32001R1808

Regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Gazzetta ufficiale n. L 250 del 19/09/2001 pag. 0001 - 0043


Regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione

del 30 agosto 2001

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e assicurare il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in prosieguo "la convenzione", sono necessarie apposite disposizioni.

(2) Per assicurare un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97 occorre determinare condizioni e criteri per la valutazione delle domande di licenze e certificati, nonché per il rilascio, la validità e l'uso di tali documenti. Di conseguenza, è opportuno stabilire un modello per i formulari di domanda.

(3) Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche sulle condizioni e i criteri di trattamento degli esemplari delle specie animali nati o allevati in cattività e degli esemplari delle specie vegetali riprodotte artificialmente, in modo da assicurare un'applicazione uniforme delle deroghe relative a tali esemplari.

(4) Per l'applicazione delle deroghe relative agli esemplari che costituiscono oggetti personali o domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni specifiche che assicurino il rispetto dell'articolo VII, paragrafo 3, della convenzione.

(5) Ai fini di un'applicazione uniforme delle deroghe generali dai divieti in materia di commercio interno di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, è necessario stabilire le relative condizioni ed i relativi criteri.

(6) Occorre stabilire procedure per la marcatura di alcuni esemplari delle specie in questione per facilitarne l'identificazione e assicurare l'osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97.

(7) Ai fini dei rapporti periodici previsti dal regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni in merito al contenuto, alla forma e alla trasmissione.

(8) Ai fini delle future modificazioni degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, devono essere disponibili tutte le informazioni necessarie, in particolare sullo status biologico e commerciale delle specie, sul loro uso e sui metodi di controllo del commercio.

(9) Il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/98(4), è stato più volte modificato sostanzialmente e, poiché occorre apportare ulteriori modifiche, deve essere abrogato e sostituito con un nuovo regolamento a fini di maggior chiarezza.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI E FORMULARI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, valgono le seguenti:

a) "data di acquisizione", la data in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente;

b) "discendente della prima generazione (F1)", esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale;

c) "discendente della seconda generazione (F2)" e "discendente della generazione successiva (F3, F4, ecc.)", esemplari prodotti in ambiente controllato i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato;

d) "riserva riproduttiva", tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione;

e) "ambiente controllato", un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere, ma non sono limitate a alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, cure sanitarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale;

f) "soggetto abitualmente residente nella Comunità", il privato cittadino che abiti nella Comunità per almeno 185 giorni per ogni anno di calendario per ragioni di lavoro o, nel caso tali ragioni non sussistano, per ragioni personali che presentino uno stretto legame tra il suddetto soggetto e il luogo in cui vive.

Articolo 2

1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione e le domande per il rilascio di tali documenti devono corrispondere, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.

2. I formulari sui quali sono redatte le notificazioni di importazione devono corrispondere, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato II. Possono essere contrassegnati da un numero di serie.

3. I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 338/97 e le relative domande di rilascio devono corrispondere, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato III. Tuttavia gli Stati membri possono decidere che in luogo di un testo prestampato le caselle 18 e 19 contengano unicamente i certificati e le autorizzazioni pertinenti.

4. La forma delle etichette di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97 deve corrispondere al modello riportato nell'allegato IV.

Articolo 3

1. Per i formulari di cui all'articolo 2 viene utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m2.

2. I formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 hanno un formato di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra - 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.

3. La carta per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è del seguente colore:

a) bianco per il formulario n. 1, l'"originale", con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

b) giallo per il formulario n. 2, la "copia per il titolare della licenza";

c) verdino per il formulario n. 3, la "copia per il paese di esportazione o di riesportazione", nel caso di una licenza d'importazione, o per la "copia da restituire dagli uffici doganali all'autorità emittente", nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;

d) rosa per il formulario n. 4, la "copia per l'autorità emittente";

e) bianco per il formulario n. 5, la "domanda".

4. La carta per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è del seguente colore:

a) bianco per il formulario n. 1, l'"originale";

b) giallo per il formulario n. 2, la "copia per l'importatore".

5. La carta per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è del seguente colore:

a) giallo per il formulario n. 1, l'"originale", con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

b) rosa per il formulario n. 2, la "copia per l'autorità emittente";

c) bianco per il formulario n. 3, la "domanda".

6. La carta per le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è di colore bianco.

7. I formulari di cui all'articolo 2 vengono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità indicate dagli organi di gestione degli Stati membri. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.

8. Gli Stati membri curano la stampa dei formulari di cui all'articolo 2; i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, possono essere prodotti mediante l'uso del calcolatore per il rilascio di licenze e certificati.

CAPO II

RILASCIO, DURATA DI VALIDITÀ E USO DEI DOCUMENTI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 4

1. I formulari vengono compilati con caratteri dattilografici. Le domande di licenza e il certificato di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, le notificazioni d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4, possono essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.

2. I formulari che non siano quelli necessari per le domande e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4, non devono contenere cancellature o parole sovrapposte, salvo che siano stati autenticati dal timbro e dalla firma del competente organo di gestione che li rilascia o, nel caso delle notificazioni d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dal timbro e dalla firma dell'ufficio doganale di introduzione.

3. Nelle licenze, nei certificati e nelle domande di rilascio di questi documenti:

a) la descrizione degli esemplari, ove prevista, include uno dei codici riportati nell'allegato V;

b) per l'indicazione delle unità di quantità e di massa netta vengono utilizzati i codici riportati nell'allegato V;

c) per indicare i nomi scientifici delle specie viene utilizzata la nomenclatura contenuta nelle opere di riferimento di cui all'allegato VI;

d) ove richiesto, per indicare lo scopo della transazione, viene utilizzato uno dei codici riportati al punto 1 dell'allegato VII;

e) per indicare l'origine degli esemplari viene utilizzato uno dei codici contenuti al punto 2 dell'allegato VII, nel rispetto degli eventuali requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 o dal presente regolamento.

4. Se ad uno dei formulari di cui all'articolo 2 è unito un allegato che ne costituisce parte integrante, la presenza di questo e il numero delle pagine vengono chiaramente annotati sulla licenza o sul certificato e ogni pagina dell'allegato reca quanto segue:

a) il numero della licenza o del certificato e la data del suo rilascio; e

b) la firma e il timbro o il sigillo dell'autorità emittente.

Se il formulario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, viene utilizzato per la spedizione di più di una specie, viene aggiunto un allegato contenente, oltre a quanto previsto al primo comma, le caselle da 8 a 22 dell'apposito formulario e gli spazi riportati nella casella 27 relativi alla "quantità/massa netta effettiva importata" e, ove opportuno, al "numero di animali giunti morti" per ciascuna specie oggetto della spedizione.

Se il formulario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, viene utilizzato per più di una specie, viene aggiunto un allegato contenente, oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo, le caselle da 4 a 18 dell'apposito formulario per ciascuna specie.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, lettere c) e d), e del paragrafo 4 si applicano anche per le decisioni riguardanti l'accettabilità delle licenze e dei certificati rilasciati da paesi terzi per esemplari che devono essere introdotti nella Comunità. Se riguardano esemplari soggetti a quote di esportazione fissate unilateralmente o assegnate dalla conferenza delle parti contraenti della convenzione, tali licenze e certificati sono accettati soltanto se fanno menzione del numero complessivo degli esemplari già esportati nell'anno in corso, compresi quelli indicati sulla licenza in questione, nonché della quota relativa alle specie in questione. Inoltre, i certificati di riesportazione rilasciati da paesi terzi possono essere accettati soltanto se indicano chiaramente il paese di origine e il numero e la data di rilascio della relativa licenza di esportazione e, se del caso, il paese dell'ultima riesportazione e il numero e la data di rilascio del relativo certificato di riesportazione oppure se motivano in modo soddisfacente l'assenza di tali indicazioni.

Articolo 5

1. Il rilascio e l'uso dei documenti è conforme alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 338/97, in particolare dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 4. Essi possono contenere clausole, condizioni e requisiti imposti dall'autorità emittente al fine di assicurare l'osservanza dei suddetti regolamenti e delle relative norme nazionali di esecuzione.

2. L'uso dei documenti fa salva qualsiasi altra formalità relativa all'introduzione e alla circolazione dei beni nella Comunità, alla loro esportazione o riesportazione da essa, nonché ai formulari occorrenti per il loro espletamento.

3. Di regola, gli organi di gestione decidono sul rilascio delle licenze e dei certificati entro un mese dalla data di presentazione della domanda completa. Tuttavia, quando dette autorità consultano dei terzi, la decisione può essere presa soltanto dopo che la consultazione sia stata debitamente completata. I ritardi significativi nella trattazione delle domande vengono comunicati ai richiedenti.

Articolo 6

Per ogni spedizione di esemplari, ciascuna delle quali forma parte di un solo carico, viene rilasciata una distinta licenza d'importazione, una distinta notificazione d'importazione, una distinta licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.

Articolo 7

1. La licenza d'importazione comunitaria ha una durata massima di validità di dodici mesi. Essa non è valida se manca un valido documento corrispondente proveniente dal paese di esportazione o riesportazione.

La licenza di esportazione e il certificato di riesportazione comunitari hanno una durata massima di validità di sei mesi.

Scaduto il periodo di validità, le licenze e il certificato comunitari di cui al primo e secondo comma si considerano nulli e privi di qualsiasi valore giuridico.

Il titolare restituisce senza indugio all'organo di gestione che li ha rilasciati l'originale e tutte le copie delle licenze di esportazione, delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione comunitari scaduti o non utilizzati.

2. I certificati di cui all'articolo 20 e le copie per il titolare della licenza di licenze d'importazione già utilizzate perdono la loro validità in caso di morte di esemplari in essi indicati, di fuga di animali vivi, di distruzione di esemplari, ovvero qualora una delle indicazioni figuranti nelle caselle 2 e 4 di un certificato o nelle caselle 3 [nel caso delle specie di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97], 6 e 8 della copia per il titolare di una licenza d'importazione già utilizzata, non riflettano più la situazione effettiva.

I certificati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 30 perdono la loro validità qualora le indicazioni figuranti nella casella 1 non riflettano più la situazione effettiva.

Tali documenti vengono restituiti senza indugio all'autorità emittente la quale, ove occorra, può rilasciare un certificato indicante le modificazioni sopravvenute in conformità dell'articolo 21.

3. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione di un documento annullato, smarrito, trafugato, distrutto ovvero scaduto, nel caso di una licenza o un certificato di riesportazione, indicano il numero del documento sostituito e il motivo della sostituzione nella casella riservata alle "annotazioni particolari".

4. Se la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione sono stati annullati, smarriti, trafugati o distrutti, l'organo di gestione che li ha rilasciati ne informa l'organo di gestione del paese di destinazione e il segretariato della convenzione.

Articolo 8

1. Tenuto conto dell'articolo 5, paragrafo 3, le licenze d'importazione, le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione vengono richiesti a tempo debito, in modo da consentirne il rilascio prima che gli esemplari vengano introdotti nella Comunità o prima che ne vengano esportati o riesportati.

Non è consentita l'attribuzione degli esemplari ad un regime doganale prima che siano stati presentati i documenti prescritti.

2. Nel caso d'introduzione di esemplari nella Comunità, gli occorrenti documenti dei paesi terzi sono considerati validi soltanto se rilasciati e utilizzati per l'esportazione o la riesportazione dal paese terzo di cui trattasi prima dell'ultimo giorno del loro periodo di validità e soltanto se vengono utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità entro sei mesi dalla data del loro rilascio.

Tuttavia, i certificati di origine di esemplari e specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere utilizzati per l'introduzione nella Comunità fino a dodici mesi dalla data di rilascio.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, primo comma e del paragrafo 2, e sempre che l'importatore o il riesportatore comunichi al competente organo di gestione, all'arrivo o prima della partenza di una spedizione, i motivi dell'assenza dei documenti prescritti, la documentazione relativa agli esemplari delle specie di cui agli allegati B o C del regolamento (CE) n. 338/97, come pure quella relativa agli esemplari delle specie dell'allegato A dello stesso regolamento e a quelli indicati nel suo articolo 4, paragrafo 5, in via eccezionale, può essere rilasciata a titolo retroattivo, se il competente organo di gestione dello Stato membro, se del caso, previa consultazione delle autorità competenti di un paese terzo, abbia accertato quanto segue:

a) le eventuali irregolarità non sono ascrivibili all'esportatore, al riesportatore o all'importatore o a entrambi; e

b) l'esportazione, riesportazione o l'importazione degli esemplari interessati è comunque avvenuta nell'osservanza delle disposizioni:

i) del regolamento (CE) n. 338/97;

ii) della convenzione; e

iii) della normativa pertinente di un paese terzo.

4. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati in forza del paragrafo 3 indicano chiaramente di essere stati rilasciati a titolo retroattivo e i motivi. L'indicazione viene annotata nella casella 23 nel caso delle licenze di importazione e di esportazione e di certificati di riesportazione della Comunità.

5. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97, le disposizioni del paragrafo 2, del paragrafo 3, ad eccezione della lettera b), punto i), e del paragrafo 4 si applicano, in quanto compatibili, agli esemplari delle specie elencate negli allegati A e B del regolamento suddetto in transito attraverso la Comunità.

6. Nel caso di piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A, gli Stati membri possono prescrivere l'impiego di un certificato fitosanitario in luogo di un permesso di esportazione o di un certificato di riesportazione. Qualora rilasciati da paesi terzi, tali certificati fitosanitari sono ammessi in luogo dei permessi di esportazione o dei certificati di riesportazione.

7. Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 6 deve contenere il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, la denominazione generica, mentre le orchidee e i cactus dell'allegato B riprodotti artificialmente possono essere indicati come tali. I certificati fitosanitari devono anche indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che "gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della CITES".

SEZIONE 2

Licenze d'importazione

Articolo 9

1. Il richiedente compila, se del caso, la casella 1 e le caselle da 3 a 6 e da 8 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, da 3 a 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente il formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.

2. I formulari, debitamente compilati, vengono presentati all'organo di gestione dello Stato membro di destinazione, corredati delle informazioni e dei documenti probatori che detto organo ritiene necessari ai fini della decisione sul rilascio della licenza di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97. L'omissione nella domanda di dati richiesti deve essere motivata. Se la domanda di licenza riguarda esemplari per i quali una domanda precedente è stata rigettata, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 10

1. Se viene rilasciata licenza d'importazione per esemplari di specie che figurano nell'appendice I della convenzione ed iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, la "copia per il paese di esportazione o riesportazione" può essere restituita al richiedente per essere presentata all'organo di gestione del paese di esportazione o riesportazione. In ottemperanza all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento suddetto, l'originale è trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della corrispondente licenza di esportazione o certificato di riesportazione da parte del richiedente.

2. Se la "copia per il paese di esportazione o riesportazione" non è restituita al richiedente, a quest'ultimo viene rilasciata dichiarazione scritta che la licenza di importazione verrà rilasciata, precisandone le condizioni.

Articolo 11

Salvo il disposto dell'articolo 23, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato consegnano l'originale (formulario n. 1), la "copia destinata al titolare della licenza" (formulario n. 2) e, ove specificato nella licenza d'importazione, tutta la documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità designato secondo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Se del caso, egli indica nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

Articolo 12

L'ufficio doganale di cui all'articolo 11, oppure, se del caso, all'articolo 23, paragrafo 1, dopo aver riempito la casella 27 dell'originale (formulario n. 1) e della "copia per il titolare della licenza" (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato. L'originale (formulario n. 1) e tutta la documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati come prescritto all'articolo 19.

SEZIONE 3

Notificazioni d'importazioni

Articolo 13

L'importatore o il suo rappresentante autorizzato compila, se del caso, le caselle da 1 a 13 dell'originale (formulario n. 1) e della "copia per l'importatore" (formulario n. 2) della notificazione di importazione e, salvo il disposto dell'articolo 23, le presenta, unitamente alla documentazione proveniente dall'eventuale paese di esportazione o riesportazione all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità designato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

Articolo 14

L'ufficio doganale di cui all'articolo 13, oppure, se del caso, all'articolo 23, paragrafo 1, dopo aver riempito la casella 14 dell'originale (formulario n. 1) e della "copia per l'importatore" (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato. L'originale (formulario n. 1) e tutta la documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione è inoltrata come prescritto all'articolo 19.

SEZIONE 4

Licenze di esportazione e certificati di riesportazione

Articolo 15

1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato soltanto il formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.

2. I formulari debitamente compilati vengono presentati all'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari, e sono corredati delle informazioni e dei documenti probatori che l'organo stesso ritiene necessari ai fini della decisione in merito al rilascio della licenza o del certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97. L'omissione di dati nella domanda deve essere motivata. Se la domanda di licenza o di certificato si riferisce ad esemplari per i quali una precedente domanda è stata rigettata, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

3. Quando a corredo della domanda di certificato di riesportazione viene presentata la "copia per il titolare della licenza" di una licenza d'importazione, la "copia per l'importatore" di una notificazione d'importazione o un certificato rilasciato sulla base di tali documenti, questi ultimi vengono restituiti al richiedente soltanto previa rettifica del numero delle specie per i quali il documento resta valido. Tale documento non viene restituito al richiedente se il certificato di riesportazione è rilasciato per il numero complessivo degli esemplari per i quali è valido oppure se è stato sostituito conformemente all'articolo 21. L'organo di gestione, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, accerta la validità di ogni documento giustificativo.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche quando un certificato è presentato a corredo di una domanda di licenza di esportazione.

Quando, sotto la supervisione dell'organo di gestione di uno Stato membro, gli esemplari sono stati marcati individualmente per facilitare il riferimento ai documenti di cui al primo e seconda comma, questi ultimi non vengono acclusi alla domanda, purché ne sia indicato il numero.

In mancanza dei documenti giustificativi di cui al primo, secondo e terzo comma, l'organo di gestione accerta, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, se vi è stata introduzione o acquisizione legale nella Comunità delle specie da esportare o riesportare.

4. Quando l'organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti del paragrafo 3, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana.

Articolo 16

L'esportatore o riesportatore o il loro rappresentante autorizzato restituiscono l'originale (formulario n. 1), la "copia per il titolare della licenza" (formulario n. 2) e la "copia da restituire all'autorità emittente" (formulario n. 3) ad un ufficio doganale designato secondo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Se del caso, essi indicano alla casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

Articolo 17

L'ufficio doganale di cui all'articolo 16, dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale (formulario n. 1) e la "copia per il titolare della licenza" (formulario n. 2) all'esportatore o riesportatore o al suo rappresentante autorizzato. La copia da restituire all'autorità emittente (formulario n. 3) viene inoltrata come prescritto all'articolo 19.

Articolo 18

Lo Stato membro che, in ottemperanza agli orientamenti adottati dalla conferenza delle parti contraenti della convenzione, registra vivai che esportano esemplari riprodotti artificialmente delle specie dell'allegato A, del regolamento (CE) n. 338/97, può mettere a disposizione di detti vivai, per le specie elencate negli allegati A e B, permessi di esportazione prestampati sui quali, nella casella 23, figuri il numero di registrazione del vivaio e la seguente dicitura: "Licenza valida unicamente per piante riprodotte artificialmente come definite dalla risoluzione CITES conf. 11.11. valido unicamente per i seguenti taxa: ...".

SEZIONE 5

Restituzione all'autorità emittente di documenti presentati agli uffici doganali

Articolo 19

1. Gli uffici doganali inoltrano senza indugio ai competenti organi di gestione tutta la documentazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

Gli organi di gestione che ricevono tali documenti inoltrano senza indugio i documenti rilasciati da altri Stati membri agli organi di gestione competenti unitamente a tutti i documenti giustificativi della CITES.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 gli uffici doganali possono confermare la presentazione di documenti rilasciati dall'organo di gestione del loro Stato membro in forma elettronica.

SEZIONE 6

Certificati previsti dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 338/97

Articolo 20

1. Quando riceve una domanda conforme ai paragrafi 5 e 6, l'organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano gli esemplari può emettere i certificati di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 ed esclusivamente ai fini ivi indicati.

2. Un certificato ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3 e paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 attesta una delle seguenti circostanze:

a) gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale nell'osservanza della normativa vigente nel suo territorio;

b) si tratta di esemplari abbandonati o fuggiti che sono stati recuperati nell'osservanza della normativa vigente nel suo territorio;

c) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti nell'osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97;

d) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1o giugno 1997 nell'osservanza del regolamento (CE) n. 3626/82(5);

e) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1o gennaio 1984 nell'osservanza delle disposizioni della convenzione;

f) gli esemplari sono stati acquisiti o sono stati introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere c) o d) o della convenzione diventassero applicabili nei loro confronti o siano diventati applicabili in tale Stato membro.

3. Un certificato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 attesta che esemplari delle specie iscritte nell'allegato A del medesimo sono esentati da taluni divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in ragione di una delle seguenti circostanze:

a) sono stati acquisiti o introdotti nella Comunità quando le disposizioni relative alle specie elencate in tale allegato o nell'appendice I della convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CE) n. 3626/82 non erano ad essi applicabili;

b) sono originari di uno Stato membro e sono stati rimossi dal loro ambiente naturale nell'osservanza della normativa vigente nel suo territorio;

c) sono esemplari abbandonati o fuggiti che sono stati recuperati nell'osservanza della normativa vigente nel suo territorio;

d) sono animali o parti di animali o sono derivati da animali nati e allevati in cattività;

e) ne è autorizzato l'uso per uno degli scopi indicati dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere c), e), f), g), del regolamento (CE) n. 338/97.

4. Un certificato ai fini dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97 attesta che è autorizzato lo spostamento di esemplari vivi di specie elencate nell'allegato A del medesimo dal luogo prescritto nella licenza di importazione o in un certificato rilasciato in precedenza.

5. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 2 e da 4 a 19 del formulario di domanda e le caselle 1 e da 4 a 18 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

6. Il formulario debitamente compilato viene presentato ad un organo di gestione di uno Stato membro in cui si trovano gli esemplari, corredato delle informazioni necessarie e delle prove documentali che tale organo ritiene necessari ai fini della decisione in merito al rilascio di un certificato. L'omissione di informazioni nella domanda deve essere motivata. Se la domanda di certificato si riferisce ad esemplari per i quali una precedente domanda è stata rigettata il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 21

1. Quando una spedizione scortata dalla "copia per il titolare" (formulario n. 2) di una licenza d'importazione, la "copia per l'importatore" (formulario n. 2) di una notificazione d'importazione o un certificato sono suddivisi, ovvero quando per altri motivi i dati riportati in tale documento non riflettano più la situazione effettiva, l'organo di gestione può effettuare le necessarie rettifiche in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, oppure può rilasciare uno o più certificati corrispondenti unicamente secondo le disposizioni dell'articolo 20 e per i fini ivi indicati e previo accertamento della validità del documento da sostituire, se necessario consultando un organo di gestione di un altro Stato membro.

2. Quando vengono emessi certificati in sostituzione della "copia per il titolare della licenza" (formulario n. 2) di una licenza d'importazione, della "copia per l'importatore" (formulario n. 2) di una notificazione d'importazione o di un certificato precedentemente rilasciato, tale documento viene trattenuto dall'organo di gestione che lo ha rilasciato.

3. I certificati smarriti, trafugati o distrutti possono essere sostituiti soltanto dall'autorità che li ha rilasciati.

4. Quando un organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti del paragrafo 1, quest'ultimo risponde entro una settimana.

SEZIONE 7

Etichette

Articolo 22

1. In osservanza dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del presente regolamento sono utilizzate unicamente per lo spostamento di esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione e di piante vive per la ricerca scientifica, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra ricercatori ed istituti scientifici regolarmente registrati.

2. Ai ricercatori ed agli istituti scientifici di cui al paragrafo 1, l'organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano attribuisce un numero di registrazione; il numero è formato da cinque cifre, delle quali le prime due sono costituite dalle due lettere del codice ISO dello Stato membro interessato e le ultime tre da un numero unico assegnato a ciascun istituto dal competente organo di gestione.

3. I ricercatori e gli istituti scientifici interessati compilano le caselle da 1 a 5 dell'etichetta e, restituendo l'apposita parte dell'etichetta, informano direttamente l'organo di gestione presso il quale sono registrati circa i dettagli relativi all'uso di ciascuna etichetta.

SEZIONE 8

Uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione

Articolo 23

1. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 338/97, quando una spedizione che dev'essere introdotta nella Comunità giunge ad un ufficio doganale di frontiera per nave, aereo o ferrovia per essere inoltrata con lo stesso mezzo di trasporto e senza immagazzinamento intermedio verso un altro ufficio doganale, situato nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento, i controlli e la presentazione dei documenti d'importazione hanno luogo presso quest'ultimo ufficio.

2. Quando una spedizione sia stata controllata secondo l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 all'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, e sia successivamente inoltrata ad un altro ufficio doganale per le ulteriori fasi della procedura doganale, quest'ultimo ufficio esige la presentazione della "copia per il titolare" (formulario n. 2) di una licenza d'importazione, completata come prescritto dall'articolo 12 del presente regolamento oppure la presentazione della "copia per l'importatore" (formulario n. 2) di una notificazione d'importazione, completata come prescritto dall'articolo 14 del presente regolamento e può effettuare tutti i controlli che reputa necessari per accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

CAPO III

ESEMPLARI NATI ED ALLEVATI IN CATTIVITÀ ED ESEMPLARI RIPRODOTTI ARTIFICIALMENTE

Articolo 24

Salvo il disposto dell'articolo 25, l'esemplare di una specie animale viene considerato nato e allevato in cattività soltanto quando un organo di gestione competente, in consultazione con un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato abbia accertato quanto segue:

a) è il discendente o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata, oppure da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è asessuata;

b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell'osservanza della normativa ad essa pertinente alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;

c) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, in osservanza della normativa pertinente ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente ai seguenti fini:

i) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;

ii) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;

iii) essere utilizzati, a titolo eccezionale, come riserva riproduttiva;

d) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti della seconda generazione in ambiente controllato.

Articolo 25

Se un organo competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell'articolo 24, dell'articolo 32, lettera a), o dell'articolo 33, paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso l'analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione tali analisi o i campioni occorrenti nei modi che l'organo stesso prescrive.

Articolo 26

Gli esemplari di specie vegetali sono considerati riprodotti artificialmente soltanto quando l'organo di gestione competente, in consultazione con l'autorità scientifica dello Stato membro interessato abbia accertato quanto segue:

a) sono piante o derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate, ossia in un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo radicale, l'irrigazione o operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie;

b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell'osservanza della normativa ad essa applicabile alla data della sua acquisizione e conservata in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale;

c) la riserva riproduttiva originaria è gestita in modo da garantirne la conservazione nel lungo periodo;

d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto siano stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a), b) e c).

Il legname prelevato da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considera riprodotto artificialmente in conformità del primo comma.

CAPO IV

OGGETTI PERSONALI E DOMESTICI

Articolo 27

Introduzione nella Comunità di oggetti personali e domestici

1. La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo per gli oggetti personali e domestici non si applica agli esemplari usati a scopo di lucro, alienati, esposti a fini commerciali e detenuti, offerti o trasportati a fini di alienazione. Tale deroga si applica unicamente ad esemplari, compresi i trofei di caccia, che facciano parte:

- del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un paese terzo, o

- dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo all'interno della Comunità;

o, che siano trofei di caccia prelevati da un viaggiatore e successivamente importati.

2. La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo per gli oggetti personali e domestici non si applica agli esemplari delle specie dell'allegato A dello stesso regolamento qualora siano introdotti nella Comunità per la prima volta da un soggetto che vi risieda abitualmente o che vi stia trasferendo la sua residenza.

3. Per la prima introduzione nella Comunità da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia implicanti esemplari delle specie iscritte nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se vengono presentati l'originale e una copia di un documento di esportazione e riesportazione. Le autorità doganali inoltrano l'originale in conformità dell'articolo 19 e restituiscono la copia vistata al titolare.

4. Per la reintroduzione nella Comunità da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia implicanti esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se viene presentata la "copia per il titolare" (formulario 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza comunitaria di importazione o esportazione precedentemente utilizzata oppure la copia di cui al paragrafo 3, oppure se viene fornita la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.

5. In deroga al disposto dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, per l'introduzione o la reintroduzione nella Comunità delle seguenti voci dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare una licenza di importazione o un certificato di riesportazione:

a) caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp) fino ad una quantità massima di 250 grammi per persona;

b) "bastoni della pioggia" di Cactaceae spp fino ad un massimo di tre per persona.

Articolo 28

Esportazione e riesportazione dalla Comunità di oggetti personali e domestici

1. La deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo per gli oggetti personali e domestici non si applica agli esemplari usati a scopo di lucro, alienati, esposti a fini commerciali e detenuti, offerti o trasportati a fini di alienazione. Tale deroga si applica unicamente ad esemplari che facciano parte:

- del bagaglio personale di viaggiatori la cui destinazione è un paese terzo, o

- dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza dalla Comunità ad un paese terzo.

2. In caso di esportazione la deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo per gli oggetti personali e domestici non si applica agli esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B dello stesso regolamento.

3. Per la riesportazione da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali o domestici, compresi i trofei di caccia implicanti esemplari di specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione qualora si presenti la "copia per il titolare" (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata, o la copia di cui all'articolo 27, paragrafo 3, oppure se si fornisce la prova che gli esemplari sono stati acquistati nella Comunità.

4. In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3, per l'esportazione o la riesportazione delle seguenti voci elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare una licenza di esportazione o un certificato di riesportazione:

a) caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp) fino a una quantità massima di 250 grammi per persona;

b) "bastoni della pioggia" di Cactaceae spp fino ad un massimo di tre per persona.

CAPO V

ESENZIONI

Articolo 29

1. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente l'osservanza di tutte le condizioni ivi previste.

2. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale agisce in consultazione con l'autorità scientifica competente, che si tratta di esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente secondo gli articoli 24, 25 e 26 del presente regolamento.

3. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da e) a g), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale agisce in consultazione con l'autorità scientifica competente, l'osservanza di tutte le condizioni ivi previste.

4. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che si tratta di esemplari prelevati dall'ambiente naturale in uno Stato membro nell'osservanza della normativa ivi vigente.

Articolo 30

Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, si può concedere una deroga alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo ad istituti scientifici, autorizzati da un organo di gestione, in consultazione con l'autorità scientifica competente, agli effetti del presente articolo, mediante rilascio di un certificato riguardante tutti gli esemplari di specie iscritte nell'allegato A del suddetto regolamento destinati all'allevamento in cattività o alla riproduzione artificiale nell'interesse della conservazione delle specie ovvero destinati a fini di ricerca o istruzione nell'interesse della preservazione o conservazione delle specie, a condizione che la vendita degli esemplari abbia come destinatari altri istituti scientifici titolari di tale certificato.

Articolo 31

Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, il divieto di acquistare, offrire in vendita o acquisire esemplari di specie iscritte nell'allegato A del medesimo per scopi commerciali e le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento suddetto, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti saranno concesse caso per caso mediante rilascio di un certificato, non si applicano quando gli esemplari interessati:

a) sono coperti da uno dei certificati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e devono essere utilizzati in conformità dello scopo ivi previsto; ovvero

b) beneficiano delle esenzioni generali di cui all'articolo 32.

Articolo 32

I divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 e il disposto del paragrafo 3 dello stesso articolo, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti saranno concesse caso per caso mediante rilascio di un certificato, non si applicano:

a) agli esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato VIII, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie segnalate siano marcati secondo le disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 1 del presente reglamento;

b) ad esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente;

c) ad esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell'articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97.

In tali casi non è richiesto alcun certificato.

Articolo 33

1. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati e metterli a disposizione degli allevatori autorizzati a questo fine da un organo di gestione, a condizione che questi tengano registri dell'allevamento da presentare, a richiesta, all'organo di gestione competente. Questi certificati recano, nella casella 20, la seguente dicitura: "Certificato valido unicamente per i seguenti taxa: ...".

2. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettere d) e h), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati per coloro che hanno ottenuto da un organo di gestione l'autorizzazione a vendere, sulla base di tali certificati, esemplari morti allevati in cattività o un numero limitato di esemplari legalmente prelevati dall'ambiente naturale nella Comunità, a condizione che ciascuna di queste persone soddisfi i seguenti requisiti:

a) tenga un registro da presentare, a richiesta, al competente organo di gestione e che specifichi i particolari degli esemplari o delle specie venduti, la causa della loro morte (se nota), le persone dalle quali sono stati acquistati e alle quali sono stati venduti;

b) presenti ogni anno all'organo di gestione competente una breve relazione che specifichi le vendite effettuate durante l'anno, il tipo e il numero degli esemplari, le specie interessate e le modalità di acquisizione degli esemplari.

CAPO VI

MARCATURA DEGLI ESEMPLARI

Articolo 34

1. I certificati ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 sono rilasciati per i vertebrati vivi soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che sono state osservate le disposizioni pertinenti dell'articolo 36 del presente regolamento.

2. Le licenze d'importazione per gli esemplari indicati di seguito sono rilasciate soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che sono stati marcati in conformità delle disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 4:

a) esemplari derivanti da un'attività di riproduzione in cattività approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;

b) esemplari derivanti da un'attività di allevamento approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;

c) esemplari di una popolazione di una specie iscritta nell'appendice I della convenzione, per la quale la conferenza delle parti della convenzione abbia approvato una quota di esportazione;

d) zanne grezze di elefante africano e parti ricavate da esse di lunghezza superiore a 20 cm e di peso superiore a 1 kg;

e) pelli, fianchi, code, gole, zampe, schiene ed altre parti di coccodrilli, grezze, conciate e/o finite ed altre parti di tale animale che siano esportate nella Comunità e pelli e fianchi interi, grezzi, conciati o finiti che siano riesportati nella Comunità;

f) vertebrati vivi delle specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 appartenenti ad una esposizione itinerante di animali vivi;

g) tutti i contenitori primari (barattoli, vasi o scatole in cui il caviale sia direttamente imballato) il cui contenuto superi i 249 grammi di caviale, come indicato da etichette non riutilizzabili applicate su ciascun contenitore primario importato nella Comunità dal paese di origine;

h) i contenitori primari di contenuto inferiore a 250 grammi di caviale, come indicato da etichette non riutilizzabili applicate sui contenitori secondari, comprendenti una descrizione del contenuto importato nella Comunità dal paese di origine.

Articolo 35

1. I certificati di riesportazione per esemplari, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettere da a) a d) ed f), che non siano stati modificati in modo sostanziale sono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che le marcature originali sono intatte.

2. I certificati di riesportazione per pelli e fianchi interi di coccodrilli, grezzi, conciati e/o finiti sono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che le targhette o contrassegni originali sono intatte o, se rimosse o perdute, che gli esemplari sono stati marcati con un contrassegno o targhetta per la riesportazione.

3. I certificati di esportazione per i seguenti esemplari sono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che gli esemplari sono stati marcati in conformità dell'articolo 36, paragrafo 4:

a) tutti i contenitori primari (barattoli, vasi o scatole in cui il caviale sia direttamente imballato) di contenuto superiore a 249 grammi di caviale, come indicato da etichette non riutilizzabili applicate su ciascun contenitore primario;

b) i contenitori primari di contenuto inferiore a 250 grammi di caviale, come indicato da etichette non riutilizzabili applicate sui contenitori secondari, compresa una descrizione del contenuto.

Articolo 36

1. Agli effetti dell'articolo 34, paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli uccelli nati ed allevati in cattività sono marcati nei modi previsti dal paragrafo 5 oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non può applicarsi a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali della specie, con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784:1996 (E) e 11785:1996 (E);

b) i vertebrati vivi, ad esclusione degli uccelli nati e allevati in cattività, sono marcati con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784:1996 (E) e 11785:1996 (E) oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non è appropriato a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali degli esemplari o della specie, mediante anelli, nastri, targhette, tatuaggi e mezzi simili numerati individualmente, oppure sono resi identificabili mediante qualsiasi altro mezzo adeguato.

2. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano qualora il competente organo di gestione abbia accertato che le caratteristiche fisiche degli esemplari interessati non consentono, al momento del rilascio del certificato, l'innocua applicazione di un metodo di marcatura. In tal caso, il suddetto organo annota la circostanza nella casella 20 del certificato ovvero, se può essere applicato senza pericolo un metodo di marcatura in un momento successivo, vi annota le istruzioni che ritiene appropriate.

3. Gli esemplari contrassegnati con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784:1996 (E) e 11785:1996 (E) prima del 1o gennaio 2002, oppure con uno dei metodi di cui al paragrafo 1 prima del 1o giugno 1997, ovvero in ottemperanza alle disposizioni del paragrafo 4 prima della loro introduzione nella Comunità, si reputano marcati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

4. Gli esemplari di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 35 sono marcati in conformità del metodo approvato o raccomandato dalla conferenza delle parti della convenzione per gli esemplari interessati.

5. Gli uccelli nati ed allevati in cattività sono marcati mediante inanellatura della zampa recante una marcatura individuale, cioè mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non sia stato temprato in nessun modo, di diametro tale da non poter essere tolto dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata dopo esservi stata applicata nei primi giorni di vita dell'animale e che sia stato fabbricato industrialmente a tale scopo.

Articolo 37

Qualora nel territorio della Comunità la marcatura di animali vivi richieda l'applicazione di un contrassegno, targhetta, nastro, anello o altro dispositivo, la marcatura di parte del corpo dell'animale ovvero l'impianto di radiosegnalatori a microcircuito, essa viene eseguita tenendo nella dovuta considerazione la cura, il benessere e il comportamento naturale degli esemplari.

Articolo 38

1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono i metodi di marcatura approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri in conformità dell'articolo 36.

2. Le informazioni complete contenute in una marcatura sono riportate su ogni licenza e certificato relativi all'esemplare, qualora tale documento sia richiesto dal presente regolamento.

CAPO VII

RAPPORTI E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE

Articolo 39

1. Gli Stati membri raccolgono i dati relativi alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni e riesportazioni dalla Comunità che abbiano avuto luogo sulla base di licenze e di certificati rilasciati dai rispettivi organi di gestione, indipendentemente dal luogo effettivo di introduzione o di esportazione o riesportazione. A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alle specie di cui agli allegati A, B e C del medesimo con riferimento ad un anno civile, prima del 15 giugno dell'anno successivo, in forma computerizzata e nell'osservanza degli "Orientamenti per la preparazione e la presentazione dei rapporti annuali CITES" emanati dal segretariato della convenzione. I rapporti includono le informazioni relative alle spedizioni sequestrate e confiscate.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono presentate nelle due parti distinte seguenti:

a) la prima, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni degli esemplari di specie indicate nelle appendici della convenzione;

b) la seconda, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni di esemplari delle altre specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e all'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato D.

3. In relazione alle importazioni di animali vivi, gli Stati membri conservano, nella misura del possibile, le registrazioni delle percentuali degli esemplari di specie iscritte negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 che risultano morti al momento della loro introduzione nella Comunità.

4. Per ciascun anno civile, le registrazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate alla Commissione, suddivise per ciascuna specie e per paese di esportazione o riesportazione, prima del 15 giugno dell'anno successivo.

5. Nelle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97 devono specificarsi le misure legislative, regolamentari e amministrative emanate per l'attuazione e l'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

Articolo 40

1. Ai fini delle modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, previste all'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative a quanto segue:

a) allo status biologico e commerciale;

b) alle utilizzazioni cui sono destinati gli esemplari;

c) ai metodi di controllo degli esemplari in commercio.

2. La Commissione consulta il gruppo di consulenza scientifica in merito ai progetti di modificazione degli allegati B o D del regolamento (CE) n. 338/97 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), o paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento, prima di sottoporli al comitato.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

1. Dal momento in cui viene decisa una restrizione a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 e fino alla data della sua revoca, gli Stati membri rigettano le domande di licenza d'importazione di esemplari esportati dai paesi di origine interessati.

2. In deroga al paragrafo 1, una licenza di importazione può ugualmente essere rilasciata nel caso seguente:

a) la domanda di licenza di importazione è stata presentata anteriormente all'introduzione della restrizione; e

b) l'organo competente dello Stato membro ha accertato l'esistenza di un contratto o di un ordine in forza del quale sia già stato eseguito il pagamento o gli esemplari siano già stati spediti.

3. La durata massima di validità delle licenze d'importazione rilasciate in forza delle deroghe di cui al paragrafo 2 è di un mese.

4. Salvo specifica decisione contraria, le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nei casi seguenti:

a) esemplari nati ed allevati in cattività o riprodotti artificialmente secondo gli articoli 24, 25 e 26;

b) esemplari importati ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) o g), del regolamento (CE) n. 338/97;

c) esemplari vivi o morti che fanno parte degli oggetti domestici di persone che arrivano nella Comunità per risiedervi.

Articolo 42

Il regolamento (CE) n. 939/97 è abrogato.

Articolo 43

1. I certificati rilasciati a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3626/82 e dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione(6) possono continuare ad essere utilizzati ai fini previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b), c) e d), e paragrafo 4, secondo e terzo comma, nonché dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e da d) ad h), del regolamento (CE) n. 338/97.

2. Le deroghe ai divieti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 restano in vigore fino all'ultimo giorno di validità, ove specificato.

3. Gli stati membri possono rilasciare certificati nella forma indicata all'allegato III del regolamento (CE) n. 939/97 per un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 44

Gli Stati membri notificano alla Commissione e al segretariato della convenzione le disposizioni per l'esecuzione del presente regolamento, nonché tutti i provvedimenti e strumenti giuridici adottati per la sua effettiva applicazione. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 45

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto del 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2) GU L 209 del 2.8.2001, pag. 14.

(3) GU L 140 del 30.5.1997, pag. 9.

(4) GU L 145 del 15.5.1998, pag. 3.

(5) GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1.

(6) GU L 344 del 7.12.1983, pag. 1.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

ETICHETTA PREVISTA ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4, E ALL'ARTICOLO 22

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ALLEGATO V

CODICI E UNITÀ DI MISURA DA UTILIZZARE NELLE LICENZE E NEI CERTIFICATI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, LETTERA a) E b) PER LA DESCRIZIONE DEGLI ESEMPLARI

>SPAZIO PER TABELLA>

Simbologia delle unità di misura (possono essere utilizzate unità di misura non metriche equivalenti)

g= grammi

kg= chilogrammi

l= litri

cm3= centimetri cubi

ml= millilitri

m= metri

m2= metri quadrati

m3= metri cubi

n.= numero di esemplari

ALLEGATO VI

OPERE DI RIFERIMENTO PER L'INDICAZIONE DEI NOMI DELLE SPECIE NELLE LICENZE E NEI CERTIFICATI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, LETTERA c)

a) Mammal species of the world: A taxonomic and geographic reference, seconda edizione, (pubblicato da D.E. Wilson and D.M. Reeder, 1993, Smithsonian Institute Press) per la nomenclatura dei mammiferi, eccetto per il genere Balaenoptera in Rice, D.W., 1998: Marine mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i-ix, 1-231; The Society for Marine Mammals;

b) A reference List of the birds of the world (J.J. Morony, W.J. Bock and J. Farrand Jr., 1975, American Museum of Natural History) per i nomi degli ordini e delle famiglie di uccelli;

c) Distribution and taxonomy of birds of the world (C.G. Sibley e B.L. Monroe Jr., 1990, Yale University Press) e A supplement to Distribution and taxonomy of birds of the world (Sibley and Monroe, 1993; Yale University Press) per i nomi dei generi e delle specie di uccelli;

d) Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen [Wermuth, H. and R. Mertens, 1996 (reprint), i-xxvi, 1-506, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN 3-437-35048-X] per i nomi di coccodrilli, testudinati e tuatara, e A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., 1992: i-xiii, 1-363, privately printed, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana 47374, United States of America, ISBN 0-9617431-0-5) per la distribuzione dei testudinati;

e) Herpetology (F. H. Pough, R. M. Andrews, J. E. Cadle, M. L. Crump, A. H. Savitzky and K. D. Wells, 1998, i-xi, 1-577) per la delimitazione delle famiglie nell'ambito dei Sauria;

f) Chamaeleonidae (C.J. J. Klaver and W. Böhme, 1997. Das Tierreich 112: i-xv, 1-85; Walter de Gruyter, Berlin, New York, ISBN 3-11-015187-1) per i nomi della specie di tutti i camaleonti;

g) Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina - Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa, 1993 (Cei, José M. In Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali), Lizards of Brazilian Amazonia (Avila Pires, T.C.S., 1995, Zool. Verh. 299: 1-706, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, ISBN 90-73239-40-0); A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from Central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus [Colli, G.R., A.K. Péres and H.J. da Cunha, 1998, Herpetologica 54 (4): 477-492]; e A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from Central Brazil (Manzani, P.R. and A.S. Abe, 1997, Boletim do Museu Nacional. Nov. Ser. Zool. 382: 1-10) per i nomi delle specie del genere Tupinambis;

h) Snake species of the world: A taxonomic and geographic reference: Volume 1 (Campbell, McDiamid and Touré, 1997), pubblicato con il patrocinio della Lega degli erpetologi, per la nomenclatura dei serpenti, ad eccezione dei seguenti casi: per i serpenti boidi del Madagascar si continuino ad utilizzare i seguenti nomi: Acrantophis dumerilii Jan, 1860, Acrantophis madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844) e Sanzinia madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844); nei generi, Calabaria, Charina e Lichanura, si continuino ad usare i seguenti nomi: Calabaria reinhardtii (Schlegel, 1848), Charina bottae (Blainville, 1935) e Lichanura trivirgata (Cope, 1861); per quanto riguarda le sottospecie di Python molurus, sono riconosciute due sottospecie: P. m. molurus (Linnaeus, 1758) e P. m. bivittatus Kuhl, 1820;

i) Amphibian species of the world: A taxonomic and geographic reference (D.R. Frost, 1985, Allen Press and The Association of Systematics Collections) e Amphibian species of the world: Additions and corrections (W.E. Duellman, 1993, University of Kansas) per la nomenclatura degli anfibi; e A review of the genus Mantella (Anura, Ranidae, Mantellinae): taxonomy, distribution and conservation of Malagasy poison frogs, [Vences, M., F. Glaw and W. Böhme, 1999; Alytes 17(1-2): 3-72] per il genere Mantella;

j) Catalog of Fishes. (Eschmeier, W. N., 1998, Vol. 1. Introductory materials. Species of Fishes A-L: 1-958. Vol. 2. Species of Fishes M-Z: 959-1820. Vol. 3. Genera of Fishes. Species and genera in a classification. Literature cited. Appendices: 1821-2905. California Academy of Sciences, ISBN 0-940228-47-5) per la tasssonomia e i nomi di tutti i pesci;

k) Per il genere Brachypelma si usi la seguente nomenclatura:

Brachypelma albopilosum Valerio, 1980

Brachypelma angustum Valerio, 1980

Brachypelma auratum Schmidt, 1992

Brachypelma aureoceps (Chamberlin, 1917)

Brachypelma baumgarteni Smith, 1993

Brachypelma boehmei Schmidt & Klaas, 1994

Brachypelma embrithes (Chamberlin & Ivie, 1936)

Brachypelma emilia (White, 1856)

Brachypelma epicureanum (Chamberlin, 1925)

Brachypelma fossorium Valerio, 1980

Brachypelma mesomelas (Pickard-Cambridge, 1892)

Brachypelma sabulosum (Pickard-Cambridge, 1897)

Brachypelma smithi (Pickard-Cambridge, 1897) (comprende i sinonimi Brachypelma annitha e Brachypelma harmorii)

Brachypelma vagans (Ausserer, 1875)

l) The Plant book, reprinted edition, (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press) per i nomi generici di tutte le piante CITES, qualora non sostituiti da elenchi standard adottati dalla Conferenza delle Parti, come indicato di seguito alle lettere da n) a r);

m) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition (J.C. Willis, revised by H.K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) per i sinonimi generici non citati in The Plant Book, qualora non sostituiti da elenchi standard adottati dalla Conferenza delle Parti, come indicato di seguito alle lettere da m) a q);

n) A World List of Cycads (D.W. Stevenson, R. Osborne and K.D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) e relativi aggiornamenti approvati dal comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie di Cycadaceae, Stangeriaceae e Zamiaceae;

o) The Bulb Checklist (1997, redatta da: Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) e relativi aggiornamenti approvati dal comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie di Cyclamen (Primulaceae) e Galanthus e Sternbergia (Liliaceae);

p) The CITES checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae) (1997, pubblicata dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura) e relativi aggiornamenti approvati dal comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie di euphorbie succulente;

q) CITES Cactaceae checklist, seconda edizione (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) e suoi aggiornamenti approvati dal comitato per la nomenclatura, come guida di riferimento per i nomi delle specie delle Cactaceae;

r) CITES orchid checklist, (compilata dalla the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) e relativi aggiornamenti approvati dal comitato per la nomenclatura, come guida di riferimento per i nomi delle specie di Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione e Sophronitis (Volume I, 1995) e Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula e Encyclia (Volume 2, 1997).

ALLEGATO VII

1. Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare lo scopo della transazione (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera d)

B= Allevamento in cattività o riproduzione artificiale

E= Didattico

G= Giardini botanici

H= Trofei di caccia

L= Esecuzione

M= Ricerca biomedica

N= Reintroduzione o introduzione nell'ambiente selvatico

P= Personale

Q= Circhi e mostre itineranti

S= Scientifico

T= Commerciale

Z= Zoo

2. Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare l'origine degli esemplari (articolo 4, paragrafo 3, lettera e)

W= Esemplari prelevati dall'ambiente naturale

R= Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)

D= animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo III del regolamento (CE) n. 1808/2001, nonché parti o prodotti da essi derivati

A= piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo III del regolamento (CE) n. 1808/2001, nonché parti o prodotti da essi derivati

C= animali dell'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo III del regolamento (CE) n. 1808/2001, nonché parti o prodotti da essi derivati

F= Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo III del regolamento (CE) n. 1808/2001, nonché parti o prodotti da essi derivati

I= Esemplari confiscati o sequestrati(1)

O= Esemplari pre-convenzione(1)

U= Origine sconosciuta (deve essere motivata)

(1) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

ALLEGATO VIII

SPECIE ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 32, LETTERA A

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata