32002D0017

2002/17/CE: Decisione della Commissione, del 31 dicembre 2001, che modifica la decisione 2001/765/CE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4769]

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/2002 pag. 0063 - 0064


Decisione della Commissione

del 31 dicembre 2001

che modifica la decisione 2001/765/CE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 4769]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/17/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità(2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) La produzione di materiali di moltiplicazione delle specie indicate nell'articolo 1 della presente decisione è attualmente insufficiente in Spagna e in Francia, cosicché questi Stati membri si trovano nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno, per tali specie, di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE o 71/161/CEE.

(2) Neppure altri Stati membri né i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione delle specie richieste, che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalle succitate direttive.

(3) Di conseguenza, il 17 settembre e rispettivamente il 29 ottobre 2001 la Spagna e la Francia hanno chiesto alla Commissione, in base alle suddette direttive, di essere autorizzate ad ammettere la commercializzazione di sementi rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli prescritti dalle suddette direttive.

(4) Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri richiedenti ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di sementi delle specie in causa soggette a requisiti meno rigorosi per sopperire alla penuria esistente.

(5) Per motivi di ordine genetico, è opportuno che tali sementi siano raccolte nei luoghi di origine e nelle zone naturali di produzione delle specie considerate e che siano fornite le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali sementi. Inoltre, la loro commercializzazione dovrebbe essere subordinata alla presenza di un documento di accompagnamento recante determinate indicazioni sulle sementi.

(6) È inoltre opportuno autorizzare qualunque Stato membro ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi che soddisfano requisiti meno rigorosi in materia di provenienza, ove la loro commercializzazione sia stata ammessa in Spagna e in Francia in virtù della presente decisione.

(7) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2001/765/CE(3).

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2001/765/CE è modificato come segue:

1) nella colonna dal titolo "Abies alba", i trattini corrispondenti alla Spagna sono sostituiti rispettivamente da "70" per i kg e da "EC (E/OEP)" per la provenienza;

2) nella colonna dal titolo "Larix leptolepis", i trattini corrispondenti alla Spagna sono sostituiti rispettivamente da "15" per i kg e da "CN, JP" per la provenienza;

3) nella colonna dal titolo "Pinus strobus", i trattini corrispondenti alla Spagna sono sostituiti rispettivamente da "3" per i kg e da "US" per la provenienza;

4) nella colonna dal titolo "Picea sitchensis", i trattini corrispondenti alla Spagna sono sostituiti rispettivamente da "30" per i kg e da "US" per la provenienza;

5) nella colonna dal titolo "Pseudotsuga taxifolia", i trattini corrispondenti alla Spagna sono sostituiti rispettivamente da "280" per i kg e da "EC (E/OEP), US (California, Oregon, Washington)" per la provenienza;

6) nella colonna dal titolo "Larix decidua Mill", l'indicazione relativa alla provenienza "CZ (Sudeten), CZ and SK (origin Polish)" corrispondente alla Francia è sostituita da "CZ (Sudeten), SK (Sudeten) and PL (central Poland)";

7) nella colonna dal titolo "Quercus pedunculata Ehrh.", i trattini corrispondenti alla Francia sono sostituiti rispettivamente da "1500" per i kg e da "EC (F/OEP)" per la provenienza;

8) nella colonna dal titolo "Quercus sessiliflora Sal.", i trattini corrispondenti alla Francia sono sostituiti rispettivamente da "5200" per i kg e da "EC (F/OEP)" per la provenienza.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 dicembre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66.

(2) GU L 87 del 17.4.1971, pag. 14.

(3) GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 40.