32001R2424

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 13/12/2001 pag. 0004 - 0006


Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio

del 6 dicembre 2001

sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il Sistema d'informazione Schengen, istituito in conformità del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in appresso denominata "convenzione di Schengen del 1990", rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.

(2) Nella forma attuale il Sistema d'informazione Schengen è in grado di collegare in rete non più di 18 Stati partecipanti. Al momento esso è operativo per 13 Stati membri e 2 altri Stati (Islanda e Norvegia) e si intende renderlo tale in un futuro prossimo anche per il Regno Unito e l'Irlanda. Non è stato però congegnato in modo da poter funzionare per un numero di partecipanti pari all'insieme degli Stati membri dell'Unione europea dopo l'allargamento.

(3) Per questo motivo, e per poter beneficiare dei più recenti sviluppi nel settore della tecnologia dell'informazione e rendere possibile l'introduzione di nuove funzioni, è necessario sviluppare un nuovo Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), come già constatato nella decisione SCH/Com-ex (97) 24 del comitato esecutivo del 7 ottobre 1997(3).

(4) Le spese occasionate dallo sviluppo del SIS II vanno imputate al bilancio dell'Unione europea conformemente alle relative conclusioni del Consiglio del 29 maggio 2001. Il presente regolamento costituisce, insieme alla decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)(4), il necessario fondamento giuridico per l'inserimento nel bilancio dell'Unione degli stanziamenti necessari per lo sviluppo del SIS II e l'esecuzione del bilancio ad esso relativa.

(5) Il fondamento giuridico consta di due parti: il presente regolamento, basato sull'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea, e una decisione del Consiglio, basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), sull'articolo 31, lettere a) e b) e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 92 della convenzione di Schengen del 1990 il Sistema d'informazione Schengen deve infatti consentire alle autorità designate dagli Stati membri, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto nazionale nonché ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione della legislazione sugli stranieri in applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative alla circolazione delle persone.

(6) Il fatto che il fondamento giuridico necessario per consentire il finanziamento dello sviluppo del SIS II attraverso il bilancio dell'Unione consti di due strumenti distinti non pregiudica il principio che il Sistema d'informazione Schengen costituisce, e dovrebbe continuare a costituire, un unico sistema d'informazione integrato, e che il SIS II deve essere sviluppato come tale.

(7) Il presente regolamento lascia impregiudicata la futura adozione delle necessarie disposizioni legislative che descrivano in dettaglio funzionamento e impiego del SIS II quali, senza escluderne altre, le norme che definiscono le categorie di dati da inserire nel sistema, lo scopo dell'inserimento e i relativi criteri, le norme riguardanti il contenuto delle registrazioni SIS, compresa la responsabilità per la loro esattezza, le norme sulla durata delle segnalazioni, l'interconnessione delle segnalazioni e la compatibilità tra le stesse. Le norme sull'accesso ai dati SIS e le norme sulla protezione dei dati personali e relativo controllo.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

(9) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nell'ambito dell'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(6), e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(7).

(10) Si devono definire le modalità per consentire ai rappresentanti di Islanda e Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Tali modalità sono contemplate nello scambio di lettere tra la Comunità e l'Islanda e la Norvegia, allegato al suddetto accordo di associazione(8).

(11) In conformità dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato per iscritto in data 6 settembre 2001 che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(12) Il presente regolamento e la partecipazione del Regno Unito alla sua adozione ed applicazione non pregiudicano le disposizioni concernenti la parziale partecipazione del Regno Unito all'acquis di Schengen definita dalla decisione 2000/365/CE del Consiglio.

(13) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è pertanto vincolata da esso o soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, in conformità dell'articolo 5 di detto Protocollo, decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Sistema d'informazione Schengen istituito in conformità del titolo IV della convenzione di Schengen del 1990 è sostituito da un nuovo sistema, il Sistema d'informazione Schengen II (SIS II), che consente l'integrazione dei nuovi Stati membri nel sistema.

Articolo 2

Il SIS II, che costituisce un unico sistema integrato, è sviluppato dalla Commissione, conformemente alle procedure di cui al presente regolamento.

Articolo 3

Le misure necessarie per lo sviluppo del SIS II sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 quando riguardano questioni diverse da quelle elencate nell'articolo 4.

Articolo 4

Le misure necessarie allo sviluppo del SIS II riguardanti quanto segue sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3:

a) progettazione dell'architettura fisica del sistema compresa la rete di comunicazione;

b) aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati di carattere personale;

c) aspetti tecnici con pesanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con importanti implicazioni tecniche per i sistemi nazionali degli Stati membri;

d) sviluppo dei requisiti di sicurezza.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione o di regolamentazione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4. I comitati adottano il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Prima del termine di ogni periodo di sei mesi, e per la prima volta entro la fine del secondo periodo di sei mesi del 2002, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'andamento dei lavori concernenti lo sviluppo del SIS II.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso scade il 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Verwilghen

(1) GU C 183 del 29.6.2001, pag. 12.

(2) Parere del 23 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 442.

(4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(8) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.