32002Q0328

Accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi

Gazzetta ufficiale n. C 077 del 28/03/2002 pag. 0001 - 0003


Accordo interistituzionale

del 28 novembre 2001

ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi

(2002/C 77/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo riunito a Edimburgo nel dicembre 1992 ha sottolineato l'importanza per la Comunità di rendere la legislazione comunitaria più accessibile e comprensibile.

(2) Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, il 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1), la quale consente di migliorare notevolmente la leggibilità delgi atti normativi che sono stati oggetto di nomerose modificazioni.

(3) L'esperienza rivela tuttavia che spesso, nonostante l'applicazione del metodo accelerato, la presentazione di proposte di codificazione ufficiale da parte della Commissione e l'adozione dei relativi atti di codificazione ufficiale da parte del legislatore sono ritardate proprio dal fatto che nel frattempo sono state adottate nuove modificazioni dell'atto normativo in oggetto, con conseguente riavvio dei lavori di codificazione.

(4) È pertanto opportuno, segnatamente per gli atti normativi oggetto di frequenti modificazioni, fare ricorso ad una tecnica legislativa che consenta di modificare e di codificare gli atti in un unico testo legislativo.

(5) Nei casi di modificazione sostanziale di un atto normativo precedente, la tecnica della rifusione rende possibile l'adozione di un unico testo legislativo che, al tempo stesso, introduce la modificazione voluta, la codifica integrandola nelle disposizioni dell'atto precedente che restano immutate, e abroga quest'ultimo.

(6) Evitando la proliferazione di atti modificativi isolati che rendono spesso difficilmente comprensibili le normative, la tecnica della rifusione rappresenta quindi uno strumento adeguato per assicurare la leggibilità della legislazione comunitaria in modo permanente e globale.

(7) Il ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi è una delle iniziative delle istituzioni per rendere più accessibile la legislazione comunitaria, fra le quali l'adozione del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale e la definizione, con l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998(2), di orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria.

(8) Il Consiglio europeo riunito a Helsinki nel dicembre 1999 ha espresso l'auspicio che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concludano quanto prima un accordo interistituzionale ai fini del ricorso alla tecnica della rifusione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo ha lo scopo di determinare le modalità che, applicando il normale iter legislativo comunitario, consentano un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi.

2. La rifusione consiste nell'adozione di un nuovo atto normativo che integra in un unico testo le modificazioni sostanziali che introduce in un atto precedente e le disposizioni immutate di quest'ultimo. Il nuovo atto normativo sostituisce e abroga il precedente.

3. L'oggetto di una proposta di rifusione presentata dalla Commissione sono le modificazioni sostanziali che introduce in un atto precedente. A titolo accessorio, la proposta include la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e delle modificazioni sostanziali.

4. Ai fini del presente acoordo si intende per:

- "atto precedente", un atto normativo vigente, come eventualmente modificato da uno o più atti modificativi,

- "modificazione sostanziale", una modificazione della sostanza dell'atto precedente, in contrapposizione agli adattamenti meramente formali o redazionali,

- "disposizione immutata", una disposizione dell'atto precedente che, pur essendo oggetto di eventuali adattamenti meramente formali o redazionali, non subisce modificazioni sostanziali.

Non costituisce rifusione un nuovo atto normativo che modifica, con l'unica eccezione delle disposizioni o formule uniformi, la sostanza di tutte le disposizioni dell'atto precedente che sostituisce ed abroga.

5. Il normale iter legislativo comunitario è integralmente rispettato.

6. La proposta di rifusione si conforma ai seguenti criteri:

a) la relazione illustrativa che accompagna la proposta:

i) menziona esplicitamente che si tratta di una proposta di rifusione e spiega i motivi di tale scelta;

ii) motiva tutte le modificazioni sostanziali proposte;

iii) indica con precisione le disposizioni dell'atto precedente che restano immutate.

b) il metodo di presentazione concreta del testo legislativo proposto:

i) consente di identificare chiaramente le modificazioni sostanziali e i nuovi punti del preambolo rispetto alle disposizioni e ai punti del preambolo che restano immutati;

ii) per le disposizioni e i punti del preambolo che restano immutati è simile alla presentazione delle proposte di codificazione ufficiale degli atti legislativi.

7. Per assicurare la chiarezza e la certezza del diritto, gli atti di rifusione rispettano fra l'altro(3) le seguenti regole di tecnica legislativa:

a) il primo punto del preambolo afferma che il nuovo atto normativo costituisce una rifusione di quello precedente;

b) l'articolo che abroga l'atto precedente stabilisce che i riferimenti a quest'ultimo si intendono fatti all'atto di rifusione e vanno letti secondo una tavola di concordanza allegata;

c) inoltre, nell'atto di rifusione di una direttiva:

i) l'articolo abrogativo stabilisce che l'abrogazione fa salvi il termine di attuazione(4) imposto agli Stati membri e, eventualmente, il termine di applicazione che figurano nella direttiva abrogata dall'atto di rifusione;

ii) i termini di cui al punto i) sono riportati in un allegato, sotto forma di tavola;

iii) l'articolo relativo all'obbligo di attuazione(5) nel diritto nazionale di una direttiva oggetto di rifusione riguarda soltanto le disposizioni modificate in modo sostanziale, che vengono indicate con precisione. L'attuazione delle disposizioni, che restano immutate in detta direttiva, avviene a norma delle direttive precedenti.

8. Qualora durante il procedimento legislativo risultasse necessario introdurre nell'atto di rifusione modificazioni sostanziali di disposizioni che nella proposta della Commissione erano rimaste immutate, tali modificazioni saranno adottate secondo la procedura prevista dal trattato ai termini della base giuridica pertinente.

9. Un gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione esamina la proposta di rifusione. Esso formula, con la massima tempestività un parere destinato alle suddette istituzioni sul fatto che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali.

10. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'accordo si applica a ogni proposta di rifusione presentata a partire dal momento in cui esso entra in vigore.

Trascorsi tre anni dell'entrata in vigore del presente accordo si procede a una valutazione della sua applicazione. A tale fine i servizi giuridici delle Istituzioni firmatarie dell'accordo presentano una relazione di valutazione e propongono, se del caso, i necessari adeguamenti.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemilauno.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

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Per il Consiglio

Il Presidente

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Per la Commissione

Il Presidente

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(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

(2) GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

(3) Cfr. in particolare l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 negli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (GU C 73 del 17.3.1999, pag 1).

(4) Ossia il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva.

(5) Ossia l'obbligo di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione comune sul punto 2

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto che la rifusione può essere "verticale" (il nuovo atto normativo sostituisce un solo atto precedente) oppure "orizzontale" (il nuovo atto normativo sostituisce più atti precedenti paralleli che disciplinano la stessa materia).

Dichiarazione comune sul punto 4

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che, qualora una modificazione isolata all'interno di una disposizione ne modifichi di fatto la sostanza, detta disposizione è messa in evidenza come interamente modificata.

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sul punto 6, lettera b)

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione prevede di indicare con caratteri su sfondo retinato, nei documenti "COM" che presenterà, modificazioni sostanziali ed i nuovi punti del preambolo.

Dichiarazione comune sul punto 9

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rilevano che, per assicurare una corretta applicazione del presente accordo, occorre in particolare che i rispettivi servizi giuridici dispongano delle risorse umane adeguate affinché il numero dei loro rappresentanti nel gruppo consultivo sia tale da consentire un rapido esame delle proposte di rifusione presentate dalla Commissione, in vista di una quanto più sollecita trasmissione del parere alle istituzioni.