32001Y0115(01)

Progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale

Gazzetta ufficiale n. C 012 del 15/01/2001 pag. 0001 - 0009


Progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale

(2001/C 12/01)

INTRODUZIONE

Il trattato di Amsterdam ha introdotto nel trattato che istituisce la Comunità europea un nuovo titolo IV contenente disposizioni precise sulla cooperazione giudiziaria in materia civile.

Per dare impulso a tale cooperazione e stabilire precisi orientamenti a tal fine, il Consiglio europeo, riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha dichiarato che "il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli". Ha approvato il principio del reciproco riconoscimento che dovrebbe diventare "il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale".

In materia civile, il Consiglio europeo di Tampere ha invitato a "ridurre ulteriormente le procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni o sentenze nello Stato richiesto". "Inizialmente, tali procedure intermedie dovrebbero essere abolite per i titoli relativi alle cause di modesta entità in materia commerciale o relative ai consumatori e per determinate sentenze nel settore delle controversie familiari (per esempio quelle relative alle prestazioni alimentari e ai diritti di visita). Dette decisioni sarebbero automaticamente riconosciute in tutta l'Unione senza che siano necessarie procedure intermedie o che sussistano motivi per rifiutarne l'esecuzione. A ciò potrebbe accompagnarsi la definizione di norme minime su taluni aspetti del diritto di procedura civile".

Ha inoltre invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare, entro il dicembre 2000, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento, aggiungendo che "tale programma dovrebbe anche prevedere l'avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo e sugli aspetti del diritto procedurale per i quali sono reputate necessarie norme minime comuni per facilitare l'applicazione di detto principio, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali degli Stati membri".

Tra gli Stati membri la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 stabilisce le norme concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Questa convenzione, più volte modificata in occasione dell'adesione di nuovi Stati alla Comunità(1), sta per essere trasformata in regolamento(2).

Altri importanti obiettivi sono stati raggiunti dalla Comunità: il regolamento detto "Bruxelles II", relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi e il regolamento relativo alle procedure di insolvenza(3).

Il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni civili e commerciali tra gli Stati membri non è quindi nuovo. Tuttavia la sua attuazione ha avuto finora una portata limitata, sostanzialmente per due motivi. Il primo consiste nel fatto che vari settori del diritto privato sono esclusi dagli strumenti in vigore. Ciò vale, ad esempio per le situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio, i regimi patrimoniali fra coniugi e le successioni.

Il secondo motivo risiede nel fatto che nei testi esistenti, sussistono barriere alla libera circolazione delle decisioni degli organi giudiziari. Le procedure intermedie necessarie affinché una decisione pronunciata in uno Stato membro sia eseguita in un altro Stato membro sono ritenute ancora troppo vincolanti. Pertanto nonostante i cambiamenti e le semplificazioni che esso apporta in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, il futuro regolamento Bruxelles I non sopprime tutti gli ostacoli a una circolazione senza intralci delle sentenze in seno all'Unione europea.

Un dibattito sull'argomento si è svolto a Marsiglia il 28 e 29 luglio 2000, in occasione della riunione informale dei ministri della Giustizia e degli Affari interni.

Il presente programma di misure fissa gli obiettivi e le fasi dei lavori che saranno intrapresi nei prossimi anni in seno all'Unione per dare attuazione al principio del riconoscimento reciproco. Esso prevede l'adozione di misure che potranno facilitare tanto l'attività degli operatori economici, quanto la vita quotidiana dei cittadini.

Il programma comprende misure che riguardano il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di decisioni rese in un altro Stato membro e implicano pertanto l'adozione di norme di competenza giurisdizionale armonizzate, alla stregua di quanto è già stato fatto nella convenzione di Bruxelles e nel regolamento Bruxelles II. Esso non pregiudica i lavori che saranno avviati in altri settori relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile, segnatamente in materia di conflitti di leggi. Le misure relative all'armonizzazione delle norme sui conflitti di legge, che possono talvolta essere inserite negli stessi strumenti relativi alle norme sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, contribuiscono in effetti a facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni.

Nell'attuare le misure proposte si terrà conto degli strumenti adottati e dei lavori in corso nell'ambito di altre sedi internazionali.

L'approccio adottato per definire il programma si articola come segue:

- individuare i settori in cui devono essere realizzati progressi,

- determinare la natura, le modalità e la portata dei possibili progressi,

- fissare le tappe dei progressi da realizzare.

I. I SETTORI DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO

SITUAZIONE ATTUALE

La convenzione di Bruxelles del 1968 è lo strumento di base. Essa abbraccia tutti i settori del diritto civile e commerciale, tranne quelli espressamente esclusi dalla sua applicazione, che figurano in un elenco limitativo nel testo stesso: lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni, i fallimenti, la sicurezza sociale e l'arbitrato. Il futuro regolamento Bruxelles I, che sostituirà la convenzione del 1968, avrà lo stesso campo di applicazione.

Gli strumenti complementari: i settori esclusi dal campo d'applicazione della convenzione di Bruxelles non sono ancora tutti contemplati dagli strumenti che integrano il dispositivo creato nel 1968.

Il regolamento Bruxelles II del 29 maggio 2000 si applica ai procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, nonché ai procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, instaurati in occasione dei suddetti procedimenti in materia matrimoniale.

Non sono quindi contemplati e rimangono esclusi da qualsiasi strumento applicabile tra gli Stati membri:

- determinati aspetti del contenzioso relativo al divorzio o della separazione personale, che non sono contemplati dal regolamento Bruxelles II (in particolare le decisioni sulla potestà dei genitori che modificano quelle adottate al momento della decisione relativa al divorzio o alla separazione personale),

- le situazioni familiari nate da relazioni diverse dal del matrimonio,

- i regimi patrimoniali tra coniugi,

- i testamenti e le successioni.

Il regolamento del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza si applica alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore(4).

PROPOSTE

A. SETTORI NON ANCORA CONTEMPLATI DAGLI STRUMENTI ESISTENTI

È necessario progredire soprattutto nel settore del diritto di famiglia. Saranno elaborati strumenti giuridici nei due settori seguenti:

1. Competenza internazionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di scioglimento dei regimi patrimoniali fra coniugi, di conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie non sposate e di successioni.

I regimi patrimoniali tra coniugi e le successioni figuravano già tra le priorità del piano d'azione di Vienna (dicembre 1998). Gli effetti economici delle decisioni rese in occasione dell'allentamento o scioglimento del vincolo matrimoniale, per coniugi ancora in vita o alla morte di uno di essi, rivestono evidentemente un'importanza considerevole per la realizzazione dello spazio giudiziario europeo. In tale contesto, potrà presentarsi la necessità, per l'elaborazione degli strumenti, di operare una distinzione fra i regimi patrimoniali tra coniugi e le successioni. Sarà esaminata a tale titolo la relazione esistente nelle legislazioni degli Stati membri tra i regimi patrimoniali tra coniugi e le successioni.

Sarà anche trattato il problema delle conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie non sposate, al fine di esaminare tutti gli aspetti patrimoniali del diritto di famiglia.

2. Competenza internazionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità dei genitori e altri aspetti non patrimoniali della separazione delle coppie.

a) Situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio.

Si tratta di completare il quadro del regolamento Bruxelles II per tener conto di una realtà sociologica: le coppie si formano sempre più al di fuori di qualsiasi vincolo matrimoniale e il numero di figli nati al di fuori del matrimonio aumenta sensibilmente.

Per tener conto di questa nuova realtà sociale occorre estendere il campo d'applicazione del regolamento Bruxelles II, eventualmente con uno strumento separato, in particolare alle decisioni che riguardano l'esercizio della potestà dei genitori sui figli delle coppie non sposate.

b) Decisioni sulla responsabilità dei genitori diverse da quelle prese in occasione del divorzio o della separazione.

Le disposizioni del regolamento Bruxelles II riguardano solo le decisioni rese in occasione di un procedimento in materia matrimoniale. Tenuto conto della frequenza e dell'importanza delle decisioni rese successivamente, che possono modificare le condizioni di esercizio della responsabilità dei genitori, stabilite nelle decisioni rese in occasione del divorzio o della separazione, è necessario che esse siano soggette alle norme sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione contenute nel regolamento Bruxelles II. Questa evoluzione deve riguardare sia le decisioni relative alle coppie sposate che quelle rese al riguardo nell'ambito della separazione delle coppie non sposate.

Nei nuovi settori, che attualmente non sono contemplati da nessuno strumento, sarà utile esaminare lo stato della legislazione nazionale degli Stati membri, nonché gli strumenti internazionali esistenti, per misurare la portata da attribuire agli strumenti che si prevedrà di elaborare.

B. SETTORI GIÀ CONTEMPLATI DAGLI STRUMENTI IN VIGORE

In questo contesto occorre migliorare il funzionamento dei meccanismi esistenti, riducendo o eliminando gli ostacoli alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie. Le conclusioni di Tampere riguardano in generale tutta la "materia civile", ma rilevano anche che, inizialmente, le procedure intermedie dovrebbero essere abolite per i titoli relativi alle cause di modesta entità in materia commerciale o relative ai consumatori e per determinate sentenze nel settore delle controversie familiari (per esempio quelle relative alle prestazioni alimentari e ai diritti di visita).

Sono pertanto contemplati due settori: il diritto di famiglia - in particolare il diritto di visita e le prestazioni alimentari - da un lato, e il diritto commerciale e la protezione dei consumatori, dall'altro. Questi settori figurano quindi tra i settori prioritari.

1. Diritto di visita

La Francia ha già depositato un'iniziativa, intesa a sopprimere la procedura di exequatur affinché il diritto di visita derivante da una decisione che rientra nel campo d'applicazione del regolamento Bruxelles II possa essere esercitato oltre frontiera.

2. Prestazioni alimentari

Questa materia, espressamente citata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, interessa direttamente, come la precedente, la vita quotidiana dei cittadini. Senza che ciò implichi necessariamente l'elaborazione di uno strumento giuridico separato, è infatti essenziale per il benessere di numerose persone in Europa che sia garantita la riscossione rapida ed effettiva delle prestazioni alimentari. Sebbene i creditori di alimenti beneficino già delle disposizioni della convenzione di Bruxelles e del futuro regolamento Bruxelles I, sarebbe nondimeno opportuno, a termine, far sì che essi beneficino anche della soppressione della procedura di exequatur, il che renderà più efficaci i mezzi di cui dispongono per far rispettare i loro diritti.

3. Crediti non contestati

La soppressione dell'exequatur per i crediti non contestati deve figurare tra le priorità della Comunità.

Il contenuto del concetto di crediti non contestati sarà precisato quando saranno definiti i limiti degli strumenti elaborati in applicazione del programma. Attualmente tale concetto abbraccia in generale le situazioni in cui un creditore, tenuto conto della mancanza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o alla portata del debito, ha ottenuto un titolo esecutivo contro tale debitore.

Il fatto che una procedura d'exequatur possa ritardare l'esecuzione di decisioni relative a crediti non contestati è di per sé contraddittorio. È del tutto giustificato pertanto che questa materia sia una delle prime in cui si preveda di sopprimere la procedura di exequatur. La rapida riscossione dei crediti è una necessità assoluta per il commercio e rappresenta una preoccupazione costante dei settori economici interessati al buon funzionamento del mercato interno.

4. Controversie di modesta entità

La nozione di controversie di modesta entità alla quale rimanda il Consiglio europeo di Tampere abbraccia situazioni diverse, di importanza variabile, che danno luogo a procedure molto diverse a seconda degli Stati membri. I lavori volti a semplificare e accelerare la composizione delle controversie transnazionali di piccola entità, ai sensi delle conclusioni di Tampere, avranno inoltre per effetto di facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni grazie alla definizione di norme di procedura comuni specifiche o di norme minime(5).

II. I LIVELLI DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO

SITUAZIONE ATTUALE

I livelli attuali del riconoscimento reciproco

Nei settori non contemplati dagli strumenti esistenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono soggetti alla legge dello Stato richiesto nonché agli accordi internazionali, bilaterali o multilaterali esistenti in materia.

Nei settori già contemplati si possono distinguere due livelli.

Il primo livello è ancora costituito dalla convenzione di Bruxelles del 1968 e dal regolamento Bruxelles II: riconoscimento d'ufficio salvo contestazioni; dichiarazione relativa al carattere esecutivo (exequatur) ottenuta su richiesta, con la possibilità che la richiesta sia respinta per uno dei motivi elencati in modo limitativo dallo strumento applicabile in materia. Si tratta pertanto di una procedura di exequatur meno complessa di quella solitamente risultante dall'applicazione della legge nazionale.

Il secondo livello risulta dai lavori di revisione delle convenzioni di Bruxelles e di Lugano e si concretizzerà con l'adozione del regolamento Bruxelles I che sostituirà la convenzione di Bruxelles del 1968: la procedura per l'ottenimento della dichiarazione relativa al carattere esecutivo è sensibilmente snellita; essa è acquisita previo espletamento di determinate formalità e può essere contestata dalla controparte solo in un secondo tempo (sistema dell'inversione del contenzioso). Questo tipo di exequatur snellito si applicherà a tutte le materie contemplate dall'attuale convenzione di Bruxelles del 1968 e alle procedure di insolvenza contemplate dal regolamento del 29 maggio 2000.

PROPOSTE

Raggiungere livelli più elevati di riconoscimento reciproco

A. MISURE CHE RIGUARDANO DIRETTAMENTE IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO

1. Settori non contemplati dagli strumenti esistenti

Occorre arrivare, procedendo in modo graduale, al livello attualmente raggiunto dal regolamento Bruxelles II, prima di raggiungere quello del futuro regolamento Bruxelles I e quindi andare oltre. Sarà comunque possibile, in determinati casi, arrivare direttamente a nuovi livelli di riconoscimento reciproco senza fase intermedia.

2. Settori già contemplati dagli strumenti esistenti

In tali settori occorre andare oltre, mediante due serie di misure.

a) Prima serie di misure: ridurre ulteriormente le procedure intermedie e rafforzare nello Stato richiesto gli effetti delle decisioni prese nello Stato d'origine

i) Limitazione dei motivi che possono essere fatti valere per contestare il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione straniera (per esempio, soppressione del motivo dell'ordine pubblico, tenendo conto dei casi in cui questo motivo è attualmente utilizzato dagli organi giurisdizionali degli Stati membri).

ii) Introduzione dell'esecuzione provvisoria: fare in modo che la decisione che, nel paese richiesto, autorizza l'esecuzione sia immediatamente esecutiva in via provvisoria nonostante l'eventualità di ricorsi.

Per tener conto di questa evoluzione è necessario procedere alla modifica dell'articolo 47, paragrafo 3, del progetto di regolamento Bruxelles I (articolo 39, primo comma, della convenzione di Bruxelles).

iii) Attuazione di provvedimenti cautelari a livello europeo, di modo che una decisione resa in uno Stato membro implichi l'autorizzazione a procedere, nell'insieme del territorio dell'Unione, a provvedimenti cautelari sui beni del debitore.

Questa possibilità, attualmente non contemplata dal progetto di regolamento Bruxelles I, consentirebbe ad esempio ad una persona che abbia ottenuto in uno Stato membro una decisione contro il proprio debitore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo metta in causa il ricupero del credito, di chiedere che siano immediatamente sequestrati, a titolo conservativo, i beni del debitore in questione in un altro Stato membro, senza ricorrere ad alcun procedimento ulteriore. Tali misure lascerebbero del tutto impregiudicata l'insequestrabilità di taluni beni derivante dalla legge nazionale.

iv) Miglioramento dei sequestri bancari, ad esempio attraverso l'introduzione di un sequestro europeo dei depositi bancari: in presenza di una decisione esecutiva certificata nello Stato membro d'origine, si potrebbe procedere, in qualsiasi altro Stato membro, senza exequatur e d'ufficio al sequestro conservativo dei depositi bancari del debitore. La decisione diventerebbe esecutiva nel paese del sequestro, almeno ai fini di quest'ultimo, in mancanza di contestazione da parte del debitore.

b) Seconda serie di misure: soppressione delle procedure intermedie

L'eliminazione pura e semplice di qualsiasi controllo della decisione straniera da parte del giudice dello Stato richiesto consente a un titolo nazionale di circolare liberamente in seno alla Comunità. Tale titolo nazionale è considerato, in ciascuno Stato richiesto, alla stregua di una decisione pronunciata in tale Stato.

In determinati settori la soppressione dell'exequatur potrebbe tradursi nell'istituzione di un vero e proprio titolo esecutivo europeo, ottenuto al termine di una procedura specifica, uniforme e armonizzata(6), istituita in seno alla Comunità.

B. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO

1. Norme minime per taluni aspetti della procedura civile

Sarà talvolta necessario, o addirittura indispensabile, fissare, a livello europeo, una serie di norme procedurali che costituiranno garanzie minime comuni destinate a rafforzare la fiducia reciproca tra gli ordinamenti giudiziari degli Stati membri. Queste garanzie consentiranno di assicurare, in particolare, il rispetto dei requisiti del processo equo, in linea con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Per ciascuna misura prevista sarà esaminato il problema dell'elaborazione di alcune di queste garanzie minime onde determinarne l'utilità e il ruolo. In alcuni settori e in particolare qualora sia prevista la soppressione dell'exequatur, l'elaborazione di queste garanzie minime potrà costituire una fase preliminare rispetto ai progressi auspicati.

Laddove la definizione di garanzie minime appaia insufficiente, i lavori dovranno orientarsi verso una certa armonizzazione delle procedure.

Al fine di tenere conto dei principi fondamentali di diritto riconosciuti dagli Stati membri, misure volte all'istituzione di garanzie minime o ad una certa armonizzazione delle procedure saranno ricercate in particolar modo per quanto concerne il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di potestà dei genitori (ivi comprese quelle vertenti sul diritto di visita). Le questioni relative alla presa in considerazione dell'interesse superiore della prole nonché alla collocazione della stessa all'interno della procedura saranno segnatamente esaminate in tale contesto.

Onde accrescere la sicurezza, l'efficacia e la rapidità della comunicazione e notificazione degli atti giudiziari, che manifestamente costituiscono una delle basi della fiducia reciproca tra ordinamenti giudiziari nazionali, sarà prevista un'armonizzazione delle norme applicabili in questa materia oppure l'elaborazione di norme minime.

Dando alle parti del processo la possibilità di far valere le proprie ragioni in condizioni riconosciute valide da tutti gli Stati membri, si rafforza, a monte, la fiducia nella buona amministrazione della giustizia facilitando quindi, a valle, la soppressione di qualsiasi controllo.

Tale evoluzione terrà debitamente conto dei progressi già realizzati grazie all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

2. Efficacia delle misure che consentono di migliorare l'esecuzione delle decisioni

Un'altra serie di misure di accompagnamento consiste nella ricerca di una maggiore efficienza dell'esecuzione, nello Stato richiesto, delle decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.

Alcune di tali misure potrebbero riguardare in particolare il patrimonio dei debitori. L'esecuzione delle decisioni pronunciate dagli organi giudiziari in seno all'Unione europea potrebbe in effetti essere resa più facile se fosse possibile conoscere esattamente la situazione finanziaria dei debitori. Si potrebbero adottare così provvedimenti per consentire l'identificazione precisa degli elementi del patrimonio di un debitore che si trova sul territorio degli Stati membri.

Nell'elaborare misure di questo tipo occorrerà tener conto delle possibili conseguenze sulla protezione dei dati e del carattere riservato di determinate informazioni quale previsto dalla legge nazionale degli Stati membri o dal diritto internazionale.

3. Miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia civile nel suo insieme

Sono misure di accompagnamento anche quelle che permettono che l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco si inserisca in un contesto favorevole, ossia nel quadro di una migliore cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

A tal fine, nel programma di misure va inserita, quale misura di accompagnamento, l'istituzione della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale(7).

Dev'essere menzionata anche l'elaborazione di uno strumento che consenta di rafforzare la cooperazione tra gli organi giurisdizionali degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale(8).

Nello stesso ordine di idee, rientra nel programma in questione anche l'elaborazione di misure che offrano ai cittadini un più agevole accesso alla giustizia. In questo contesto sarà tenuto conto del seguito riservato al Libro verde sull'assistenza giudiziaria presentato dalla Commissione nel febbraio 2000, affinché siano prese iniziative in materia di assistenza giudiziaria nelle cause transnazionali.

È altresì da ritenersi particolarmente utile una migliore informazione del pubblico sulle norme applicabili in materia di riconoscimento reciproco(9).

Infine, l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco potrà essere facilitata dall'armonizzazione delle norme sui conflitti di legge.

III. FASI

METODO

È sempre difficile fissare scadenze per i lavori da svolgere in seno alla Comunità: termini troppo ravvicinati sono illusori, scadenze troppo remote frenano l'iniziativa degli Stati. Si ritiene necessario procedere per fasi, senza fissare date precise, ma attenendosi ad alcuni orientamenti generali:

1. Il programma è attuato a partire dall'adozione del regolamento Bruxelles I, che costituisce lo strumento di base in materia di riconoscimento reciproco.

2. Il programma distingue i seguenti quattro settori d'intervento:

- i settori del diritto civile e commerciale contemplati dal regolamento Bruxelles I,

- i settori del diritto di famiglia contemplati dal regolamento Bruxelles II nonché le situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio,

- regimi patrimoniali fra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate,

- testamenti e successioni.

3. Per ogni settore vengono fissate delle fasi allo scopo di compiere progressi graduali. Una fase prende avvio quando la precedente è giunta a conclusione, almeno per quanto riguarda l'essenziale del suo contenuto (accordo del Consiglio su uno strumento, per esempio, anche se, per motivi tecnici, l'adozione formale non ha ancora avuto luogo); il presente requisito non deve tuttavia impedire che si compiano progressi più rapidi in talune materie.

4. Varie iniziative possono essere intraprese in modo concomitante in vari settori.

5. Le misure di accompagnamento menzionate nel programma sono adottate ogni qualvolta siano ritenute necessarie, in tutti i settori e in qualunque fase di realizzazione del programma.

PROPOSTE

A. SETTORI CONTEMPLATI DAL REGOLAMENTO BRUXELLES I

Prima fase

- Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

- Semplificazione e accelerazione della risoluzione delle controversie transnazionali di modesta entità.

- Soppressione dell'exequatur per le prestazioni alimentari.

Seconda fase

Revisione del regolamento Bruxelles I:

- integrazione di quanto acquisito in precedenza,

- estensione della soppressione dell'exequatur,

- misure destinate a rafforzare nello Stato richiesto gli effetti delle decisioni rese nello Stato di origine (esecuzione provvisoria, provvedimenti cautelari, compreso il sequestro dei depositi bancari).

Terza fase

Soppressione dell'exequatur per i settori contemplati dal regolamento Bruxelles I.

B. SETTORE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA (BRUXELLES II E SITUAZIONI FAMILIARI NATE DA RELAZIONI DIVERSE DAL MATRIMONIO)(10)

Prima fase

- Soppressione dell'exequatur per le decisioni riguardanti il diritto di visita(11).

- Strumento relativo alle situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio: adozione dei meccanismi del regolamento Bruxelles II. Si può trattare di uno strumento nuovo o di una revisione del regolamento Bruxelles II che ne estenda il campo di applicazione.

- Estensione del campo d'applicazione dello strumento o degli strumenti precedentemente adottati alle decisioni che modificato le condizioni di esercizio della potestà dei genitori stabilite nelle decisioni prese in occasione del divorzio o della separazione.

Seconda fase

Per ciascuno strumento precedentemente adottato:

- applicazione delle procedure semplificate di riconoscimento e di esecuzione del regolamento Bruxelles I,

- misure destinate a rafforzare nello Stato richiesto gli effetti delle decisioni rese nello Stato di origine (esecuzione provvisoria e provvedimenti cautelari).

Terza fase

Soppressione dell'exequatur per i settori contemplati dal regolamento Bruxelles II e per le situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio.

C. SCIOGLIMENTO DEI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI E CONSEGUENZE PATRIMONIALI DELLA SEPARAZIONE DI COPPIE NON SPOSATE

Prima fase

Elaborazione di uno o più strumenti sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di scioglimento dei regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate: adozione dei meccanismi del regolamento di Bruxelles II.

Seconda fase

Revisione dello strumento o degli strumenti elaborato(i) nella prima fase:

- applicazione delle procedure semplificate di riconoscimento e di esecuzione del regolamento Bruxelles I,

- misure destinate a rafforzare nello Stato richiesto gli effetti delle decisioni rese nello Stato di origine (esecuzione provvisoria e provvedimenti cautelari).

Terza fase

Soppressione dell'exequatur per i settori contemplati dallo strumento o dagli strumenti elaborato(i).

D. TESTAMENTI E SUCCESSIONI

Prima fase

Elaborazione di uno strumento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di testamenti e successioni: adozione dei meccanismi del regolamento Bruxelles II.

Seconda fase

Revisione dello strumento elaborato nella prima fase:

- applicazione delle procedure semplificate di riconoscimento e di esecuzione del regolamento Bruxelles I,

- misure destinate a rafforzare nello Stato richiesto gli effetti delle decisioni rese nello Stato di origine (esecuzione provvisoria e provvedimenti cautelari).

Terza fase

Soppressione dell'exequatur nei settori contemplati dallo strumento elaborato.

E. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Sono già state proposte due misure, la cui adozione è considerata necessaria fin dall'avviamento del programma:

- strumento sull'assunzione delle prove,

- istituzione della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Potranno inoltre essere prese in considerazione, in ogni settore e in qualunque fase del programma, le seguenti misure di accompagnamento:

- norme minime di procedura civile,

- armonizzazione delle norme o norme minime relative alla notificazione e comunicazione degli atti giudiziari,

- misure che consentono di facilitare l'esecuzione delle decisioni comprese quelle che consentono di individuare gli elementi del patrimonio del debitore,

- misure destinate a facilitare l'accesso alla giustizia,

- misure destinate a facilitare l'informazione del pubblico,

- misure relative all'armonizzazione delle norme sui conflitti di legge.

AVVIAMENTO, VERIFICA E COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma ha inizio con l'avviamento dei lavori relativi alla prima fase, in uno o più settori. Esso prosegue seguendo, in ogni settore, l'ordine delle varie fasi: si precisa che i progressi possono essere più rapidi in un settore piuttosto che in un altro.

A cinque anni dall'adozione del programma la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento una relazione sulla sua attuazione, corredata di tutte le raccomandazioni da essa ritenute utili ai fini della buona esecuzione del programma nonché, in particolare, dell'indicazione dei settori in cui, a suo avviso, occorre compiere sforzi particolari.

La relazione di verifica redatta dalla Commissione potrà inoltre contenere raccomandazioni riguardanti misure inizialmente non previste ma di cui si ravvisa la necessità a posteriori.

Il programma di misure è completato con la soppressione generalizzata dell'exequatur.

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Una versione consolidata della convenzione di Bruxelles è stata pubblicata nella GU C 27 del 26.1.1998.

(2) Per convenzione si userà la denominazione "regolamento Bruxelles I".

(3) Regolamenti (CE) n. 1347/2000 e (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 (GU L 160 del 30.6.2000).

(4) Sono escluse le procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti creditizi, le imprese di investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, nonché gli organismi di investimento collettivo.

(5) La Commissione sta preparando al riguardo uno studio di diritto comparato, sulla scorta di un questionario trasmesso agli Stati membri.

(6) Potrebbe in effetti trattarsi o di una procedura uniforme, stabilita da un regolamento, o di una procedura armonizzata, istituita da ciascuno Stato membro in applicazione di una direttiva.

(7) Il 25 settembre 2000 la Commissione ha presentato una proposta di decisione relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

(8) La Germania ha presentato un progetto di regolamento in questo settore.

(9) Nella proposta della Commissione relativa alla creazione della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale figurano disposizioni sull'informazione del pubblico.

(10) Si precisa che per quanto concerne le misure relative alle decisioni vertenti sulla potestà dei genitori (ivi comprese quelle in materia di diritto di visita) occorre tenere conto delle misure di accompagnamento di cui al punto II.B.1) per quanto concerne la presa in considerazione dell'interesse superiore della prole e della collocazione della stessa all'interno della procedura.

(11) Iniziativa già presentata dalla Francia.