32002D0842

2002/842/PESC: Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2002, concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 26/10/2002 pag. 0001 - 0002


Decisione del Consiglio

del 21 ottobre 2002

concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale

(2002/842/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2002/589/PESC(1), in particolare l'articolo 6 della medesima, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi portatili e di armi leggere hanno alimentato la criminalità e l'insicurezza nell'Europa sudorientale, esacerbando il conflitto nella regione e minacciando la rappacificazione post bellica e costituisce un grave ostacolo allo sviluppo sociale ed economico dell'Europa sudorientale.

(2) Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'azione comune 2002/589/PESC l'Unione europea intende attivarsi nelle pertinenti sedi internazionali e in un appropriato contesto regionale per fornire assistenza attraverso organizzazioni, programmi ed agenzie internazionali nonché accordi regionali.

(3) Il piano di attuazione regionale riguardante le armi portatili e le armi leggere istituito nell'ambito del patto di stabilità per l'Europa sudorientale intende fornire un contesto ai paesi dell'Europa sudorientale perché essi sviluppino programmi e proposte di progetti che portino a rafforzare le capacità di controllo della proliferazione illecita e del flusso delle armi.

(4) Sotto l'egida del programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e del patto di stabilità, è stato istituito un centro di smistamento regionale per la riduzione delle armi portatili in Europa sudorientale, situato a Belgrado e costituito da un'unità di supporto tecnico che sostiene una serie di attività operative a livello regionale e nazionale.

(5) Gli obiettivi di questo centro di smistamento comprendono il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni governative e non governative di contenere il flusso illecito di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale. Il centro di smistamento dovrebbe riservare particolare attenzione allo sviluppo di progetti regionali, per affrontare la realtà del flusso transfrontaliero di armi.

(6) L'Unione europea ritiene che il piano di attuazione regionale nonché gli obiettivi del centro di smistamento, contemplino aspetti connessi all'offerta e alla domanda di armi portatili e di armi leggere e si inserisca nel seguito del programma di azione inteso a prevenire, combattere e eliminare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato dalla conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (New York, 9-20 luglio 2001).

(7) L'Unione europea ritiene che un sostegno finanziario al centro di smistamento persegua l'obiettivo della stretta cooperazione tra gli Stati per il raggiungimento dei risultati previsti dal programma d'azione delle Nazioni Unite, compresa la condivisione delle informazioni, l'assistenza e la definizione degli standard, e sottolinea il ruolo delle organizzazioni regionali nell'incoraggiare questa cooperazione.

(8) La Commissione ha accettato l'incarico di attuare la presente decisione.

(9) L'Unione europea intende quindi fornire assistenza finanziaria al centro di smistamento a norma del titolo II dell'azione comune 2002/589/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'Unione europea contribuisce al Centro di smistamento regionale per la riduzione delle armi portatili in Europa sudorientale situato a Belgrado e istituito sotto l'egida del programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e del patto di stabilità.

2. A tal fine l'Unione europea fornisce un'assistenza finanziaria al PSNU volta a contribuire al costo degli effettivi del Centro di smistamento di Belgrado.

3. L'attuazione della presente decisione è affidata alla Commissione. A tal fine, la Commissione stipula un accordo di finanziamento con il PSNU sull'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che prenderà la forma di prestito a fondo perduto, coprendo gli stipendi del dirigente (consigliere principale) per un periodo di dodici mesi, e di un coordinatore ONG per un periodo di undici mesi.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all'articolo 1 è pari a 200000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione presenta ai pertinenti organi del Consiglio tutte le informazioni riguardanti l'attuazione della presente decisione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'azione comune 2002/589/PESC. Dette informazioni possono in particolare basarsi su relazioni periodiche che il PSNU deve presentare nell'ambito del suo rapporto contrattuale con la Commissione.

Articolo 4

1. La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

Essa scade dodici mesi dopo che si sarà concluso l'accordo di finanziamento fra la Commissione e il PSNU.

2. La presente decisione è riesaminata dieci mesi dopo la data della sua adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.