32002D0659

2002/659/CE: Decisione della Commissione, del 19 agosto 2002, relativa all'ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2002 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2002) 3080]

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 21/08/2002 pag. 0054 - 0057


Decisione della Commissione

del 19 agosto 2002

relativa all'ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2002 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca

[notificata con il numero C(2002) 3080]

(2002/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2000/439/CE la Commissione decide ogni anno, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, in merito all'ammissibilità delle spese previste dagli Stati membri e al tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per l'anno successivo.

(2) La Commissione ha ricevuto programmi quinquennali da Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito nei quali sono indicati i dati che questi Stati membri intendono raccogliere tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca(2). Essi hanno inoltre presentato domande per una partecipazione finanziaria alla spesa di cui all'articolo 4 della decisione 2000/439/CE.

(3) Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio(3), la Commissione ha esaminato i programmi nazionali degli Stati membri per il 2002 e ha valutato l'ammissibilità delle spese per detti programmi. Una prima rata deve essere quindi versata agli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/439/CE sulla base di tale valutazione.

(4) Una seconda rata sarà versata nel 2003, a seguito della presentazione e dell'accettazione, da parte della Commissione, di una relazione finanziaria e di una relazione tecnica di attività in cui è descritto in modo dettagliato il grado di realizzazione degli obiettivi fissati al momento dell'elaborazione del programma minimo e del programma esteso, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce per il 2002 l'importo delle spese ammissibili di ciascuno Stato membro e l'entità del contributo finanziario della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca.

Articolo 2

Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca di cui all'allegato I beneficiano di un contributo finanziario fino ad un massimo del 50 % della spesa ammissibile nell'ambito del programma minimo.

Articolo 3

Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca di cui all'allegato II beneficiano di un contributo finanziario fino ad un massimo del 35 % della spesa ammissibile nell'ambito del programma esteso.

Articolo 4

1. La Comunità versa una prima rata pari al 50 % del contributo finanziario fissato negli allegati I e II.

2. Una seconda rata sarà versata nel 2003, dopo il ricevimento e l'approvazione della relazione finanziaria e della relazione tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE.

Articolo 5

1. Il tasso di cambio dell'euro utilizzato nel calcolare gli importi ammissibili a norma della presente decisione è il tasso in vigore nell'agosto 2001.

2. Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in moneta nazionale provenienti dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria sono convertite in euro utilizzando il tasso in vigore nel mese nel quale queste dichiarazioni e domande sono pervenute alla Commissione.

Articolo 6

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.

(2) GU L 176 del 15.7.2001, pag. 1.

(3) GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>SPAZIO PER TABELLA>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

>SPAZIO PER TABELLA>