32002R1234

Regolamento (CE) n. 1234/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 10/07/2002 pag. 0011 - 0012


Regolamento (CE) n. 1234/2002 della Commissione

del 9 luglio 2002

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) L'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova.

(3) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

(2) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A" sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia

E06 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia e della Lituania

E07 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, dell'Estonia e della Lituania

E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia

E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine

E11 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia, della Lituania e dei gruppi E09, E10.