32002R1082

Regolamento (CE) n. 1082/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 395/2002 e porta a circa 40000 tonnellate la gara permanente per la rivendita sul mercato interno di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 22/06/2002 pag. 0021 - 0021


Regolamento (CE) n. 1082/2002 della Commissione

del 21 giugno 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 395/2002 e porta a circa 40000 tonnellate la gara permanente per la rivendita sul mercato interno di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione(3) fissa le procedure e le condizioni per la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento.

(2) Il regolamento (CE) n. 395/2002 della Commissione, del 1o marzo 2002, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 20000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 609/2002(5), ha aperto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 20000 tonnellate di risone a grani tondi detenute dall'organismo d'intervento italiano.

(3) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aumentare la quantità messa in vendita sul mercato interno di circa 15000 tonnellate di risone a grani tondi detenute dall'organismo d'intervento italiano.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 395/2002, i termini "circa 25000 tonnellate di risone da esso detenute, di cui circa 20000 tonnellate a grani tondi e circa 5000 tonnellate a grani lunghi B" sono sostituiti dai termini "circa 40000 tonnellate di risone da esso detenute, di cui circa 35000 tonnellate a grani tondi e circa 5000 tonnellate a grani lunghi B".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

(3) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

(4) GU L 61 del 2.3.2002, pag. 3.

(5) GU L 93 del 10.4.2002, pag. 3.