di mercato complessiva di questi quattro paesi era del 18 %. Nel corso del periodo in esame, il volume delle importazioni originarie dei suddetti paesi è aumentato del 41 %, passando da circa 43000 t nel 1996 a 61000 t nel PI. La media dei prezzi cif di queste importazioni è nettamente inferiore a quella dei prezzi dell'industria comunitaria. I produttori esportatori dell'Indonesia e di Taiwan che hanno beneficiato di aliquote del dazio antidumping dello 0 % sono quelli che hanno in realtà incrementato le loro vendite sul mercato comunitario. Non si può escludere che tali importazioni abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. La questione viene esaminata nelle due inchieste di riesame attualmente in corso, avviate entrambe il 31 maggio 2002(15) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(92) Le importazioni originarie di altri paesi terzi rappresentavano una quota di mercato del 19 % durante il PI e sono aumentate, in volume, del 47 % nel corso del periodo in esame. Le importazioni caratterizzate dai volumi più elevati erano originarie degli Stati Uniti, della Turchia e della Corea del Sud. La media dei prezzi cif di queste importazioni è leggermente inferiore a quella dei prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria. Se si tiene conto, tuttavia, dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione, tali prezzi sono all'incirca allo stesso livello dei prezzi dell'industria. Di conseguenza, non è possibile ritenere che queste importazioni abbiano arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria.

>SPAZIO PER TABELLA>

Prezzi delle materie prime

(93) Le principali materie prime utilizzate nella produzione di FTP sono i filati di poliesteri orientati.

(94) L'industria comunitaria si rifornisce di filati di poliesteri orientati sia sul mercato comunitario che al di fuori di esso. Parte di questa materia prima viene anche acquistata presso le sue società collegate. Un confronto dettagliato, decitex per decitex, tra i prezzi praticati all'interno di uno stesso gruppo, i prezzi pagati sul mercato e quelli pubblicati dalla stampa specializzata (PCI) ha dimostrato che gli acquisti dalle società collegate sono stati effettuati al prezzo prevalente sul mercato. Anche le condizioni di vendita erano simili alle condizioni generali del mercato.

(95) Il prezzo effettivo pagato dall'industria comunitaria per l'acquisto dei filati di poliesteri orientati, come risulta dalla seguente tabella, ha registrato un notevole aumento nel periodo 1997-98, per poi scendere a un livello inferiore a quello dell'inizio del periodo in esame. Pertanto, non è possibile ritenere che i costi delle materie prime abbiano arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria.

>SPAZIO PER TABELLA>

Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

(96) Il volume delle esportazioni dell'industria comunitaria è aumentato di quasi il 400 % nel corso del periodo in esame, fino a raggiungere la cifra di 5200 t, in quanto l'industria comunitaria ha sviluppato relazioni commerciali a lungo termine con partner al di fuori della Comunità. Va osservato che le tonnellate effettive esportate di cui sopra restano marginali se paragonate al volume delle vendite totali dell'industria.

(97) In conclusione si è ritenuto che, dato che hanno registrato un incremento nel corso del periodo in esame, le esportazioni dell'industria comunitaria non possono essere responsabili del pregiudizio da essa subito.

Variazioni dell'andamento del consumo

(98) Il consumo del prodotto in esame nella Comunità è aumentato del 19 % nel corso del periodo in esame. Si è considerato pertanto che questo fattore non abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio

(99) Il consistente incremento, in termini di volume e di quota di mercato, delle importazioni originarie del paese interessato nel corso del periodo in esame, e in particolare durante il PI, nonché il loro livello di sottoquotazione dei prezzi durante il PI, hanno avuto gravi ripercussioni negative sulla quota di mercato e sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria. Ciò a sua volta ha inciso negativamente su una serie di indicatori economici dell'industria, in particolare sulla redditività e sull'utile sul capitale investito. Data l'analisi di cui sopra, si è ritenuto che le importazioni di FTP originarie dell'India abbiano avuto un considerevole impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria, e che gli effetti dovuti ad altri fattori, in particolare le importazioni da paesi terzi tra cui Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia, non fossero tali da modificare la conclusione in base alla quale vi è una genuina e sostanziale relazione di causa ed effetto tra le importazioni in dumping provenienti dall'India e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Alla luce di tale analisi, in cui si è provveduto a distinguere e separare opportunamente gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si è concluso che i suddetti altri fattori, di per sé, non sono sufficienti ad annullare il fatto che il grave pregiudizio accertato possa essere attribuito alle medesime importazioni in dumping.

(100) Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni in dumping originarie del paese interessato hanno arrecato un grave pregiudizio all'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni generali

(101) La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche pregiudizievoli di dumping, esistessero fondati motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione di misure era contraria all'interesse della Comunità. A tal fine, e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, per decidere in merito all'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, cioè quelli dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari, degli importatori/operatori commerciali nonché degli utilizzatori e dei fornitori del prodotto in esame.

2. L'inchiesta

(102) La Commissione ha inviato questionari a importatori, fornitori di materie prime e utilizzatori industriali del prodotto in esame. In totale, sono stati inviati 13 questionari a fornitori, 21 a utilizzatori, 14 ad importatori e 16 agli altri produttori di FTP.

(103) Le seguenti parti hanno risposto al questionario entro il termine stabilito:

- un fornitore diretto di materie prime che rifornisce l'industria comunitaria di MEG (glicole monoetilenico) e di PTA (acido tereftalico purificato):

- BP Chemicals Ltd (Regno Unito)

- un utilizzatore del prodotto in esame che fabbrica prodotti tessili da utilizzare principalmente nell'industria automobilistica e della tappezzeria:

- Mattes & Ammann KG (Germania)

- altri due produttori di FTP:

- FITEXAR SA (Portogallo)

- Manifattura di Stabbia SpA (Italia)

nessun importatore del prodotto in esame ha risposto al questionario.

3. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sull'industria comunitaria e sugli altri produttori di FTP nella Comunità

(104) L'industria comunitaria è efficiente ed è in grado di rifornire il mercato. Si deve anzi osservare che essa si è adoperata per quanto possibile per soddisfare le esigenze degli utilizzatori, in particolare quelle dell'industria automobilistica, la quale richiede la consegna di prodotti di alta qualità non a scadenze fisse, ma secondo le proprie necessità. L'industria comunitaria ha dato prova della sua volontà di mantenere una presenza concorrenziale sul mercato comunitario. Esempi delle iniziative prese dall'industria in tal senso:

a) lo sviluppo di prodotti specifici destinati a rifornire nicchie di mercato;

b) l'aumento della produttività, in particolare mediante un ricorso generalizzato a moderne tecniche di produzione (ad esempio una maggiore meccanizzazione e informatizzazione).

(105) È evidente che le misure proposte andrebbero a vantaggio dell'industria comunitaria. Non vi è motivo di dubitare dell'efficienza e competitività di tale industria in una situazione in cui prevalgano normali condizioni di mercato. Quest'ipotesi è suffragata dal livello di redditività registrato dall'industria tra il 1996 e il 1999, come pure dalla sua posizione sul mercato comunitario nel settore dei prodotti di specialità, che non è stato ancora preso di mira dalle importazioni in dumping.

(106) L'industria comunitaria è stata danneggiata dalle pratiche di dumping pregiudizievoli. I prezzi delle importazioni in dumping dall'India erano inferiori a quelli di vendita dell'industria comunitaria e hanno avuto un effetto di ribasso su questi ultimi, determinando una leggera diminuzione della quota di mercato dell'industria e impedendo che tale quota crescesse con la stessa rapidità del mercato. Le importazioni in dumping dall'India hanno seriamente eroso la redditività e l'utile sul capitale investito dell'industria comunitaria. Un'altra conseguenza è stata la riduzione degli investimenti, in particolare durante il PI. Se la situazione rimarrà immutata, l'industria comunitaria continuerà a registrare perdite allo stesso livello raggiunto durante il PI e la sua efficienza economico-finanziaria a lungo termine ne risulterà compromessa. Anche gli altri produttori comunitari che hanno risposto al questionario della Commissione erano dello stesso parere.

(107) Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari.

4. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sugli importatori

(108) Nessun importatore od operatore commerciale ha risposto al questionario della Commissione.

(109) La mancata collaborazione da parte degli importatori nella presente inchiesta ha indotto la Commissione a concludere che l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni originarie dell'India non dovrebbe avere un impatto rilevante sulla situazione degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali di FTP della Comunità.

5. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sui fornitori di materie prime

(110) I produttori comunitari acquistano principalmente glicole monoetilenico (MEG), acido tereftalico purificato (PTA) o dimetiltereftalato (DMT) per produrre filati di poliesteri orientati e successivamente testurizzarli per farne degli FTP. Alcuni produttori comunitari acquistano anche direttamente i filati di poliesteri orientati.

(111) Il fornitore che ha collaborato all'inchiesta dispone attualmente di una forza lavoro di oltre 300 persone impiegate nella produzione di PTA e di MEG.

(112) Questo fornitore lavorava a stretto contatto con i produttori comunitari, ricavando una parte sostanziale del suo fatturato dalle vendite realizzate a questi ultimi. Pertanto, un'eventuale diminuzione degli acquisti dell'industria comunitaria avrebbe ripercussioni molto serie su questa società.

(113) È evidente che l'istituzione delle misure in questione contribuirebbe a mantenere l'attuale livello di attività dell'industria comunitaria e, per estensione, quello dei suoi fornitori. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping è nell'interesse delle industrie fornitrici.

6. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sugli utilizzatori

(114) Come si è già ricordato, soltanto un utilizzatore ha collaborato all'inchiesta. Questo utilizzatore si preoccupa soprattutto dell'eventualità di un'ulteriore concentrazione del settore degli FTP qualora siano istituite le misure antidumping, dal momento che si sono verificati alcuni fenomeni di concentrazione nell'ambito delle grandi società multinazionali.

(115) L'argomento non è convincente, dato che durante il PI l'industria comunitaria contava 23 produttori. Inoltre, qualora le misure non venissero istituite, la difficile situazione finanziaria dell'industria comunitaria porterebbe probabilmente a un'ulteriore concentrazione su scala mondiale. Non solo, ma l'esistenza stessa di tale industria potrebbe essere in pericolo, il che comporterebbe la totale dipendenza degli utilizzatori dalle importazioni del prodotto in esame. Se invece le misure verranno imposte, è probabile che i vari produttori comunitari continuino a competere tra di loro e con le importazioni non oggetto di dumping, garantendo così agli utilizzatori le migliori condizioni di mercato.

(116) Si è pertanto concluso in via provvisoria che, data la scarsità di risposte al questionario della Commissione e le osservazioni presentate dall'unica società che ha risposto, l'istituzione delle misure antidumping non avrebbe conseguenze negative sull'efficienza economico-finanziaria e sulla competitività degli utilizzatori.

7. Conclusioni

(117) L'istituzione delle misure antidumping è nell'interesse dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari di FTP e dei fornitori di materie prime: consentirà loro infatti di migliorare la loro redditività e, eventualmente, di realizzare nuovi investimenti, il che è essenziale per la loro efficienza economico-finanziaria.

(118) Qualora le misure non vengano istituite, il continuo calo della redditività dell'industria comunitaria osservato nel corso dell'intero periodo in esame comprometterà seriamente la sua efficienza economico-finanziaria.

(119) Si è inoltre concluso che l'istituzione delle misure antidumping non avrebbe conseguenze negative sull'efficienza economico-finanziaria e sulla competitività degli utilizzatori.

(120) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono validi motivi per non istituire misure antidumping provvisorie nel presente caso.

I. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1. Margine di eliminazione del pregiudizio

(121) Per evitare di aggravare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, si è ritenuto opportuno adottare misure antidumping sotto forma di dazi provvisori.

(122) Per stabilire il livello di tali dazi, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(123) A tal fine, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole aggiungendo ai costi di produzione dell'industria comunitaria un congruo margine di profitto dell'8 %, ritenuto necessario per assicurare l'efficienza economico-finanziaria dell'industria. Si tratta inoltre del margine di profitto che tale industria aveva registrato nel 1998, quando le importazioni in dumping dall'India non avevano esercitato un tale effetto di depressione dei suoi prezzi e le importazioni dai paesi soggetti alle misure erano già a un livello simile a quello prevalente durante il PI. Il prezzo non pregiudizievole è stato confrontato con i prezzi delle importazioni in dumping utilizzati per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, come si è già illustrato sopra. Le differenze emerse da tale confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore totale cif all'importazione per determinare il margine di eliminazione del pregiudizio.

(124) Per poter calcolare il margine di eliminazione del pregiudizio applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ma che non sono stati inclusi nel campione, si è fatto ricorso al margine di eliminazione del pregiudizio medio ponderato delle società incluse nel campione.

(125) Per i produttori esportatori indiani che non hanno risposto al questionario della Commissione né si sono manifestati in altro modo, il margine di eliminazione del pregiudizio unico a livello nazionale è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Dato il notevole livello di collaborazione, per le società che non hanno collaborato all'inchiesta si è ritenuto opportuno fissare il margine di eliminazione del pregiudizio allo stesso livello del margine di pregiudizio più elevato calcolato per una società del paese in questione che aveva collaborato.

2. Misure provvisorie

(126) Dal momento che i margini di dumping sono risultati inferiori ai margini di eliminazione del pregiudizio, l'importo dei dazi provvisori da istituire deve corrispondere ai margini di dumping accertati, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

(127) Tuttavia, per quanto riguarda il procedimento parallelo antisovvenzioni riguardante l'India, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio(16) (di seguito: "il regolamento di base antisovvenzioni") e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Di conseguenza occorre determinare se, e in che misura, l'importo delle sovvenzioni e i margini di dumping derivino dalla stessa situazione.

(128) È stato proposto, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base antisovvenzioni, un dazio compensativo provvisorio corrispondente all'importo della sovvenzione, che è risultato inferiore al margine di pregiudizio. Tutti i sistemi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta che sono risultati essere compensabili costituivano sovvenzioni all'esportazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base antisovvenzioni. In quanto tali, detti sistemi potevano soltanto influire sul prezzo all'esportazione dei produttori esportatori indiani, determinando in tal modo un margine di dumping più elevato. In altri termini, i margini di dumping provvisori calcolati per i produttori esportatori indiani che hanno collaborato all'inchiesta sono in parte dovuti all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. In tali circostanze, non si ritiene opportuno istituire sia dazi compensativi che dazi antidumping fino a totale concorrenza dei relativi importi delle sovvenzioni e margini di dumping accertati a titolo provvisorio. Il dazio antidumping provvisorio deve quindi essere adeguato in modo da riflettere l'effettivo margine di dumping restante dopo l'imposizione del dazio compensativo provvisorio che compensa l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione. Di conseguenza, l'aliquota del dazio antidumping è stata fissata al livello del margine di dumping una volta sottratta l'aliquota del dazio compensativo delle sovvenzioni all'esportazione, come viene illustrato nella tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(129) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico a livello nazionale applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(130) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione(17) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

3. Disposizioni finali

(131) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le risultanze relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri di cui al codice NC 5402 33 00 originari dell'India.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU C 315 del 9.11.2001, pag. 2.

(4) GU L 145 del 5.6.1997, pag. 1.

(5) GU L 238 del 22.9.2000, pag. 1.

(6) GU L 289 del 12.11.1996, pag. 14.

(7) GU L 149 del 2.6.2001, pag. 5.

(8) GU L 347 del 16.12.1988, pag. 10.

(9) GU L 241 del 26.9.2000, pag. 1.

(10) GU C 135 del 6.6.2002, pag. 10.

(11) GU C 170 del 14.6.2001, pag. 2.

(12) GU C 316 del 10.11.2001, pag. 9.

(13) GU C 129 del 31.5.2002, pagg. 2 e 5.

(14) GU C 315 del 9.11.2001, pag. 5.

(15) GU C 129 del 31.5.2002, pagg. 2 e 5.

(16) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(17) Commissione europea Direzione generale del Commercio

Direzione B

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