32002R1375

Regolamento (CE) n. 1375/2002 della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 27/07/2002 pag. 0045 - 0048


Regolamento (CE) n. 1375/2002 della Commissione

del 26 luglio 2002

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2),

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1165/2002(4), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande presentate nel mese di luglio 2002 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2002, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

(3) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 49.

ALLEGATO

Domande presentate per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2002

ALLEGATO I. A

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I. B

1. Polonia

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Repubblica ceca

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Repubblica slovacca

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Ungheria

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Romania

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Bulgaria

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Estonia

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Lettonia

>SPAZIO PER TABELLA>

9. Lituania

>SPAZIO PER TABELLA>

10. Slovenia

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I. C

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I. D

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I. E

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I. F

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I. G

>SPAZIO PER TABELLA>