32002R0029

Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/2002 pag. 0003 - 0034


Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione

del 19 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee(1), e in particolare gli articoli 8, lettera b) e 9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione(2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3037/90 ha istituito una classificazione delle attività economiche, in seguito denominata NACE Rev. 1, per soddisfare le esigenze statistiche della Comunità.

(2) È necessario modificare la NACE Rev. 1 per tenere conto degli sviluppi tecnologici ed economici, nonché della scadenza del trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

(3) È necessario modificare la NACE Rev. 1 per mantenere il sistema di collegamento internazionale, nonché per attuare una convergenza a livello mondiale.

(4) Il regolamento (CEE) n. 3037/90 deve pertanto venire emendato di conseguenza.

(5) I provvedimenti previsti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 3037/90 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica a partire dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2001.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1.

(2) GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.

ALLEGATO

"ALLEGATO

NACE Rev. 1.1

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