32002D0300

2002/300/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 2002, che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1426]

Gazzetta ufficiale n. L 103 del 19/04/2002 pag. 0024 - 0026


Decisione della Commissione

del 18 aprile 2002

che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens

[notificata con il numero C(2002) 1426]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/300/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Per ottenere la qualifica di zona riconosciuta relativamente ad una più delle malattie dei molluschi bonamiosi o marteiliosi - se causate dagli agenti Bonamia ostreae (B. ostreae) e Marteilia refringens (M. refringens) - gli Stati membri devono presentare un'adeguata documentazione giustificativa, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva 91/67/CEE.

(2) La decisione 93/55/CEE della Commissione(3), modificata dalla decisione 93/169/CEE(4), modifica le garanzie necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens.

(3) Il programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi in Irlanda è stato approvato con la decisione 93/56/CEE della Commissione(5).

(4) Il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli(6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1174/86(7), prevede che la legislazione veterinaria si applica a tali isole alle stesse condizioni valide per il Regno Unito per i prodotti importati in tali isole o esportati da tali isole nella Comunità.

(5) I programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi presentati dal Regno Unito sono stati approvati, rispettivamente, con le decisioni della Commissione 92/528/CEE(8) (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), 93/57/CEE(9) (Jersey), 93/58/CEE(10) (Guernsey) e 93/59/CEE(11) (Isola di Man).

(6) L'Irlanda ha presentato la documentazione giustificativa necessaria per ottenere la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda B. ostreae e M. refringens, per talune zone del suo territorio, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di zona riconosciuta.

(7) Il Regno Unito ha presentato la documentazione giustificativa necessaria per ottenere la qualifica di zona riconosciuta, per quanto riguarda B. ostreae e M. refringens, per talune zone, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di zona riconosciuta.

(8) La documentazione presentata dall'Irlanda e dal Regno Unito dimostra che le zone in esame sono conformi alle disposizioni previste dall'articolo 5 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio. Tali zone soddisfano pertanto i requisiti per ottenere la qualifica di zone riconosciute.

(9) Per ragioni di chiarezza e di semplicità, appare opportuno redigere un elenco unico di tutte le zone approvate per la bonamiosi e la marteiliosi, nonché abrogare le decisioni relative all'approvazione dei programmi precedentemente applicati nelle zone che successivamente hanno ottenuto la qualifica di zone riconosciute.

(10) È pertanto opportuno abrogare e sostituire con la presente decisione le decisioni 92/528/CEE, 93/56/CEE, 93/57/CEE, 93/58/CEE e 93/59/CEE.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato figura l'elenco delle zone che ottengono la qualifica di zone riconosciute per quanto riguarda B. ostreae e M. refringens.

Articolo 2

Le decisioni 92/528/CEE, 93/56/CEE, 93/57/CEE, 93/58/CEE e 93/59/CEE sono abrogate.

Ogni riferimento alle decisioni abrogate si intende fatto alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

(2) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

(3) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 24.

(4) GU L 71 del 24.3.1993, pag. 16.

(5) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 25.

(6) GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1.

(7) GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1.

(8) GU L 332 del 18.11.1992, pag. 25.

(9) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 26.

(10) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 27.

(11) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 28.

ALLEGATO

ZONE RICONOSCIUTE PER UNA DELLE MALATTIE DEI MOLLUSCHI B. OSTREAE E M. REFRINGENS

1.A. Zone dell'Irlanda riconosciute per B. Ostreae

- Tutte le coste dell'Irlanda, tranne le seguenti quattro zone:

- Porto di Cork,

- Baia di Galway,

- Porto di Ballinakill,

- Baia di Clew.

1.B. Zone dell'Irlanda riconosciute per M. Refringens

- Tutte le coste dell'Irlanda.

2.A. Zone del Regno Unito, delle Isole Normanne e dell'Isola di Man riconosciute per B. Ostreae

- Tutte le coste della Gran Bretagna, escluse le seguenti:

- la costa meridionale della Cornovaglia, da Lizard a Start Point,

- intorno all'estuario del Solent da Portland Bill a Selsey Bill,

- la zona lungo la costa dell'Essex da Shoeburyness a Landguard Point.

- Tutte le coste dell'Irlanda del Nord.

- Tutte le coste delle isole di Guernsey e di Herm.

- La zona dell'isola Jersey: tale zona è formata dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree sull'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. Tale zona è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.

- Tutte le coste dell'isola di Man.

2.B. Zone del Regno Unito, delle Isole Normanne e dell'Isola di Man riconosciute per M. Refringens

- Tutte le coste della Gran Bretagna.

- Tutte le coste dell'Irlanda del Nord.

- Tutte le coste delle isole di Guernsey e di Herm.

- La zona dell'isola di Jersey: tale zona è formata dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree sull'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. Tale zona è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.

- Tutte le coste dell'isola di Man.