32001R1619

Regolamento (CE) n. 1619/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele e alle pere e che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 09/08/2001 pag. 0003 - 0016


Regolamento (CE) n. 1619/2001 della Commissione

del 6 agosto 2001

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele e alle pere e che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le mele e le pere figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola e che modifica il regolamento n. 58 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 730/1999(4), è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica.

(2) Per motivi di chiarezza, è opportuno rendere autonoma, rispetto agli altri prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 920/89, la normativa concernente le mele e le pere. Occorre pertanto procedere ad una rifusione del testo di tale normativa e sopprimere l'allegato III del regolamento (CE) n. 920/89. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per le mele e le pere dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

(3) L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

(4) Le norme si applicano a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione. I prodotti della categoria "Extra" devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della diminuzione dello stato di freschezza e di turgore.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile ai seguenti prodotti figura nell'allegato:

- mele di cui al codice NC ex 0808 10,

- pere di cui al codice NC ex 0808 20.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

- per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria "Extra", lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 920/89 è così modificato:

1) all'articolo 1, primo comma, il terzo trattino è soppresso;

2) l'allegato III è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

(3) GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 19.

(4) GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 14.

ALLEGATO

NORMA PER LE MELE E LE PERE

I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica alle mele e alle pere delle varietà (cultivar) derivate da Malus domestica Borkh e da Pyrus communis L. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le mele e le pere destinate alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le mele e le pere devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le mele e le pere devono essere:

- intere,

- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,

- praticamente prive di parassiti,

- praticamente esenti da attacchi parassitari,

- prive di umidità esterna anormale,

- prive di odore e/o sapore estranei.

Inoltre, esse devono essere state raccolte con cura.

Lo sviluppo e il grado di maturazione delle mele e delle pere devono essere tali da consentire alla frutta:

- di proseguire il processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali(1),

- di sopportare il trasporto e le operazioni connesse e

- di arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B. Classificazione

Le mele e le pere sono classificate nelle tre categorie seguenti.

i) Categoria "Extra"

Le mele e le pere di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono avere la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà(2) e conservare intatto il peduncolo.

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

Le pere non possono essere grumose.

ii) Categoria I

Le mele e le pere di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà(3).

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento.

Alcuni frutti possono presentare i seguenti lievi difetti, che non possono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione del prodotto nell'imballaggio:

- un lieve difetto di forma,

- un lieve difetto di sviluppo,

- un lieve difetto di colorazione,

- lievi difetti della buccia non superiori a:

- 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

- 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia inaequalis), che non devono occupare una superficie superiore a 0,25 cm2,

- 1 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che non devono essere decolorate.

Per le mele, il peduncolo può mancare, purché la rottura sia netta e la buccia adiacente non risulti lesionata. Per le pere, il peduncolo può essere leggermente danneggiato.

Le pere non possono essere grumose.

iii) Categoria II

Questa categoria comprende le mele e le pere che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite(4).

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma,

- difetti di sviluppo,

- difetti di colorazione,

- difetti della buccia non superiori a:

- 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

- 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, comprese le ammaccature lievemente decolorate, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia inaequalis) che non devono occupare una superficie superiore a 1 cm2.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto o dal peso. In questo caso, tuttavia, il peso minimo fissato deve essere tale che tutti i frutti presentino, secondo i casi, il diametro minimo indicato nella tabella che segue.

Per tutte le categorie è richiesto un diametro minimo secondo lo schema seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

A titolo eccezionale, non sarà richiesto alcun calibro minimo per le spedizioni di pere estive di cui all'elenco dell'appendice alla presente norma, effettuate dal 10 giugno al 31 luglio di ogni anno.

Per garantire un calibro omogeneo in ciascun imballaggio, la differenza di diametro tra i frutti di uno stesso imballaggio è limitata a:

- 5 mm per i frutti della categoria Extra e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati(5),

- 10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o in preimballaggi(6).

Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa nell'imballaggio o in preimballaggi non è prevista alcuna regola di omogeneità del calibro.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per ogni imballaggio.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria "Extra"

Il 5 % in numero o in peso di mele o pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii) Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di mele o pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Tuttavia, tale tolleranza non si applica alle pere prive di peduncolo.

iii) Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di mele e pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume, da ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

Nel quadro di questa tolleranza, può essere ammesso al massimo il 2 % in numero o in peso di frutti che presentino i seguenti difetti:

- importante manifestazione di malattia legnosa o vetrosa,

- leggere lesioni o screpolature non cicatrizzate,

- leggerissime tracce di marciume,

- presenza di parassiti interni e/o alterazioni della polpa dovute a parassiti.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie:

a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, il 10 % in numero o in peso di frutti rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sull'imballaggio, con una variazione massima di 5 mm al di sotto del minimo per i frutti classificati nel più piccolo calibro ammesso;

b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, il 10 % in numero o in peso di frutti che non raggiungono il calibro minimo previsto, con una variazione massima di 5 mm al di sotto di questo calibro.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto mele e pere della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria "Extra", è richiesta l'omogeneità di colorazione.

Per quanto riguarda i piccoli imballaggi, destinati alla vendita al consumatore, di mele di peso netto non superiore a 3 kg, non è richiesta omogeneità di varietà. Nel caso della commercializzazione di diverse varietà di mele nello stesso imballaggio non è richiesta omogeneità di origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento

Le mele e le pere devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne del prodotto. L'impiego di materiali, in particolare di carta o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C. Presentazione

I frutti della categoria "Extra" devono essere imballati in strati ordinati.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti.

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), accanto a tale codice deve essere indicata la dicitura "imballatore" e/o "speditore" (o un'abbreviazione equivalente).

B. Natura del prodotto

- "Mele" o "Pere", se il contenuto non è visibile dall'esterno,

- denominazione della o, se del caso, delle varietà.

C. Origine del prodotto

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. Nel caso menzionato al punto V.A, terzo comma, ossia quando mele di varietà e di origini differenti sono presentate in un unico imballaggio destinato alla vendita al consumatore, il paese d'origine di ciascuna delle varietà interessate deve essere indicato.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria,

- calibro oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi.

Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso:

a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dai diametri minimo e massimo;

b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo del frutto più piccolo nell'imballaggio seguito dall'indicazione "e più" o "e +" oppure, se del caso, dal diametro del frutto più grosso dell'imballaggio.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

(1) A motivo delle caratteristiche varietali della varietà Fuji per quanto riguarda la maturazione alla raccolta, è ammessa la vitrescenza radiale purché sia limitata alla fascia fibrovascolare del frutto.

(2) I criteri di colorazione e di rugginosità per le mele, nonché un elenco non esaustivo delle varietà per cui valgono tali criteri, figurano in appendice alla presente norma.

(3) I criteri di colorazione e di rugginosità per le mele, nonché un elenco non esaustivo delle varietà per cui valgono tali criteri, figurano in appendice alla presente norma.

(4) I criteri di colorazione e di rugginosità per le mele, nonché un elenco non esaustivo delle varietà per cui valgono tali criteri, figurano in appendice alla presente norma.

(5) Tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 10 mm.

(6) Tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 20 mm.

APPENDICE

1. CRITERI DI COLORAZIONE PER LE MELE

Secondo la colorazione, le varietà di mele possono essere classificate in quattro gruppi:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. CRITERI DI RUGGINOSITÀ PER LE MELE

Secondo la rugginosità, le varietà di mele possono essere classificate in due gruppi:

Gruppo R: varietà di mele per le quali la rugginosità è una caratteristica varietale della buccia e non costituisce un difetto se è conforme all'aspetto varietale tipico.

Per le varietà diverse da quelle del gruppo R, la rugginosità è ammessa entro i limiti seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. CRITERI DI CALIBRO PER LE MELE E LE PERE

Secondo il calibro, le varietà di mele e pere possono essere classificate in tre gruppi:

Gruppo GF: varietà di mele e pere a frutto grosso di cui al secondo comma del titolo III della norma per le mele e le pere.

Gruppo PE: varietà di pere estive di cui al terzo comma del titolo III della norma per le mele e le pere.

Altre varietà.

4. ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE VARIETÀ DI MELE CLASSIFICATE SECONDO I CRITERI DELLA COLORAZIONE, DELLA RUGGINOSITÀ E DEL CALIBRO

>SPAZIO PER TABELLA>

5. ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE VARIETÀ DI PERE CLASSIFICATE SECONDO IL CALIBRO

>SPAZIO PER TABELLA>