32002E0963

Azione comune del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 11/12/2002 pag. 0007 - 0008


Azione comune del Consiglio

del 10 dicembre 2002

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(2002/963/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'azione comune 2001/760/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia(1), scade il 31 dicembre 2002.

(2) In base al riesame di tale azione comune è opportuno modificare e prorogare il mandato del rappresentante speciale.

(3) Occorrerebbe assicurare una chiara definizione delle responsabilità nonché il coordinamento e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(4) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del Signor Alexis BROUHNS quale rappresentante speciale dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è prorogato.

Articolo 2

Obiettivo del rappresentante speciale dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è contribuire al consolidamento del processo politico pacifico e alla piena attuazione dell'accordo quadro, facilitando in questo modo ulteriori progressi verso l'integrazione europea mediante il processo di stabilizzazione e associazione.

Il rappresentante speciale dell'Unione europea sostiene le attività dell'alto rappresentante nella regione.

Articolo 3

Al fine di raggiungere tale obiettivo, il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea consiste nel:

a) mantenere stretti contatti con il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con le parti coinvolte nel processo politico;

b) fornire i pareri e le facilitazioni dell'Unione europea nel processo politico;

c) assicurare il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti a contribuire all'attuazione e alla sostenibilità delle disposizioni dell'accordo quadro del 13 agosto 2001, secondo quanto stabilito nell'accordo e nei relativi allegati;

d) seguire attentamente le questioni interetniche e di sicurezza e riferirne in merito, nonché mantenere a tal fine i collegamenti con tutti gli organismi pertinenti.

Articolo 4

1. Il rappresentate speciale è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'alto rappresentante. Il rappresentante speciale è responsabile dinanzi all'alto rappresentante per le spese amministrative e dinanzi alla Commissione per eventuali spese operative sostenute per le sue attività.

2. Il rappresentante speciale è un interlocutore privilegiato del Comitato politico e di sicurezza (CPS), che rappresenta il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al rappresentante speciale nell'ambito del mandato.

Articolo 5

1. Il rappresentante speciale stipula un contratto con il Consiglio.

2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1. Il rappresentante speciale è responsabile della costituzione della sua squadra e ne informa il Consiglio e la Commissione tramite l'alto rappresentante.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3. Tutti gli impieghi della categoria A sono oggetto di pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea e sono occupati dai candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma il rappresentante speciale riferisce personalmente all'alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Il rappresentante speciale può riferire al Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" su raccomandazione dell'alto rappresentante e del CPS.

Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del rappresentante speciale sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano per assistere il rappresentante speciale nell'esecuzione del suo mandato, nonché con la missione di vigilanza dell'Unione europea. Il rappresentante speciale mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo, compresi i rappresentanti locali della NATO, dell'OSCE e dell'ONU.

Articolo 9

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Il rappresentante speciale presenta una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione due mesi prima della scadenza del mandato, che funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2003.

Essa si applica fino al 30 giugno 2003.

Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 287 del 31.1.2001, pag. 1. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2002/832/PESC (GU L 285 del 23.10.2002, pag. 12).