32002D0011

2002/11/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 3998]

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/2002 pag. 0016 - 0025


Decisione della Commissione

del 28 dicembre 2001

che stabilisce l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 3998]

(2002/11/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Elenchi di siti proposti come siti di importanza comunitaria, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE, sono stati trasmessi alla Commissione per la regione biogeografica macaronesica, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva. Gli elenchi sono stati trasmessi dagli Stati membri interessati, ossia la Spagna ed il Portogallo, hanno trasmesso tali elenchi rispettivamente il 28 novembre 1997 e l'11 ottobre 2000.

(2) La regione biogeografica macaronesica, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, è composta dagli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera (Portogallo) e delle Canarie (Spagna), situati nell'Oceano Atlantico.

(3) Gli elenchi dei siti proposti erano accompagnati dalle informazioni relative ai singoli siti, fornite sulla base del formulario "Natura 2000", contenuto nella decisione 97/266/CE della Commissione(3).

(4) Dette informazioni comprendono una mappa del sito nella versione più recente, trasmessa dallo Stato membro interessato, la sua denominazione, l'ubicazione, l'estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) della direttiva 92/43/CEE.

(5) In base al progetto di elenco, nel quale sono inoltre evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, elaborato dalla Commissione, di concerto con ognuno degli Stati membri interessati, deve essere deciso l'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria.

(6) Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione del tipo di habitat naturale denominato "scogliere", sono tuttora incomplete, l'elenco potrà essere modificato in seguito all'acquisizione di nuovi dati.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco dei siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE è contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Detto elenco potrà essere modificato in base a conoscenze e ricerche più approfondite sul tipo di habitat naturale denominato "scogliere", di cui al punto 11, voce n. 1170, dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2) GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42.

(3) GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco dei siti selezionati come siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica

Ogni sito d'importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario Natura 2000, comprendenti la mappa, trasmesse dalle autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma.

La tabella riprende le seguenti informazioni:

A: codice del SIC, composto da 9 caratteri; i primi due sono il codice ISO dello Stato membro;

B: nome del SIC;

C: *= presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritaria a norma dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;

D: superficie in ettari o lunghezza in chilometri del SIC;

E: coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Tutte le informazioni contenute nel seguente elenco comunitario si fondano sui dati proposti, trasmessi e convalidati dalla Spagna e dal Portogallo.

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