32002D0833

2002/833/CE: Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2002, recante modifica della decisione 2000/672/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Venezuela (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3902]

Gazzetta ufficiale n. L 285 del 23/10/2002 pag. 0022 - 0025


Decisione della Commissione

del 22 ottobre 2002

recante modifica della decisione 2000/672/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Venezuela

[notificata con il numero C(2002) 3902]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/833/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/672/CE della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Venezuela(3), designa il "Servicio autónomo de recursos pesqueros (SARPA) del Ministerio de Agricultura y Cria" quale autorità competente in Venezuela per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione venezuelana, l'autorità competente per il rilascio dei certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca è ora l'"Instituto nacional de la pesca y acuicultura (Inapesca)". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore.

(3) È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2000/672/CE.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/672/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1

L''Instituto nacional de la pesca y acuicultura (Inapesca)' è l'autorità competente in Venezuela per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE."

2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante di Inapesca, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato."

3) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 7 dicembre 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 46.

ALLEGATO

"ALLEGATO A

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