32001R2511

Regolamento (CE) n. 2511/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di prorogare alcuni contingenti tariffari comunitari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 21/12/2001 pag. 0017 - 0017


Regolamento (CE) n. 2511/2001 della Commissione

del 20 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di prorogare alcuni contingenti tariffari comunitari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) In base all'offerta che ha depositato nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e parallelamente al suo sistema di preferenza generalizzate (SPG), dal 1971, la Comunità ha aperto per i prodotti manufatti di iuta e di cocco, originari di alcuni paesi in via di sviluppo, preferenze tariffarie che consistono in una riduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune e, dal 1978 al 31 dicembre 1994, in una sospensione totale di tali dazi.

(2) Dall'entrata in vigore, il 1o gennaio 1995, del nuovo SPG, con i regolamenti del Consiglio (CE) n. 764/96(2), modificato dal regolamento (CE) n. 1401/98(3), e (CE) n. 32/2000, la Comunità ha proceduto in margine al GATT, autonomamente, all'apertura di contingenti tariffari comunitari per prodotti manufatti di iuta e di cocco a dazio nullo per quantitativi determinati, fino al 31 dicembre 2001. L'SPG sarà prorogato fino al 31 dicembre 2004 mediante regolamento del Consiglio e risulta pertanto necessario prorogare il regime anche per i prodotti manufatti di iuta e di cocco fino al 31 dicembre 2004.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 32/2000, nella quinta colonna ("periodo contingentale"), per i numeri d'ordine 09.0107, 09.0109 e 09.0111, i termini "dall'1.1.2000 al 31.12.2000 e dall'1.1.2001 al 31.12.2001" sono sostituiti da "dall'1.1.2002 al 31.12.2002, dall'1.1.2003 al 31.12.2003 e dall'1.1.2004 al 31.12.2004".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.

(2) GU L 104 del 27.4.1996, pag. 1.

(3) GU L 188 del 2.7.1998, pag. 1.