32001R2418

Regolamento (CE) n. 2418/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 e che porta a 1500199 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 12/12/2001 pag. 0009 - 0010


Regolamento (CE) n. 2418/2001 della Commissione

dell'11 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 e che porta a 1500199 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000(4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2) Il regolamento (CE) n. 668/2001 della Commissione(5), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 999858 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco. La Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 500341 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 1500199 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

(3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 668/2001.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 668/2001 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1500199 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1500199 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I."

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

(4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

(5) GU L 93 del 3.4.2001, pag. 20.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>"