32001Y0120(01)

Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Gazzetta ufficiale n. C 019 del 20/01/2001 pag. 0007 - 0015


Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura

(2001/C 19/05)

INTRODUZIONE

Il mantenimento di un sistema di concorrenza libera e senza distorsioni è uno dei principi basilari della Comunità europea. La politica della Comunità in materia di aiuti nazionali mira a garantire la libera concorrenza, una ripartizione ottimale delle; risorse e l'unità del mercato comunitario. Di conseguenza, sin dall'istituzione del mercato comune, la Commissione è sempre stata particolarmente vigilante in questo settore.

Sebbene l'articolo 36 del trattato CE prescriva che le regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca soltanto nella misura determinata dal Consiglio, l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla produzione e al commercio di tali prodotti è prevista dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1). Inoltre l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca(2), stabilisce che gli articoli da 87 a 89 del trattato si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri a sostegno del settore.

La politica comune della pesca si prefigge di creare le condizioni necessarie per garantire uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse alieutiche su base di sostenibilità. L'organizzazione del mercato stabilizza i prezzi e unifica il mercato comunitario. Le norme comunitarie in materia di pesca prevedono la conservazione e l'uso ottimale delle risorse ittiche esistenti. I programmi di orientamento pluriennali stabiliscono restrizioni alle dimensioni delle flotte pescherecce nazionali, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio tra le risorse e il loro sfruttamento. Lo strumento finanziario di orientamento della pesca, uno dei Fondi strutturali della Comunità, fornisce un sostegno finanziario agli adeguamenti strutturali necessari per raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca.

Gli aiuti nazionali sono giustificati soltanto se conformi agli obiettivi della politica di concorrenza e della politica della pesca.

Le norme che disciplinano le attività dei Fondi strutturali stabiliscono inoltre che tali attività devono svolgersi conformemente alle norme comunitarie in materia di concorrenza.

L'esigenza prioritaria di garantire uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse alieutiche di fronte all'esistenza di gravi condizionamenti di natura biologica impone una particolare prudenza in sede di concessione di aiuti di Stato al settore. Qualsiasi aiuto di Stato che introduca misure diverse da quelle già previste per gli aiuti comunitari deve essere esaminato attentamente e può essere accettato soltanto ove si possa dimostrare che non contribuirà né al mantenimento o allo sviluppo dello sforzo di pesca nelle aree di pesca laddove questo sia eccessivo, né alla riduzione della biodiversità.

Su questa base la Commissione intende gestire le deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti nazionali con il mercato comune (articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE) previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e nelle relative misure d'applicazione.

Allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato comune e la realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca, la Commissione ritiene necessario proporre agli Stati membri, conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, di applicare ai rispettivi regimi di aiuti esistenti nel settore i criteri fissati nelle presenti linee direttrici.

Le presenti linee direttrici sostituiscono quelle pubblicate nel 1997(3), in seguito allo sviluppo della politica comune della pesca, con l'adozione segnatamente del regolamento (CE) n. 2792/1999.

La Commissione continuerà ad ampliare o modificare tali orientamenti in funzione dell'esperienza acquisita nel continuo esame dell'inventario degli aiuti di Stato e alla luce dello sviluppo della politica comune della pesca.

1. AMBITO D'APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1.1. Ambito d'applicazione

Le presenti linee direttrici riguardano tutte le misure che si configurano come aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, comprese le misure che implicano un vantaggio finanziario sotto qualsiasi forma, finanziate direttamente o indirettamente mediante risorse provenienti dal bilancio di autorità pubbliche (nazionali, regionali, provinciali, dipartimentali o locali) o mediante altre risorse statali. Possono in particolare essere considerati aiuti i trasferimenti di capitale, i mutui a tasso agevolato e gli abbuoni d'interesse, determinate partecipazioni pubbliche nei capitali di imprese, gli aiuti finanziati con il gettito di tributi speciali e imposte parafiscali e gli aiuti concessi sotto forma di garanzia dello Stato sui mutui bancari o sotto forma di riduzione o di esenzione da imposte, ivi compresi gli ammortamenti accelerati e la riduzione degli oneri sociali.

Le presenti linee direttrici si applicano all'intero settore della pesca, che comprende tutte le attività di sfruttamento delle risorse acquatiche vive e l'acquacoltura, nonché i mezzi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati, escluse le attività ricreative e sportive di carattere non commerciale.

1.2. Principi generali

La concessione di aiuti nazionali può essere contemplata soltanto fatti salvi gli obiettivi della politica comune della pesca.

Gli aiuti non devono essere di natura conservativa ma devono piuttosto favorire la razionalizzazione e l'efficienza della produzione e della commercializzazione dei prodotti della pesca, in modo da incoraggiare ed accelerare il processo di adeguamento del settore alla nuova situazione cui esso fa fronte; particolarmente per quanto riguarda la scarsità delle risorse ittiche.

Qualsiasi aiuto di questo genere deve sfociare in miglioramenti durevoli che permettano al settore della pesca di svilupparsi attraverso i soli redditi provenienti dal mercato. Gli aiuti sono quindi necessariamente limitati al periodo necessario per realizzare i miglioramenti e gli adattamenti voluti.

Si osserveranno pertanto i principi seguenti:

- gli aiuti nazionali non possono ostacolare l'applicazione delle regole della politica comune della pesca. Sono in particolare incompatibili con il mercato comune, gli aiuti all'esportazione e agli scambi all'interno della Comunità dei prodotti della pesca;

- al fine di realizzare gli obiettivi della politica comune della pesca sono state adottate disposizioni comunitarie in materia di politica strutturale.

Se i Fondi comunitari disponibili risultano insufficienti a coprire il cofinanziamento delle misure ammissibili a tali aiuti, il tasso complessivo dell'aiuto di Stato può essere eventualmente aggregato al tasso del cofinanziamento comunitario, a condizione di non superare il tasso complessivo dell'aiuto fissato dalla normativa comunitaria.

Aiuti di Stato che superino detto tasso complessivo saranno ammessi soltanto nelle condizioni indicate in queste linee direttrici.

- gli aiuti nazionali concessi senza imporre obblighi ai beneficiari e destinati unicamente a migliorare la situazione di tesoreria delle loro aziende, o i cui importi sono determinati in base al quantitativo prodotto o commercializzato, ai prezzi dei prodotti, all'unità di produzione o ai mezzi di produzione, il cui unico risultato consiste nel ridurre i costi di produzione o nel migliorare i redditi del beneficiario sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.

1.3. L'esame degli aiuti si effettua sulla base dei valori espressi in termini di valore totale dell'aiuto. Si tiene conto tuttavia di tutti gli elementi che consentono di valutare il vantaggio reale del beneficiario.

Nella valutazione di un regime di aiuti nazionali si tiene conto dell'effetto cumulativo per il beneficiario di tutti gli interventi che rivestono carattere di contributo concessi dalle autorità pubbliche ai sensi di normative comunitarie, nazionali, regionali o locali, particolarmente quelli a favore dello sviluppo regionale.

1.4. I regimi di aiuto finanziati mediante tributi speciali, segnatamente con tasse parafiscali applicate a taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura indipendentemente dalla loro origine, possono essere considerati compatibili nei casi in cui ne beneficiano sia i prodotti nazionali che quelli importati.

1.5. A questo settore non si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale(4). Le componenti dei programmi di aiuto regionale relativi al settore della pesca saranno esaminate alla luce delle presenti linee direttrici.

1.6. Poiché, data l'esistenza di una politica comune della pesca, qualsiasi aiuto a favore di certe imprese o di certi prodotti, indipendentemente dal suo ammontare, può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra Stati membri, la cosiddetta norma de minimis(5) non si applica alle spese sostenute in relazione ai settori della pesca e dell'acquacoltura.

2. ANALISI DELLE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI

2.1. Aiuti di carattere generale

2.1.1. Alle condizioni fissate nei punti seguenti, gli aiuti possono essere considerati compatibili qualora l'importo non superi quanto strettamente necessario a realizzare gli obiettivi dei medesimi ed abbia durata limitata. Il tasso dell'aiuto per tutti i tipi di aiuto menzionati in questa sezione non deve superare, in equivalente sovvenzione, il tasso totale dei sussidi nazionali e comunitari consentiti a norma dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999.

2.1.2. Aiuti ai servizi di formazione e di divulgazione

2.1.2.1. Gli aiuti alla formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca e gli aiuti alla divulgazione di nuove tecniche e all'assistenza tecnica o economica sono considerati compatibili con il mercato comune purché siano destinati esclusivamente a migliorare le conoscenze dei beneficiari, onde consentire loro di rendere più efficienti le proprie attività e sensibilizzarli al problema della conservazione delle risorse ittiche. Tali aiuti dovranno essere resi disponibili a tutti gli interessati a condizioni definite obiettivamente.

Sono d'applicazione le relative disposizioni della Commissione in questo settore.

2.1.2.2. Aiuti sotto forma di consulenza alle piccole e medie imprese

Gli aiuti destinati a promuovere un migliore impiego delle attrezzature delle imprese, che riguardano in particolare consulenze in materia di gestione economica e tecnica nonché l'informatica, sono in linea di massima compatibili con il mercato comune, a condizione che le consulenze in questione non costituiscano un'attività continua o periodica e non riguardino le normali spese operative dell'impresa.

2.1.3. Aiuti alla ricerca ed a progetti pilota

2.1.3.1. Gli aiuti alla ricerca possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino le disposizioni della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo(6).

2.1.3.2. Sono consentiti gli aiuti a favore dei progetti pilota nel settore della pesca; a condizione che si prefiggano la conservazione delle risorse alieutiche e che mettano in atto tecniche più selettive.

2.1.4. Aiuti alla promozione e alla pubblicità

2.1.4.1. Gli aiuti alla promozione e alla pubblicità possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

a) riguardino la totalità di un settore o di un prodotto o di un gruppo di prodotti in modo da non favorire i prodotti di una o più imprese determinate;

b) siano compatibili con il disposto dell'articolo 28 del trattato in virtù della comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca(7);

c) le condizioni per la loro concessione siano comparabili a quelle previste dall'articolo 14 e dall'allegato III, punto 3, del regolamento (CE) n. 2792/1999 e almeno altrettanto rigorose.

2.1.4.2. Gli aiuti possono essere autorizzati in casi in cui il prodotto è stato ufficialmente riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 2081/92 a partire dalla data alla quale il nome è stato iscritto nel registro di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

2.1.5. Aiuti destinati a promuovere nuovi sbocchi

Gli aiuti destinati a reperire e promuovere nuovi sbocchi di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 e siano compatibili con l'articolo 28 del trattato CE.

2.2. Aiuti alla pesca in mare

2.2.1. Aiuti all'arresto definitivo delle navi da pesca

Gli aiuti all'arresto definitivo delle navi da pesca, non connessi all'acquisto o alla costruzione di un peschereccio, sono considerati compatibili con il mercato comune se rispettano le condizioni di ammissibilità previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 per la concessione di un aiuto comunitario.

Gli aiuti relativi al trasferimento definitivo di navi da pesca in paesi in via di sviluppo deve rispettare gli obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo, come richiesto dal regolamento (CE) n. 2792/1999.

I regimi di aiuto all'arresto definitivo delle navi da pesca che prevedano condizioni diverse da quelle imposte dal regolamento (CE) n. 2792/1999, saranno esaminati caso per caso. Qualsiasi regime di questo genere dovrà avere durata limitata.

2.2.2. Aiuti all'arresto temporaneo delle attività di pesca

Gli aiuti all'arresto temporaneo delle attività di pesca possono essere considerati compatibili quando sono destinati a compensare parzialmente le perdite di reddito connesse ad una misura di arresto temporaneo istituita nei casi specificati all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Le misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori destinate a facilitare l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, quali risultano dal disposto dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere considerate compatibili, previa notifica alla Commissione del piano in questione, che dovrà contenere obiettivi precisi e misurabili e l'indicazione del periodo di applicazione. Si dovrà inoltre documentare l'impatto sociale del piano stesso e giustificare le provvidenze che andassero oltre quanto previsto dal regime ordinario di previdenza sociale.

I pescatori sono unicamente le persone che esercitano la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività.

In entrambi i casi sopra indicati è consentito anche l'aiuto ai proprietari delle navi per compensare il costo dei contributi sociali.

La notifica di tali aiuti alla Commissione sarà accompagnata dalla relativa giustificazione di carattere scientifico ed eventualmente economico. Le misure dovranno limitarsi a quanto strettamente necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e avere durata limitata. Dovrà essere evitata la compensazione eccessiva.

Non sono consentiti gli aiuti per la limitazione delle attività di pesca concessi per favorire la realizzazione degli obiettivi di riduzione degli sforzi di pesca stabiliti nel programma di orientamento pluriennale delle flotte di pesca comunitarie.

2.2.3. Aiuti agli investimenti nella flotta

2.2.3.1. Gli aiuti alla costruzione di nuovi pescherecci possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempreché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 6, 7, 9, 10 e all'allegato III (punto 1.3) del regolamento (CE) n. 2792/1999 e purché la somma degli aiuti di stato non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso globale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

Non possono essere concessi aiuti ai cantieri navali per la costruzione di pescherecci.

2.2.3.2. Gli aiuti per l'ammodernamento di navi da pesca in esercizio possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempreché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 e 10 e all'allegato III (punto 1.4) del regolamento (CE) n. 2792/1999 e purché la somma degli aiuti di Stato non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso globale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

2.2.3.3. Gli aiuti all'acquisto di navi d'occasione possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto alle condizioni seguenti:

a) le navi possono essere utilizzate per la pesca per almeno 10 anni e, al momento dell'acquisto, non hanno più di 20 anni;

b) lo scopo è quello di permettere al pescatore di acquisire la comproprietà delle navi o di sostituire navi divenute inutilizzabili;

c) il tasso dell'aiuto non superi, in equivalente sovvenzione, il 20 % dell'effettivo costo d'acquisto della nave.

Ogni sussidio ricevuto nei 10 anni precedenti per l'acquisto o l'ammodernamento di una nave o in relazione a un precedente acquisto della stessa nave è rimborsato in proporzione al periodo di tempo trascorso. Tuttavia, lo Stato membro può non richiedere il rimborso se l'acquirente soddisfa a sua volta le condizioni per beneficiare del sussidio e se assume gli stessi diritti e obblighi del precedente beneficiario.

II rapporto annuale menzionato al punto 3.3 deve includere l'elenco degli aiuti concessi per l'acquisto di navi d'occasione.

2.2.3.4. Il premio per i pescatori di meno di 35 anni, indicato all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2792/1999, può essere aggiunto all'aiuto menzionato al punto 2.3.3.3 nelle condizioni previste in detto articolo e all'articolo 12, paragrafo 4, lettera f), dello stesso regolamento.

L'elenco dei premi concessi in applicazione di questa disposizione deve essere riportato nel rapporto annuale di cui al punto 3.3.

2.2.4. Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà

Gli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà saranno valutati conformemente agli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese(8).

Gli aiuti destinati alla ristrutturazione di imprese la cui principale attività è rappresentata dalla pesca in mare possono essere concessi unicamente qualora sia stato presentato alla Commissione un piano destinato a ridurre la capacità della flotta.

2.2.5. Aiuti per la costituzione di società miste

Gli aiuti per la costituzione di società miste possono essere considerati compatibili con il mercato comune se soddisfano le condizioni stabilite dalla normativa comunitaria [articolo 8 e allegato III del regolamento (CE) n. 2792/1999], sempreché la somma degli aiuti di Stato non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso globale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

2.2.6. Aiuti per una migliore gestione degli stock e per il potenziamento dei controlli sulle attività di pesca

Qualora uno Stato membro adotti misure destinate a migliorare la gestione degli stock o a potenziare i controlli sulle attività di pesca, al di la dei requisiti minimi fissati dalle norme comunitarie in materia, tali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune subordinatamente ad un esame caso per caso. L'aiuto dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e non potrà superare un periodo di tre anni. Dovrà essere evitata la compensazione eccessiva.

2.3. Aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione nel settore della pesca

Gli aiuti agli investimenti per il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

a) le condizioni per la concessione sono comparabili a quelle previste dall'allegato III, punto 2.4, del regolamento (CE) n. 2792/1999 e almeno altrettanto rigorose;

b) la somma degli aiuti di Stato non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

2.4. Aiuti all'attrezzatura dei porti

Gli aiuti per l'attrezzatura dei porti di pesca, destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l'approvvigionamento dei pescherecci, possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

a) le condizioni per la loro concessione sono comparabili a quelle previste nell'allegato III, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 2792/1999 e almeno altrettanto rigorose;

b) la somma degli aiuti di Stato non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

Nessun aiuto può essere concesso ai porti per la costruzione di navi da pesca.

2.5. Aiuti alla protezione e allo sviluppo delle risorse ittiche

Gli aiuti destinati a proteggere e sviluppare le risorse ittiche delle zone marine costiere possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

a) le condizioni per la loro concessione sono comparabili a quelle previste dall'allegato III, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 e almeno altrettanto rigorose;

b) la somma degli aiuti di Stato non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

Il ripopolamento in acque marine può essere considerato compatibile.

2.6. Aiuti alle associazioni di produttori

Gli aiuti intesi ad incoraggiare la creazione delle organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa comunitaria e ad agevolarne il funzionamento possono essere consentiti alle condizioni fissate dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Gli aiuti intesi a migliorare o a sostenere il funzionamento delle associazioni o organizzazioni di produttori diverse dalle organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa comunitaria possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che assumano la stessa forma e soddisfino le stesse condizioni che gli aiuti concessi alle summenzionate organizzazioni riconosciute a livello comunitario e il loro tasso non superi l'80 % del tasso degli aiuti concessi a tali organizzazioni.

Gli aiuti a favore delle azioni realizzate dagli operatori. del settore e dalle organizzazioni menzionati all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2792/1999 possono essere considerati compatibili con il mercato comune se conformi alle condizioni fissate dall'articolo 15, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento.

2.7. Pesca in acqua dolce e acquacoltura

Gli aiuti agli investimenti per la pesca professionale in acqua dolce (allevamento di avannotti, ripopolamento di pesci, sistemazioni di corsi d'acqua e di stagni) possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

Gli aiuti agli investimenti a favore dell'acquacoltura possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

- le condizioni per la loro concessione sono comparabili a quelle previste dall'articolo 13 e dall'allegato III del regolamento (CE) n. 2792/1999 e almeno altrettanto rigorose; e

- la somma degli aiuti di Stato non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie stabilito nell'allegato IV a detto regolamento.

2.8. Aiuti nel settore veterinario e sanitario

Gli aiuti nei settori veterinario e sanitario (spese veterinarie, controlli sanitari, analisi, diagnosi precoce, misure preventive, farmaci, misure di eradicazione in seguito ad epizoozie) possono essere considerati compatibili con il mercato comune se esistono disposizioni nazionali o comunitarie che permettono di accertare che l'autorità pubblica competente si occupa della malattia in questione, sia organizzando la lotta per eradicarla, in particolare mediante misure obbligatorie che danno diritto a indennità, sia istituendo, in una prima fase, un sistema di rapida segnalazione, eventualmente associato ad aiuti intesi ad incoraggiare i privati a partecipare volontariamente a misure profilattiche.

Si garantisce in tal modo che le misure di aiuto siano destinate soltanto alle azioni d'interesse pubblico, tenuto conto segnatamente dei rischi di infezione, e non ai casi in cui gli imprenditori devono assumersi essi stessi gli oneri di rischio normale dell'impresa.

Gli obiettivi delle misure di aiuto devono presentare carattere o preventivo, o compensativo, o misto, ed essere conformi ai principi applicati in materia di lotta contro le malattie degli animali enunciati dalla decisione 90/424/CE del Consiglio(9), relativa a talune spese nel settore veterinario.

2.9. Casi particolari

2.9.1. Imprese pubbliche

Le presenti linee direttrici valgono anche per le imprese pubbliche o a partecipazione pubblica nel settore della pesca.

2.9.2. Aiuti al reddito

Possono considerarsi compatibili con il mercato comune, e vanno esaminati caso per caso, gli aiuti al reddito ai lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché dell'industria di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, concessi nel quadro di misure socio-economiche di accompagnamento ad azioni di adattamento o di riduzione di capacità o in caso di circostanze eccezionali. In caso di arresto temporaneo di attività di pesca si applica il punto 2.2.2.

In particolare, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti al pensionamento anticipato dei pescatori e i premi forfettari individuali, a condizione che rispettino le condizioni prescritte all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 2792/1999. Aiuti concessi con condizioni diverse da quelle indicate nell'articolo 12 sono esaminate caso per caso.

2.9.3. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Una volta dimostrata l'esistenza di una calamità naturale o altro evento eccezionale, è consentito un aiuto fino al 100 % per compensare i danni materiali subiti.

Il risarcimento va normalmente calcolato a livello di singolo beneficiario e dovrà essere evitata la compensazione eccessiva. Sono detratti gli importi ricevuti nel quadro di un regime assicurativo e le spese ordinarie non sostenute dal beneficiario.

Non hanno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

Il risarcimento dev'essere versato entro i tre anni successivi all'evento.

Quando la Commissione autorizza un regime di aiuti di carattere generale in relazione a calamità naturali, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione della propria intenzione di concedere tale aiuto a seguito di una calamità naturale. Nel caso di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale, gli Stati membri devono presentare una notifica ogniqualvolta intendono concedere aiuti.

2.9.4. Premi assicurativi

Possono essere accettati aiuti fino all'80 % del costo dei premi assicurativi destinati alla copertura dei rischi di perdite causate da eventi eccezionali o calamità naturali.

Gli aiuti al pagamento di premi assicurativi non devono costituire un ostacolo al funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, né intralciarne lo sviluppo. Questa situazione si verificherebbe, ad esempio, se la possibilità di fornire una copertura assicurativa fosse limitata ad una sola impresa o gruppo di imprese, o se venisse imposta la stipulazione del contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro interessato.

2.9.5. Regioni ultraperiferiche

Gli aiuti destinati a sopperire alle esigenze delle regioni ultraperiferiche saranno valutati caso per caso, tenendo conto del disposto dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, della compatibilità delle misure in questione con gli obiettivi della politica comune della pesca e dell'effetto potenziale delle misure sulla concorrenza in queste regioni e in altre parti della Comunità.

2.9.6. Aiuti all'occupazione

Gli aiuti all'occupazione saranno valutati conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti all'occupazione(10).

3. QUESTIONI PROCEDURALI

3.1. L'applicazione delle presenti linee direttrici presuppone una certa disciplina delle autorità a livello sia degli Stati membri sia della Commissione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi in materia di notifica e di termini.

La Commissione ricorda agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, essi hanno l'obbligo di notificare gli aiuti ancora allo stato di progetto, fornendo tutti gli elementi utili ad una loro valutazione.

Al fine di accelerare l'esame delle misure d'aiuto, si consiglia agli Stati membri di compilare il modulo dell'allegato I.

Secondo l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2792/1999, gli Stati membri devono notificare alla Commissione qualsiasi progetto di aiuto di Stato, compresi quelli che possono beneficiare di un cofinanziamento comunitario.

Nei casi in cui l'aiuto è concesso senza notifica preliminare o prima che la Commissione abbia adottato una posizione in merito al progetto di aiuto, la Commissione può, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 659/1999(11) recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, adottare una decisione con la quale ordina allo Stato membro di ricuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente. Quando viene adottata una decisione negativa in caso di aiuto illegale, lo Stato membro interessato è tenuto a ricuperare l'aiuto dal beneficiario alle condizioni fissate dall'articolo 14 dello stesso regolamento.

In ordine all'incidenza di un aiuto illegale sulle attività finanziate dal FEAOG, sezione Garanzia, si terrà conto di qualsiasi eventuale ripercussione sulle spese finanziate da tale fondo, in particolare al momento della liquidazione dei conti.

3.2. Proposte di opportune misure

Conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi d'aiuto esistenti in materia di aiuti nel settore della pesca per conformarsi alle presenti linee direttrici entro il 1o luglio 2001.

Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto l'accettazione delle proposte di misure opportune non oltre il 1o marzo 2001.

Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione entro tale data, la Commissione presumerà che lo Stato membro di cui trattasi abbia accettato le proposte, a meno che esso esprima esplicitamente per iscritto il suo disaccordo.

Qualora uno Stato membro non accetti in tutto o in parte tali proposte entro la data fissata, la Commissione procederà a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 659/1999.

3.3. Relazione annuale

A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti o aiuti individuali concessi al di fuori di un regime d'aiuti e non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale.

La relazione annuale deve contenere tutte le informazioni pertinenti indicate nel modulo dell'allegato II

Gli Stati membri sono inoltre invitati a comunicare i dati richiesti dal regolamento della Commissione relativo allo SFOP.

3.4. Entrata in vigore

La Commissione applica le presenti linee direttrici a decorrere dal 1o gennaio 2001 agli aiuti di Stato notificati in tale data o successivamente ad essa.

Gli "aiuti illegali" ai sensi della lettera f) dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 sono esaminati alla luce delle linee direttrici in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

(3) GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

(4) GU C 74 del 10.2.1998, pag. 9.

(5) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 6).

(6) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(7) GU L 272 del 28.10.1986, pag. 3.

(8) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(9) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(10) GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.

(11) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

ALLEGATO I

Informazioni da trasmettere in una notifica dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE

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ALLEGATO II

Informazioni da trasmettere nella relazione annuale

1. Numero dell'aiuto e decisione della Commissione.

2. Denominazione dell'aiuto.

3. Spese sostenute nel quadro del regime per un determinato anno; fornire cifre separate per ciascuno strumento d'aiuto (cfr. punto 7.2 dell'allegato I) e per ciascun obiettivo del regime (cfr. punto 6 dell'allegato I).

4. Numero di beneficiari.

5. Valutazione dei risultati.