Regolamento (CE) n. 2103/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2826/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle uova, della carne di pollame e dei conigli nei dipartimenti francesi d'oltremare
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 27/10/2001 pag. 0006 - 0007
Regolamento (CE) n. 2103/2001 della Commissione del 26 ottobre 2001 che modifica il regolamento (CEE) n. 2826/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle uova, della carne di pollame e dei conigli nei dipartimenti francesi d'oltremare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidon)(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Gli aiuti e le quantità per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in uova da cova, pulcini da riproduzione e conigli riproduttori originari del resto della Comunità sono fissati dal regolamento (CEE) n. 2826/92 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2001(3). (2) Le autorità francesi hanno dimostrato che nell'anno 2001 la domanda di pulcini da riproduzione e conigli riproduttori di razza pura, volta ad assicurare l'adeguato funzionamento di questi settori nei dipartimenti francesi d'oltremare, sarà più elevata dell'approvvigionamento annuale fissato dal regolamento (CEE) n. 2826/92. Risulta pertanto necessario modificare il regolamento in questione. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato al regolamento (CEE) n. 2826/92 è sostituito dall'allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. (2) GU L 285 del 30.9.1992, pag. 10. (3) GU L 22 del 24.1.2001, pag. 9. ALLEGATO "ALLEGATO Fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare di materiale di ripoduzione originario della Comunità per anno solare >SPAZIO PER TABELLA>"