2002/776/CE: Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2002, recante undicesima modifica della decisione 2000/284/CE, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3605]
Gazzetta ufficiale n. L 267 del 04/10/2002 pag. 0030 - 0042
Decisione della Commissione del 3 ottobre 2002 recante undicesima modifica della decisione 2000/284/CE, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi [notificata con il numero C(2002) 3605] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/776/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), considerando quanto segue: (1) La decisione 2000/284/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/416/CE(4), ha stabilito l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi. (2) Le autorità competenti del Canada hanno chiesto alcuni cambiamenti di dati relativi a centri di raccolta dello sperma equino riconosciuti. (3) Le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di un certo numero di centri di raccolta dello sperma equino. (4) Le autorità competenti della Nuova Zelanda hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di un centro di raccolta dello sperma equino. (5) È opportuno modificare l'elenco dei centri riconosciuti sulla base delle nuove informazioni trasmesse dai paesi terzi in questione, evidenziando per chiarezza le modifiche nell'allegato. (6) La decisione 2000/284/CE andrebbe opportunamente modificata. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 2000/284/CE è sostituito dal testo nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. (2) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3. (3) GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35. (4) GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 56. ALLEGATO "ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA >SPAZIO PER TABELLA>"