32002D0632

2002/632/CE: Decisione della Commissione, del 12 marzo 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di Flender Werft AG, Lubecca (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 913]

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 01/08/2002 pag. 0060 - 0063


Decisione della Commissione

del 12 marzo 2002

relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di Flender Werft AG, Lubecca

[notificata con il numero C(2002) 913]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/632/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale(1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 20 ottobre 2000, la Germania ha notificato alla Commissione l'aiuto cui intendeva dare esecuzione a favore di Flender Werft, Lubecca. Ha comunicato informazioni complementari alla Commissione con lettere del 15 dicembre 2000 e 15 febbraio 2001.

(2) Con lettera del 18 aprile 2001, la Commissione ha informato la Germania in merito alla propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione all'aiuto in questione.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.

(4) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte di terzi interessati.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(5) Il progetto notificato riguarda delle sovvenzioni regionali all'investimento a favore di Flender Werft AG, Lubecca, da accordare nel quadro del regime d'aiuto precedentemente autorizzato "Azione d'interesse comune per il miglioramento della struttura economica regionale" (di seguito "Azione comune")(3). Secondo le intenzioni, gli incentivi saranno concessi a sostegno degli investimenti relativi ad un nuovo bacino galleggiante con una capacità di sollevamento di 20000 t, che sarà costruito dal cantiere beneficiario. I costi del progetto si eleverebbero a 16,4 milioni di EUR e l'aiuto ammonterebbe a 869000 EUR.

(6) Il nuovo bacino dovrebbe sostituire il precedente bacino galleggiante, avente una capacità di sollevamento di 16000 t. Quest'ultimo è stato venduto e consegnato al nuovo proprietario nel febbraio del 2001. I proventi della vendita, pari a 9,2 milioni di EUR, sono stati impiegati per finanziare il nuovo bacino.

(7) Beneficiario dell'aiuto è l'impresa Flender Werft AG con sede sociale a Lubecca, nello Schleswig-Holstein, un'area ammessa a fruire di aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), trattato CE. Il cantiere costruisce navi d'alto mare e conta attualmente 780 dipendenti. La sua attività non si limita alla costruzione navale, ma si estende anche alla riparazione. In termini di ore/uomo la riparazione di navi rappresenta il 5 % circa dell'attività del cantiere, che costruisce anche bacini galleggianti.

(8) Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha stabilito che, secondo il disposto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio(4) (di seguito "regolamento relativo alla costruzione navale"), gli aiuti a finalità regionale sono ammessi solo per gli investimenti concessi per l'adeguamento o l'ammodernamento dei cantieri esistenti, purché abbiano lo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti. La Commissione ritiene che la portata dell'articolo 7 sia limitata all'adeguamento degli impianti esistenti al fine dell'incremento della produttività e di riflesso della competitività dei cantieri beneficiari. La Commissione non era certa che la sostituzione del vecchio bacino galleggiante, avente una capacità di sollevamento di 16000 t, con uno nuovo avente una capacità maggiore potesse qualificarsi come un ammodernamento o un miglioramento ai sensi dell'articolo 7 del regolamento.

III. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(9) La Germania ha dichiarato che a causa della costante espansione del traffico nel Mar Baltico è imperativo che a Lubecca, il maggiore porto baltico tedesco, vi siano sufficienti capacità di riparazione. Il cantiere in discorso, Flender Werft, si è perciò particolarmente interessato alla riparazione e ha mantenuto nel corso degli anni le capacità necessarie. Il vecchio bacino galleggiante di 16000 t, in esercizio dal 1986, si sarebbe sempre più spesso rivelato troppo piccolo per le attuali esigenze. Quando saranno ultimate le grandi navi traghetto, che si prevede entreranno in servizio nel Baltico, come minimo 16 navi non potranno più essere riparate nel vecchio bacino galleggiante del cantiere Flender Werft a causa della sua insufficiente grandezza. Se il bacino non terrà il passo con gli sviluppi del mercato, l'attività del cantiere in questo settore non solo stagnerà, ma calerà ulteriormente in termini di fatturato, poiché, come l'esperienza insegna, i clienti si rivolgono laddove vi è possibilità di soddisfare le loro esigenze. Si creerebbe così una situazione che non permetterebbe di utilizzare in modo ottimale le maestranze, con conseguente perdita di competitività del cantiere e licenziamento di dipendenti. Il nuovo bacino galleggiante potrebbe arrestare tale tendenza e contribuire al mantenimento dei posti di lavoro e della competitività del cantiere. Con la costruzione di un bacino galleggiante di maggiori dimensioni, Flender Werft si adeguerebbe agli sviluppi in atto nel mercato e si assicurerebbe una sufficiente capacità di riparazione, in sintonia con la domanda emergente nel mercato.

(10) La Germania ha affermato che, per plausibili ragioni tecniche, il vecchio bacino galleggiante non può essere né allungato né ampliato o modificato in alcun modo per aumentarne la grandezza. L'ammodernamento del bacino sarebbe quindi tecnicamente impossibile. Secondo le autorità tedesche, l'installazione di un nuovo bacino è dettata dalla nuova realtà di mercato e sarebbe conforme alle disposizioni del regolamento relativo alla costruzione navale in materia di erogazione di aiuti all'investimento.

(11) La Germania sottolinea inoltre che il regolamento relativo alla costruzione navale mira segnatamente alla riduzione delle capacità di costruzione nel settore navale, e nel caso in esame si tratta di sovvenzionare la sostituzione di un bacino galleggiante che in pratica, salvo l'operazione di verniciatura di nuove navi, è destinato unicamente alla riparazione. Solo disponendo del nuovo bacino l'impresa potrà stipulare contratti di riparazione per le nuove navi traghetto di grande stazza, che operano nel Mar Baltico.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(12) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE statuisce che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un aiuto incide sugli scambi qualora il beneficiario svolge un'attività che è oggetto di scambi tra gli Stati membri.

(13) La Commissione constata che, grazie all'aiuto notificato, una parte del costo che normalmente il cantiere dovrebbe sostenere per l'acquisto di un nuovo bacino galleggiante sarà finanziato con fondi statali. A ciò si aggiunga che la costruzione navale è un'attività economica nel cui ambito si svolgono scambi tra Stati. Per queste ragioni l'aiuto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(14) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE, altre categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato comune, previa decisione del Consiglio con delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

(15) La Commissione rileva che, su questa base giuridica, il 29 giugno 1998 il Consiglio ha approvato il regolamento relativo alla costruzione navale(5). L'articolo 2 di tale regolamento stabilisce che gli aiuti, concessi in modo diretto o indiretto per la costruzione, trasformazione e riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se sono conformi alle disposizioni del regolamento medesimo.

(16) L'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento relativo alla costruzione navale prescrive che gli Stati membri notifichino preliminarmente alla Commissione, al fine dell'approvazione, qualsiasi decisione di applicare alle imprese soggette al regolamento un regime di aiuti di applicazione generale, compresi i regimi di aiuti regionali di applicazione generale, affinché possa essere verificata la loro compatibilità con l'articolo 87 del trattato.

(17) La Commissione rileva che, ai sensi del regolamento, per "costruzione navale" si intende la costruzione all'interno della Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma. Essa constata inoltre che il cantiere Flender Werft costruisce tali navi e di conseguenza è un'impresa cui è applicabile tale regolamento. Con la notificazione dell'aiuto in esame, la Germania ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento.

(18) In base all'articolo 7 del regolamento relativo alla costruzione navale, gli aiuti concessi agli investimenti per l'adeguamento e l'ammodernamento dei cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria del cantiere e volti a incrementare la produttività degli impianti esistenti, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché, nelle regioni ammesse a fruire di aiuti regionali a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, l'intensità degli aiuti non superi il 12,5 % o il massimale applicabile agli aiuti regionali, se questo è inferiore.

(19) Il cantiere è situato a Lubecca, in una zona ammessa a fruire degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e per la quale il massimale d'aiuto vigente è pari al 18 % ESL (equivalente sovvenzione lordo). La Commissione rileva che il nuovo bacino costerà 16,4 milioni di EUR. Il vecchio bacino è stato venduto e il ricavato della vendita, pari a 9,2 milioni di EUR, è stato utilizzato per finanziare il nuovo bacino.

(20) La Commissione rileva che, secondo la Germania, la sostituzione dell'attuale bacino galleggiante con uno nuovo avente maggiore capacità non costituisce un investimento per un nuovo impianto, ma piuttosto un investimento finalizzato alla sostituzione e in definitiva all'ammodernamento del vecchio bacino. Di conseguenza, i costi ammissibili in base ai quali va calcolata l'intensità dell'aiuto sono rappresentati dalla differenza tra il costo del nuovo bacino e il ricavato della vendita di quello vecchio. Basandosi su un importo di costi ammissibili pari a 7,2 milioni di EUR, l'aiuto che si intende erogare, ossia 869000 EUR, corrisponderebbe ad un'intensità di aiuto del 12 % e sarebbe conforme alle disposizioni del regolamento.

(21) In ordine alla questione, se la sostituzione del vecchio bacino galleggiante con un nuovo bacino di maggiori dimensioni sia da considerarsi un adeguamento o un ammodernamento ai sensi dell'articolo 7 del regolamento relativo alla costruzione navale, la Commissione tiene a ricordare le osservazioni fatte dalla Germania in occasione dell'avvio del procedimento. Le informazioni in possesso della Commissione confermano che le navi(6) attualmente in servizio nel Mar Baltico sono di dimensioni sempre più grandi ed è evidente che, per continuare ad operare nel mercato della riparazione, occorra un bacino galleggiante di maggiori dimensioni. Questa constatazione non si basa unicamente sui dati relativi alla portata del bacino, ma è corroborata anche dalla crescente grandezza delle navi. L'ampiezza e la capacità di sollevamento di un bacino galleggiante sono interdipendenti, ossia per avere una maggiore portata di sollevamento occorre anche un bacino di maggiori dimensioni. Sarebbe estremamente difficile riparare le navi di maggiori dimensioni dianzi menzionate, non solo per la limitata capacità di sollevamento, ma anche a causa delle dimensioni del vecchio bacino galleggiante(7).

(22) La Commissione rileva che la sostituzione del vecchio bacino galleggiante con uno di maggiori dimensioni contribuisce ad espandere la produttività del cantiere nel settore della riparazione. Alla luce della tendenza di mercato, il vecchio bacino galleggiante aveva raggiunto i propri limiti, mettendo in pericolo l'impiego ottimale del personale in futuro. Un bacino più grande permette di stipulare dei contratti di riparazione per le navi di tutte le stazze operanti nel mercato. Se il cantiere è competitivo e si aggiudica commesse in tutti i segmenti del mercato, potrà impiegare in modo ottimale le proprie maestranze, incrementandone così la produttività. L'attuale incremento potenziale della produttività non sarebbe tuttavia determinato direttamente dal bacino galleggiante più grande, ma piuttosto dal livello generale di competitività del cantiere. La disponibilità di un bacino galleggiante di maggiori dimensioni costituisce una premessa di primaria importanza per tale sviluppo potenziale.

(23) Le informazioni in possesso della Commissione confermano inoltre l'impossibilità, sotto il profilo tecnico, di ingrandire il vecchio bacino galleggiante, ossia di trasformarlo in un bacino con maggiore capacità di sollevamento. L'unica possibilità di adeguamento è quindi rappresentata dalla sostituzione del bacino galleggiante con uno nuovo.

(24) Per quanto riguarda la capacità, la Commissione constata che l'impiego di un bacino galleggiante per la costruzione di navi aumenta la capacità produttiva del cantiere in questione nel campo della costruzione navale. In base alle informazioni disponibili, il 95 % della capacità dei bacini galleggianti esistenti al mondo è attualmente utilizzata per la riparazione e per la conversione, e non per la costruzione di nuove navi.

(25) Il vecchio bacino è stato utilizzato da Flender Werft per la riparazione ed è stato venduto alle autorità portuali di Dunkerque in Francia, ove è adibito esclusivamente alla riparazione, non rientrando la costruzione navale tra le attività di tale porto. La Germania ha inoltre confermato che il nuovo bacino verrà utilizzato da Flender Werft esclusivamente per la riparazione - ad esclusione della verniciatura di nuove navi.

(26) Per queste ragioni e, soprattutto, in considerazione dell'impossibilità tecnica di ingrandire il vecchio bacino galleggiante nonché della necessità di adeguare le possibilità di riparazione per poter continuare ad operare nel settore - a fronte delle crescenti dimensioni delle navi in servizio nel Mar Baltico - la Commissione ritiene che la sostituzione del vecchio bacino galleggiante con un nuovo bacino più largo e di maggiore portata, destinato esclusivamente alla riparazione, possa configurarsi come un adeguamento dell'impianto esistente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento relativo alla costruzione navale.

(27) La Commissione reputa tuttavia che la sostituzione del bacino galleggiante possa costituire un adeguamento dell'impianto esistente, ai sensi del regolamento relativo alla costruzione navale, solo a patto che venga utilizzato esclusivamente per la riparazione. La realizzazione di un bacino galleggiante adibito alla costruzione di nuove navi non può essere considerata un adeguamento o un ammodernamento dell'impianto preesistente, ma costituirebbe a tutti gli effetti un nuovo impianto con conseguente incremento della capacità di costruzione. Di conseguenza, l'aiuto può essere considerato compatibile con il regolamento relativo alla costruzione navale e, di riflesso, con il mercato comune, solo se il bacino galleggiante sarà destinato unicamente alla riparazione e non alla costruzione, in modo da non creare nuova capacità produttiva in quest'ultimo settore.

(28) La Commissione invita pertanto la Germania a provvedere affinché il nuovo bacino galleggiante sia utilizzato unicamente per l'attività di riparazione di Flender Werft. Unica deroga a tale destinazione del bacino è la verniciatura di nuove navi. La Germania deve inoltre garantire che, in caso di vendita del suddetto bacino galleggiante, avente una capacità di sollevamento di 20000 t e adibito alla riparazione di navi dall'impresa Flender Werft, quest'ultima non lo ceda ad un acquirente che lo possa utilizzare per la costruzione navale.

V. CONCLUSIONI

(29) Per le ragioni sopra esposte, la Commissione reputa che la sostituzione del bacino galleggiante avente una capacità di 16000 t con un altro bacino di maggiori dimensioni, dotato di una capacità di 20000 t, costituisca un adeguamento dell'impianto esistente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento relativo alla costruzione navale. Per garantire tuttavia che il predetto bacino galleggiante non sia adibito alla costruzione navale - con conseguente incremento delle capacità di produzione in questo settore sensibile - la Germania deve vegliare affinché, in caso di vendita, l'eventuale cantiere acquirente non lo utilizzi per la costruzione navale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di Flender Werft AG, Lubecca, per un importo di 869000 EUR, è compatibile con il mercato comune alle condizioni previste dall'articolo 2.

Articolo 2

La Germania si impegna a garantire che il bacino galleggiante avente una capacità di sollevamento di 20000 t sia utilizzato da Flender Werft AG unicamente per la riparazione navale e la verniciatura di nuove navi.

La Germania si impegna a garantire che il bacino galleggiante avente una capacità di sollevamento di 20000 t, qualora venga venduto da Flender Werft AG, non venga acquistato da un cantiere navale che potrebbe utilizzarlo per la costruzione di nuove navi.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione la Germania comunica alla Commissione i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2002.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

(2) GU C 191 del 7.7.2001, pag. 15.

(3) 29o Piano quadro, aiuto di Stato E 3/2001. Approvazione di opportune misure, notificate dalla Germania mediante lettera D/50559 dell'8.2.2001.

(4) Cfr. nota 1.

(5) Cfr. nota 1.

(6) Le navi che circolano più spesso nel Mar Baltico sono: navi passeggeri, navi RoRo, navi portacontainer per feederaggio, navi per merci a collettame e piccole navi cisterne.

(7) Il vecchio bacino aveva un'ampiezza interna di 34 m mentre il corrispondente valore del nuovo bacino è 37 m. Le navi di stazza equivalente ad una Panamax, quali le navi passeggeri del Mar Baltico hanno una larghezza di circa 32 m.