Regolamento (CE) n. 414/2002 della Commissione, del 5 marzo 2002, recante decisione di non accettare offerte presentate nell'ambito della ventesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 06/03/2002 pag. 0017 - 0017
Regolamento (CE) n. 414/2002 della Commissione del 5 marzo 2002 recante decisione di non accettare offerte presentate nell'ambito della ventesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/2001(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 342/2002(6), stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la ventesima gara parziale del 25 febbraio 2002. (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tuttavia, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 690/2001 si può decidere di non procedere all'aggiudicazione. (3) A seguito dell'esame delle offerte presentate nell'ambito della ventesima gara parziale e tenuto conto dell'attuale situazione del mercato delle carni di vacca nonché del limitato quantitativo residuo disponibile a titolo del regolamento in questione, risulta opportuno non procedere all'aggiudicazione. (4) Data l'urgenza delle misure di sostegno, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'ambito della ventesima gara parziale aperta ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001 non si procede ad alcuna aggiudicazione. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29. (3) GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8. (4) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 33. (5) GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3. (6) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 18.