32002D0113

2002/113/CE: Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2002, recante modifica della decisione 1999/217/CE relativa al repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 88]

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 20/02/2002 pag. 0001 - 0160


Decisione della Commissione

del 23 gennaio 2002

recante modifica della decisione 1999/217/CE relativa al repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari

[notificata con il numero C(2002) 88]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/113/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari(1) e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In base all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96, la Commissione, tramite la propria decisione 1999/217/CE(2), modificata dalla decisione 2000/489/CE(3), ha adottato un repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari. In base al regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96(4), a ciascuna sostanza aromatizzante devono essere attribuiti dei nuovi numeri, i cosiddetti "numeri FL". Inoltre tutte le sostanze del repertorio devono essere suddivise in gruppi di sostanze affini in base all'elenco dei gruppi specificati in tale regolamento.

(2) Tale informazione dovrebbe essere accessibile alle persone responsabili dell'immissione in commercio della sostanza, in modo da potere adempiere ai propri obblighi in base al regolamento (CE) n. 1565/2000. Di conseguenza il repertorio delle sostanze aromatizzanti deve specificare i nuovi numeri FL e i numeri dei gruppi.

(3) Le parti 1, 2 e 3 del repertorio allegato alla decisione 1999/217/CE, modificata dalla decisione 2000/489/CE, dovrebbero essere riunite in una sola parte - la parte A - e le sostanze dovrebbero essere elencate in base ai loro numeri FL. La parte 4 del repertorio dovrebbe essere sostituita dal testo della parte B del repertorio allegato alla presente decisione.

(4) Dall'esame accurato delle sostanze notificate dagli Stati membri ed elencate dalla decisione 1999/217/CE sono emerse una serie di incongruenze relative ai numeri chimici. Sono inoltre stati individuati una serie di casi in cui le stesse sostanze erano state inserite nel repertorio sotto diverse denominazioni chimiche. Tali incongruenze dovrebbero essere corrette. Per quanto concerne le incongruenze per le quali fino ad oggi non si è giunti a una conclusione definitiva, si dovrebbe almeno avvertire della possibile presenza di un'incongruenza.

(5) Per una serie di sostanze di cui alla decisione 1999/217/CE, comprese delle sostanze notificate in via riservata, taluni Stati membri hanno ritirato le proprie notifiche. Tali sostanze dovrebbero essere cancellate dal repertorio. D'altra parte, le nuove sostanze notificate dagli Stati membri, in base all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96 dovrebbero essere inserite nel programma di valutazione e, di conseguenza, nel repertorio.

(6) In base all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2232/96 una sostanza viene stralciata dal repertorio qualora risulti che essa non soddisfa i criteri generali per l'utilizzazione che figurano nell'allegato a detto regolamento. Il comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo parere del 26 settembre 2001, ha concluso che il 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene (metileugenolo) e il 1-Allyl-4-methoxybenzene (estragolo) hanno un effetto genotossico. Di conseguenza tali sostanze dovrebbero essere cancellate dal repertorio.

(7) Di conseguenza la decisione 1999/217/CE dovrebbe essere adeguatamente modificata.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il repertorio allegato alla decisione 1999/217/CE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1.

(3) GU L 197 del 3.8.2000, pag. 53.

(4) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 8.

ALLEGATO

"Repertorio delle sostanze aromatizzanti notificate dagli Stati membri sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari

Il repertorio delle sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita è stato diviso in due parti. La parte A elenca le sostanze in base al loro numero FL. La parte B elenca invece le sostanze notificate da uno Stato membro chiedendo un trattamento riservato, al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei rispettivi fabbricanti.

Se disponibili, nella parte A sono indicati anche i numeri CAS(1), EINECS(2), CoE(3) e FEMA(4).

Nella colonna "osservazioni" figurano note specifiche codificate in forma numerica, per le quali valgono le seguenti spiegazioni:

1) Sostanza utilizzata, oltre che per le sue proprietà aromatizzanti, anche ad altri fini nei o sui prodotti alimentari e che pertanto potrebbe rientrare nel campo di applicazione di ulteriori disposizioni giuridiche;

2) Sostanza il cui uso è soggetto a misure restrittive o a divieti in alcuni Stati membri;

3) Sostanza che dovrebbe essere valutata in via prioritaria nel quadro del programma di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1565/2000;

4) Sostanza per la quale saranno trasmesse ulteriori informazioni;

5) La denominazione, i sinonimi, le denominazioni sistematiche e i numeri CAS, EINECS, CoE o FEMA potrebbero contenere delle incongruenze.

È stato sollevato il problema specifico di come trattare i sali ed altri composti derivati da una sostanza "generica". Talune sostanze sono state notificate con estrema precisione. Per altre sostanze, invece, le informazioni non sono così dettagliate. Per alcuni acidi o alcune basi non vengono forniti dati sui loro sali derivati. Per il momento si presume, ai soli fini del presente repertorio, che i sali di ammonio, sodio, potassio e calcio, così come i cloruri, i carbonati e i solfati, siano compresi nella rispettiva sostanza "generica", posto che abbiano proprietà aromatizzanti. Tuttavia l'accettazione definitiva di tali sostanze dipenderà dai risultati della valutazione, che in questi casi dovrebbe mirare all'attenta verifica dell'adeguatezza dell'assimilazione di una data sostanza nella corrispettiva sostanza generica.

PARTE A

SOSTANZE AROMATIZZANTI

(elencate in base al numero FL)

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE B

SOSTANZE AROMATIZZANTI NOTIFICATE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (CE) N°. 2232/96 PER LE QUALI È STATA RICHIESTA LA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI FABBRICANTI

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Chemical Abstracts Service.

(2) European Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti).

(3) Consiglio d'Europa.

(4) Flavour and Extract Manufacturers' Association of the US (Associazione dei fabbricanti di aromi ed estratti degli Stati Uniti)."