32001R2414

Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 12/12/2001 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio

del 7 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 539/2001(2) iscrive la Romania fra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto, ma subordina la messa in applicazione di tale esenzione nei confronti dei cittadini rumeni ad una futura decisione del Consiglio. Tale decisione doveva essere adottata sulla base di una relazione, corredata di ogni raccomandazione utile, che la Commissione doveva presentare al Consiglio entro il 30 giugno 2001.

(2) Nella relazione del 29 giugno 2001 la Commissione constata che la Romania ha compiuto progressi innegabili in materia di immigrazione illegale proveniente da tale paese, di politica dei visti e di controlli alle frontiere. La Commissione illustra inoltre gli impegni sottoscritti dalla Romania in questi settori. A conclusione della relazione la Commissione raccomanda al Consiglio la messa in applicazione dell'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini rumeni a decorrere dal 1o gennaio 2002.

(3) Al fine di rendere applicabile l'esenzione dall'obbligo del visto nei confronti dei cittadini rumeni, è necessario abrogare le disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 che mantengono temporaneamente l'obbligo del visto.

(4) A norma dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano né all'Irlanda né al Regno Unito.

(5) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore dei visti di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è modificato come segue:

1) il considerando (12) è sostituito dal testo seguente: "(12) Il presente regolamento prevede l'armonizzazione totale per i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.";

2) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi.";

3) l'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.";

4) nell'allegato II sono eliminati:

- l'asterisco che contrassegna la menzione della Romania,

- la nota in calce che richiama l'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Verwilghen

(1) Parere espresso il 29 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.