32002D0646

2002/646/CE: Decisione della Commissione, del 31 luglio 2002, che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in particolare per quanto concerne il Botswana, e la decisione 2000/585/CE che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2889]

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 07/08/2002 pag. 0023 - 0028


Decisione della Commissione

del 31 luglio 2002

che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in particolare per quanto concerne il Botswana, e la decisione 2000/585/CE che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio

[notificata con il numero C(2002) 2889]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/646/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni(3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(4), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(5), modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE della Commissione(6), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e gli articoli 15 e 22,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 1999/283/CE della Commissione(7), modificata da ultimo dalla decisione 2002/219/CE(8), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani.

(2) La decisione 2000/585/CE della Commissione(9), modificata da ultimo dalla decisione 2002/219/CE, stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio.

(3) Un focolaio di afta epizootica è stato denunciato nel Botswana il 7 febbraio 2002 nella zona n. 7 riconosciuta dalla CE e le competenti autorità veterinarie del Botswana hanno immediatamente sospeso le esportazioni da tutto il paese di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e di allevamento destinate alla Comunità europea.

(4) Le competenti autorità veterinarie hanno fornito informazioni e garanzie sulla regionalizzazione delle zone 10, 11, 12, 13 e 14 del Botswana, dalle quali la decisione 2002/219/CE ha autorizzato l'importazione nella Comunità di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e di allevamento.

(5) Conformemente alla direttiva 72/462/CEE, un paese terzo può essere considerato indenne dall'afta epizootica da almeno due anni anche se è stato denunciato un numero limitato di focolai della malattia su una parte circoscritta del proprio territorio, a condizione che i focolai siano stati eradicati in un periodo non superiore a tre mesi.

(6) Il Botswana ha applicato la vaccinazione soppressiva seguita dalla macellazione degli animali vaccinati e non sono stati più denunciati altri focolai.

(7) Esistono quindi sufficienti garanzie per regionalizzare ulteriormente il territorio del Botswana e autorizzare le importazioni di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e di allevamento dalle zone 5, 6, 7, 8, 9 e 18.

(8) Occorre modificare in conformità le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'allegato II della decisione 1999/283/CE è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

2. Nell'allegato III della decisione 1999/283/CE, la nota in calce 5 del modello A di certificato sanitario è sostituita dal testo seguente: "Per quanto riguarda il Botswana, fino all'8 febbraio 2003, nonostante siano stati confermati focolai di afta epizootica nella 'zona riconosciuta indenne dalla CE' nel febbraio 2002, detta zona può essere considerata indenne dall'afta epizootica senza vaccinazione da almeno 12 mesi."

Articolo 2

1. L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

2. Nell'allegato III della decisione 2000/585/CE, la nota in calce 8 del modello A del certificato sanitario e la nota in calce 7 del modello F del certificato sanitario sono sostituite dal testo seguente: "Dev'essere inserito il numero di versione indicato nella pertinente e nella presente decisione per le carni fresche della corrispondente specie domestica sensibile; inoltre, per quanto riguarda il Botswana, fino all'8 febbraio 2003, nonostante siano stati confermati focolai di afta epizootica nella 'zona riconosciuta indenne dalla CE' nel febbraio 2002, detta zona può essere considerata indenne dall'afta epizootica senza vaccinazione da almeno 12 mesi."

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.

(4) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(5) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(6) GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32.

(7) GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16.

(8) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 32.

(9) GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

ALLEGATO I

"ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI RICHIESTI

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

Garanzie in materia di polizia sanitaria da richiedere per la certificazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

(y) Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 luglio 2002.

(x) Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 marzo 2002."