32001R1927

Regolamento (CE) n. 1927/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la undicesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001

Gazzetta ufficiale n. L 261 del 29/09/2001 pag. 0062 - 0062


Regolamento (CE) n. 1927/2001 della Commissione

del 28 settembre 2001

che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la undicesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001(2),

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1648/2001(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1764/2001(6), stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la undicesima gara parziale del 24 settembre 2001.

(2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.

(4) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la undicesima gara parziale del 24 settembre 2001 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

- Germania: 151,00 EUR/100 kg,

- Irlanda: 186,90 EUR/100 kg,

- Spagna: 157,47 EUR/100 kg,

- Francia: 209,00 EUR/100 kg,

- Lussemburgo: 162,00 EUR/100 kg,

- Belgio: 164,70 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

(3) GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

(4) GU L 219 del 14.8.2001, pag. 21.

(5) GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

(6) GU L 239 del 7.9.2001, pag. 13.