32002E0406

Azione comune del Consiglio, del 27 maggio 2002, relativa al sostegno finanziario al processo internazionale di negoziato diretto all'adozione di un codice di condotta internazionale contro la proliferazione dei missili balistici

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 30/05/2002 pag. 0001 - 0001


Azione comune del Consiglio

del 27 maggio 2002

relativa al sostegno finanziario al processo internazionale di negoziato diretto all'adozione di un codice di condotta internazionale contro la proliferazione dei missili balistici

(2002/406/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 maggio 2001 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla non proliferazione missilistica.

(2) Il 16 giugno 2001 il Consiglio europeo di Göteborg ha adottato una dichiarazione sulla prevenzione della proliferazione dei missili balistici, sottolineando il suo impegno nella lotta alla proliferazione dei missili balistici basata sull'universalizzazione del codice di condotta internazionale (in seguito denominato "il codice").

(3) L'Unione europea ha attivamente promosso il processo di universalizzazione del codice.

(4) Una prima riunione sul codice è stata organizzata dal governo francese a Parigi il 7 e 8 febbraio 2002 e l'Unione europea desidera agevolare lo svolgimento di una seconda riunione a Madrid, offrendo un sostegno finanziario a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Per facilitare il processo internazionale di negoziato per la messa a punto del codice che conduca ad una conferenza internazionale per la sua adozione entro il 2002, l'Unione europea contribuirà al sostegno finanziario per lo svolgimento di una seconda riunione sul codice a Madrid. Questa riunione sarà presieduta dalla presidenza dell'Unione europea in stretto coordinamento con la presidenza della prima riunione.

2. Il sostegno finanziario coprirà i costi di organizzazione, preparazione e accoglienza della conferenza, ad eccezione delle spese di viaggio e di alloggio sostenute dai partecipanti.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario per l'applicazione dell'articolo 1 è pari a 55000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle regole applicabili in materia di bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2002.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Arias Cañete