32002D0772

2002/772/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 21/10/2002 pag. 0001 - 0004


Decisione del Consiglio

del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002

che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom

(2002/772/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 190, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 108, paragrafi 3 e 4,

visto il progetto del Parlamento europeo(1),

visto il parere conforme del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno procedere ad una modifica dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto onde consentire l'elezione a suffragio universale diretto conformemente a principi comuni a tutti gli Stati membri, pur lasciando a questi ultimi la possibilità di applicare le rispettive disposizioni nazionali per gli aspetti non disciplinati dalla presente decisione.

(2) Per migliorare la leggibilità dell'atto quale modificato dalla presente decisione, si ritiene opportuna una nuova numerazione delle sue disposizioni al fine di una consolidazione più chiara,

HA ADOTTATO le seguenti disposizioni di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali,

Articolo 1

L'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio(3) (in seguito denominato: "Atto del 1976") è modificato in base alle disposizioni del presente articolo:

1) Nell'Atto del 1976, a eccezione dell'articolo 13, i termini "rappresentante" o "rappresentante del Parlamento europeo" sono sostituiti da "membro del Parlamento europeo";

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.

2. Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.

3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.";

3) l'articolo 2 è sostituito dai seguenti articoli: "Articolo 2

In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.

Articolo 2 bis

Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5 % dei suffragi espressi.

Articolo 2 ter

Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale.";

4) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 1 e 2;

b) al nuovo paragrafo 1, "Tale periodo quinquennale" è sostituito da "Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo";

c) al nuovo paragrafo 2, il riferimento al "paragrafo 2" è sostituito dal riferimento al "paragrafo 1";

5) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.";

6) l'articolo 5 è abrogato;

7) l'articolo 6 è modificato nel modo seguente:

a) al paragrafo 1:

i) al termine del terzo trattino, è aggiunto "o del Tribunale di primo grado";

ii) fra l'attuale terzo e quarto trattino, è aggiunto il seguente trattino: "- membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea,";

iii) fra l'attuale quarto e quinto trattino, è aggiunto il seguente trattino: "- mediatore delle Comunità europee,";

iv) all'attuale quinto trattino, è soppresso "membro del Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o";

v) all'attuale sesto trattino, "la Comunità europea del carbone e dell'acciaio," è soppresso;

vi) l'attuale ottavo trattino è sostituito dal seguente: "- funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.";

b) dopo il paragrafo 1, è inserito il paragrafo seguente e gli attuali paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 3 e 4: "2. A partire dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.

In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:

- i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni successive del Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo,

- i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo.";

c) al nuovo paragrafo 3, "fissare" è sostituito da "estendere" e il riferimento all'"articolo 7, paragrafo 2" è sostituito dal riferimento all'"articolo 7";

d) al nuovo paragrafo 4 il riferimento ai "paragrafi 1 e 2" è sostituito dal riferimento ai "paragrafi 1, 2 e 3";

8) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7

Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.";

9) l'articolo 9 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, "alla data fissata" è sostituito da "alla data e alle ore fissate";

b) al paragrafo 2, "Le operazioni di spoglio delle schede di voto possono avere inizio soltanto" è sostituito da "Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo";

c) il paragrafo 3 è soppresso;

10) l'articolo 10 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, "periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1" è sostituito da "periodo elettorale";

b) al paragrafo 2, secondo comma, "fissa un altro periodo che, al massimo, può essere anteriore... di un mese" è sostituito da "fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi";

c) al paragrafo 3 "l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio" è soppresso, "Comunità economica europea" è sostituito da "Comunità europea" e "periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1" è sostituito da "periodo elettorale";

11) all'articolo 11 "Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1" è soppresso;

12) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Articolo 12

1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.

4. Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato.";

13) l'articolo 14 è abrogato;

14) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Articolo 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gli allegati II e III formano parte integrante del presente atto.";

15) l'allegato I è abrogato;

16) all'allegato III la dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania è soppressa.

Articolo 2

1. Agli articoli e agli allegati dell'Atto del 1976, quali modificati dalla presente decisione, si applica la seguente nuova numerazione, secondo le tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato della presente decisione, che ne costituiscono parte integrante.

2. I riferimenti incrociati ad articoli e ad allegati nell'Atto del 1976 sono adattati di conseguenza. Lo stesso vale per quanto riguarda i riferimenti a tali articoli e alle loro suddivisioni contenuti nei trattati comunitari.

3. I riferimenti agli articoli dell'Atto del 1976 contenuti in altri strumenti o atti si intendono come riferimenti agli articoli dell'Atto del 1976 secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi di detti articoli secondo la nuova numerazione introdotta dalla presente decisione.

Articolo 3

1. Le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'adozione delle disposizioni della presente decisione da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle rispettive procedure nazionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Matas I Palou

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. Fischer Boel

(1) GU C 292 del 21.9.1998, pag. 66.

(2) Parere reso il 12 giugno 2002 (non aucora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1.

ALLEGATO

Tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 2 della decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 recante modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom

>SPAZIO PER TABELLA>