32001R1452

Regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 21/07/2001 pag. 0011 - 0025


Regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio

del 28 giugno 2001

recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio, con decisione 89/687/CEE(2), ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a consentire loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dei DOM e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggetti, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

(2) La situazione geografica eccezionale dei DOM, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e all'ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori dei DOM vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali, la cui produzione nei DOM essenzialmente non è possibile né può essere prevista su vasta scala, per cui i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dei DOM a partire dalla produzione locale e al fine di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità dei DOM, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

(3) A tal fine, in deroga all'articolo 23 del trattato, occorre esentare le importazioni di prodotti in causa provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili.

(4) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nei DOM e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, salvaguardando al contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari nei DOM. Tali aiuti tengono conto dei costi supplementari di trasporto verso i DOM e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

(5) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento dei DOM, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la rispedizione o la riesportazione di questi prodotti a partire dai DOM. Il divieto non si applica tuttavia ai flussi di scambi tra i DOM. In caso di trasformazione, a determinate condizioni, tale divieto non si applica neanche alle esportazioni effettuate verso i paesi terzi per favorire un commercio regionale, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità.

(6) I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento dovrebbero ripercuotersi a livello dei costi di produzione fino allo stadio dell'utilizzatore finale. Essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

(7) In Guiana, tenuto conto dei recenti sviluppi dell'agricoltura, il regolamento (CEE) n. 3763/91(3) ha introdotto una misura destinata a potenziare la coltivazione del riso. Tale misura scadeva al termine della campagna di commercializzazione 1996 e, poiché lo Stato membro interessato non ha presentato alcuna domanda di proroga, la misura stessa è stata abrogata. È inoltre in vigore una misura destinata allo smercio e alla commercializzazione di una parte della produzione locale in Guadalupa, in Martinica e nel resto della Comunità. Poiché la produzione locale non può essere consumata interamente nella regione e le disponibilità e le possibilità di magazzinaggio in loco risultano assai ridotte, occorre proseguire questa misura di vitale importanza per l'equilibrio della filiera locale, alle stesse condizioni previste nell'attuale normativa.

(8) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire al fabbisogno locale dei DOM. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali, la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione e, se necessario, tramite la possibilità d'importare dai paesi terzi bovini maschi destinati all'ingrasso a determinate condizioni, occorre inoltre derogare all'applicazione delle condizioni d'importazione degli animali e dei prodotti di origine animale.

(9) È opportuno ovviare alle gravi carenze constatate nell'approvvigionamento del mercato dei DOM per quanto riguarda i prodotti lattieri freschi, che al momento dipende prevalentemente da prodotti importati. Tale obiettivo può' essere realizzato proseguendo l'aiuto allo sviluppo della produzione di latte di vacca, limitatamente al fabbisogno di consumo locale, valutato periodicamente nel quadro di un bilancio, ed inoltre non applicando il regime di prelievi supplementari a carico dei produttori di latte vaccino, previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92(4). In effetti le cattive condizioni di approvvigionamento peculiari di queste regioni ultraperiferiche, completamente diverse da quelle prevalenti nel resto della Comunità, giustificano tale deroga, unitamente all'esigenza di incentivare la produzione locale.

(10) Un contributo comunitario al finanziamento di programmi regionali a favore delle attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali dei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari in Martinica e nella Riunione è stato istituito a titolo transitorio per il periodo 1996-2000. Per i settori in causa, i tassi di copertura del fabbisogno locale risultano ancora poco elevati. La capacità delle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, condiziona la capacità di mobilitare in maniera efficace il sostegno comunitario. Occorre proseguire a titolo temporaneo questo sostegno, per garantire il rafforzamento della produzione di un settore moderno e di qualità. La stessa disposizione viene estesa alla Guiana e alla Guadalupa, a condizione che vengano create organizzazioni interprofessionali locali.

(11) Nel settore ortofrutticolo e in quello delle piante e dei fiori, al fine di incrementare la produttività delle aziende e migliorare la qualità dei prodotti, strutturare le filiere, promuovere i prodotti trasformati locali e salvaguardare talune produzioni tradizionali (vaniglia, oli essenziali...) sono state introdotte misure a favore della commercializzazione locale dei suddetti prodotti, della loro trasformazione e della loro commercializzazione esterna. Poiché tali misure hanno permesso di cominciare a rafforzare la competitività della produzione locale rispetto alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione e di consolidare la valorizzazione di questi prodotti nel resto della Comunità, gli sforzi in questo senso devono essere pertanto proseguiti.

(12) Il regolamento (CEE) n. 525/77(5) ha istituito un regime di aiuti alla produzione di conserve di ananassi che si applica esclusivamente in Martinica. Tenuto conto delle specificità del regime e della regione di produzione, per motivi di armonizzazione legislativa e amministrativa è opportuno integrarlo nel presente regolamento e abrogare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 525/77. La sopravvivenza della filiera degli ananassi può essere garantita solo tramite la mobilitazione di tutti gli operatori interessati. La coltivazione di ananassi è un'attività particolarmente importante per la Martinica in termini economici e sociali. La produzione ha costi elevati e i prodotti derivanti dalla trasformazione risentono della concorrenza dei paesi terzi. Occorre continuare a sostenere l'attività di trasformazione, provvedere alla sopravvivenza delle piccole aziende, garantire l'approvvigionamento degli impianti industriali e rafforzare il ruolo delle organizzazioni di produttori, consentendo nel contempo a medio termine l'orientamento della produzione verso una maggiore valorizzazione e, se del caso, verso il mercato del prodotto fresco.

(13) Il settore della canna da zucchero è essenziale per l'economia dei DOM. Gli svantaggi di questi ultimi rimangono considerevoli (lontananza, insularità, ultraperifericità, rilievi aspri e montuosi, dimensioni ridotte e dispersione delle aziende agricole, numero di industrie limitato, costo elevato del trasporto locale, condizioni di accesso difficili in termini di infrastrutture stradali...) e comportano costi supplementari. Esistono inoltre svantaggi specifici rispetto alla produzione continentale delle barbabietole, in particolare per quanto concerne la raccolta delle canne. Per garantire il normale sviluppo del settore ed ovviare a queste difficoltà devono essere adottate misure volte a compensare parzialmente i costi supplementari per quanto concerne il trasporto delle canne dai campi ai centri di raccolta.

(14) Il rum costituisce un prodotto della massima importanza economica i cui sbocchi commerciali risultano essenziali per i DOM. La progressiva soppressione di taluni vantaggi attualmente concessi a questa produzione avrebbe gravi ripercussioni sul reddito dei produttori interessati. Occorre in particolare proseguire le misure di sostegno a favore della coltivazione della canna e della sua trasformazione diretta in rum agricolo e in sciroppo di zucchero in quanto esse contribuiscono ad assicurare la continuità delle consegne di canna alle distillerie, che possono in tal modo prevedere e razionalizzare gli investimenti destinati agli strumenti di produzione, incidono sulla remunerazione del coltivatore e lo incitano a migliorare il proprio apparato di produzione per garantire un'alta resa e una buona qualità delle canne consegnate.

(15) Occorre incoraggiare i produttori agricoli dei DOM a fornire prodotti di qualità e favorirne la commercializzazione; a questo proposito, può essere utile l'uso del simbolo grafico istituito dalla Commissione.

(16) La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole dei DOM incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati. Occorre pertanto introdurre programmi di lotta, anche mediante metodi biologici, contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei suddetti programmi.

(17) Il regolamento (CE) n. 1257/1999(6) definisce le misure di sviluppo rurale che possono beneficiare di un sostegno comunitario e le condizioni per ottenere tale sostegno.

(18) Il presente regolamento è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità dei DOM e a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei loro prodotti agricoli.

(19) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei DOM presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

(20) Quanto al sostegno al settore forestale, l'articolo 29, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 ne limita la concessione alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. La maggioranza delle foreste e delle superfici boschive situate sul territorio dei DOM appartiene ad autorità pubbliche diverse dai comuni. Occorre pertanto rendere più flessibili le condizioni previste in detto articolo.

(21) La partecipazione finanziaria della Comunità a tre delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 può raggiungere, nelle regioni ultraperiferiche, l'85 % del costo totale ammissibile. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali, quarta misura di accompagnamento, è invece limitata al 75 % nelle zone dell'obiettivo 1, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999. Data l'importanza attribuita all'agroambiente nel quadro dello sviluppo rurale, occorre armonizzare il tasso di partecipazione finanziaria della comunità per tutte le misure di accompagnamento nelle regioni ultraperiferiche.

(22) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999(7), ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1o gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione.

(23) Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola dei DOM, connesse alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da pochi prodotti.

(24) Va prevista la possibilità di adottare misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime previsto dal regolamento (CEE) 3763/91 e dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 525/77 al nuovo regime previsto dal presente regolamento e far sì che non vi sia discontinuità in caso di proroga delle misure esistenti.

(25) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza, all'ultraperifericità e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).

TITOLO I

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 2

1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nei DOM.

2. Un bilancio previsionale quantifica il fabbisogno annuo di approvvigionamento dei prodotti elencati nell'allegato I. La valutazione delle necessità delle industrie di trasformazione o di condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale, esportati, a determinate condizioni, verso i paesi terzi o tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

Articolo 3

1. Non si applica alcun dazio doganale all'importazione diretta nei DOM dei prodotti compresi nel regime specifico di approvvigionamento, originari dei paesi terzi limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.

2. Per soddisfare, sul piano qualitativo e quantitativo nonché sotto il profilo dei prezzi, le necessità accertate a norma dell'articolo 2, provvedendo nel contempo a preservare la parte degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità, è concesso un aiuto per l'approvvigionamento dei DOM in prodotti comunitari detenuti nei pubblici ammassi, in applicazione di misure d'intervento, o disponibili sul mercato comunitario.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto dei costi supplementari di trasporto verso i mercati dei DOM e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

3. Il regime specifico di approvvigionamento si applica tenendo conto, in particolare:

- delle necessità specifiche dei DOM e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei rispettivi requisiti qualitativi,

- dei flussi di scambio con il resto della Comunità,

- e delle implicazioni economiche degli aiuti previsti.

4. Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva, fino allo stadio dell'utilizzatore finale, del vantaggio economico risultante dall'esenzione dal dazio d'importazione, ovvero dall'aiuto comunitario, in caso di approvvigionamento a partire dal resto della Comunità.

5. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non possono essere riesportati verso i paesi terzi, né rispediti verso il resto della Comunità. Il divieto di cui al presente paragrafo non si applica ai flussi di scambio tra i DOM.

In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nei DOM, tale divieto non è applicabile alle esportazioni verso i paesi terzi né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

6. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:

- la determinazione degli aiuti per l'approvvigionamento a partire dalla Comunità,

- le disposizioni atte ad assicurare che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale,

- ove necessario, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o di consegna.

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, in funzione dell'evolversi delle necessità dei DOM.

Articolo 4

Nei limiti di un quantitativo annuo di 8000 tonnellate, il prelievo fissato a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1766/92(9) non è applicato all'importazione nella Riunione di crusche di frumento del codice NC 2302 30 originarie degli Stati ACP.

TITOLO II

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI LOCALI

CAPITOLO I

RISO

Articolo 5

1. Un aiuto comunitario è concesso, entro il limite di un volume annuo di 12000 t di equivalente riso lavorato, per il riso raccolto in Guiana che forma oggetto di contratti di campagna ai fini dello smercio e della commercializzazione in Guadalupa e in Martinica, nonché nel resto della Comunità. Per lo smercio e la commercializzazione nel resto della Comunità, l'aiuto è versato sino al raggiungimento di un volume massimo di 4000 tonnellate.

I contratti sono stipulati tra i produttori della Guiana, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite secondo il caso in Guadalupa, in Martinica o nel resto della Comunità, dall'altro.

L'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione commercializzata venduta in Guadalupa, in Martinica o nel resto della Comunità, per una merce resa al primo porto di sbarco. Tale percentuale è portata al 13 % quando il contraente per i produttori è un'associazione o un'unione di produttori.

L'aiuto è versato all'acquirente che commercializza i prodotti nel quadro dei contratti di campagna.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Secondo la medesima procedura, la Commissione può rivedere il limite di volume annuo di 12000 tonnellate di cui al paragrafo 1, primo comma.

CAPITOLO II

ALLEVAMENTO E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Articolo 6

1. Nel settore dell'allevamento sono concessi aiuti per la fornitura ai DOM di animali di razze pure o di razze commerciali e dei prodotti originari della Comunità.

2. Le condizioni per poter beneficiare degli aiuti sono fissate tenendo conto, in particolare, delle necessità di approvvigionamento dei DOM per l'avvio delle filiere e il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, nonché in funzione delle razze più adeguate alle condizioni locali. Gli aiuti sono erogati per la consegna di merci che soddisfano i requisiti della normativa comunitaria.

3. Gli aiuti sono fissati tenendo conto dei seguenti elementi:

- le condizioni ed in particolare i costi di approvvigionamento per i DOM, determinati dalla loro posizione geografica,

- i prezzi delle merci sul mercato comunitario e sul mercato mondiale,

- l'eventuale franchigia dai dazi all'importazione in provenienza dai paesi terzi,

- le implicazioni economiche degli aiuti previsti.

4. L'articolo 3, paragrafi 4 e 5 si applica alle merci che beneficiano degli aiuti concessi a titolo del paragrafo 1 del presente articolo.

5. L'elenco dei prodotti e gli importi degli aiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare lo sviluppo della produzione di carni locali, ed entro il limite previsto all'articolo 9, è ammessa l'importazione, in esenzione dai dazi doganali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1254/1999(10), ai fini d'ingrasso sul posto, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nei DOM.

L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, si applica agli animali che beneficiano dell'esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo.

2. I quantitativi di animali che beneficiano dell'esenzione di cui al paragrafo 1 sono determinati allorché la necessità d'importare è giustificata, tenendo conto dello sviluppo della produzione locale. Tali quantitativi, così come le modalità di applicazione del presente articolo, comprendenti in particolare la durata minima del periodo d'ingrasso, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Tali animali sono destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno un 50 % di animali da ingrasso di origine locale.

Articolo 8

Nella direttiva 72/462/CEE(11), è inserito il seguente articolo: "Articolo 31bis

Fatto salvo l'articolo 13 della direttiva 91/496/CEE(12) e l'articolo 18 della direttiva 97/78/CE(13), la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 29 della presente direttiva, derogare alle disposizioni per quanto concerne le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare.

All'atto dell'adozione delle decisioni di cui al primo comma, le norme applicabili dopo l'importazione sono fissate secondo la medesima procedura."

Articolo 9

1. Gli aiuti di cui al secondo comma, lettere a) e b) sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dei DOM valutato nel quadro di un bilancio periodico.

Il bilancio è stabilito prendendo altresì in considerazione gli animali forniti in applicazione degli articoli 6 e 7.

a) Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 50 EUR per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.

b) Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è di 25 EUR per capo di bestiame.

2. Le disposizioni relative:

a) al massimale regionale, stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 per quanto riguarda il premio speciale;

b) al massimale individuale di animali detenuti nell'azienda, stabilito all'articolo 6 del suddetto regolamento (CE) n. 1254/1999, per il premio di base a favore delle vacche nutrici;

c) al massimale nazionale, stabilito all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 per quanto riguarda il premio di base alla macellazione;

d) al coefficiente di densità per gli animali detenuti nell'azienda, stabilito all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999,

non si applicano nei DOM per quanto riguarda il premio speciale, il premio di base a favore delle vacche nutrici, il premio di base alla macellazione e i premi integrativi previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo.

3. I premi di base e i premi integrativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concessi ogni anno entro i limiti rispettivamente di 10000 bovini maschi, 35000 vacche nutrici e 20000 animali macellati.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Esse comprendono la definizione dei bilanci di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché le eventuali revisioni in base all'evolversi del fabbisogno e:

a) per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi, prevedono:

- il "congelamento", all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio speciale nei DOM per l'anno 1994,

- la concessione dei premi di base entro il limite di novanta animali per fascia d'età, per anno civile e per azienda;

b) per quanto riguarda il premio per le vacche nutrici, tali modalità:

- prevedono le disposizioni per garantire, nei necessari limiti, i diritti dei produttori a cui è stato concesso un premio in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999,

- possono prevedere la creazione di una riserva specifica per i DOM e condizioni particolari di assegnazione o di riassegnazione dei diritti, tenuto conto degli obiettivi perseguiti nel settore dell'allevamento; il volume di tale riserva è fissato in funzione del massimale di cui al paragrafo 3 e del numero di premi concessi per l'anno 1994;

c) per quanto riguarda il premio alla macellazione, esse prevedono:

- il "congelamento", all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2342/1999(14), del numero di animali per i quali il premio alla macellazione è stato concesso per l'anno 2000.

Le modalità di applicazione possono comportare condizioni supplementari per la concessione dei premi integrativi.

La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere i massimali di cui al paragrafo 3.

Articolo 10

1. Per lo sviluppo della produzione di latte di vacca è concesso un aiuto, entro il limite del fabbisogno per il consumo umano locale nei DOM di prodotti lattieri, valutato nel quadro di un bilancio periodico effettuato per ogni campagna. Le quantità di latte utilizzate per la fabbricazione di latte scremato destinato all'alimentazione animale non possono beneficiare dell'aiuto.

L'aiuto è concesso ai produttori e alle associazioni di produttori per i quantitativi consegnati alle latterie ed è versato tramite le latterie stesse.

L'importo dell'aiuto è di 8,45 EUR per 100 kg di latte intero.

L'aiuto è versato ogni anno entro il limite di un quantitativo massimo di 40000 tonnellate di latte.

2. Il regime del prelievo supplementare a carico dei produttori di latte di vacca previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 non si applica nei DOM.

3. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, adotta le modalità di applicazione del presente articolo e il bilancio di cui al suo paragrafo 1.

Secondo la stessa procedura, la Commissione può rivedere il quantitativo massimo di cui al paragrafo 1, quarto comma.

Articolo 11

1. Nel periodo 2001 - 2006 è concesso un aiuto per realizzare nei DOM della Martinica e della Riunione programmi globali di sostegno per le attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari. Per il 2001, l'aiuto è concesso per programmi annuali di transizione. I programmi globali hanno una durata di cinque anni nell'arco del periodo 2002 - 2006.

I programmi possono includere misure quali la realizzazione di azioni incentivanti per il miglioramento della qualità e dell'igiene, la commercializzazione, la strutturazione delle filiere, la razionalizzazione delle strutture di produzione e di commercializzazione, la comunicazione locale relativa alle produzioni di qualità e l'attuazione di assistenza tecnica. Tali programmi non possono comportare la concessione di aiuti complementari ai premi versati a norma degli articoli 9 e 10.

I programmi sono elaborati ed eseguiti in stretta concertazione, da un lato, con le autorità competenti designate dallo Stato membro e, dall'altro, con le organizzazioni interprofessionali esistenti e riconosciute come le più rappresentative dei settori economici interessati.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. I progetti di programmi, di una durata massima di cinque anni, sono presentati alla Commissione dalle autorità competenti; la Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, la Commissione può estendere ai DOM della Guadalupa e della Guiana l'ambito di applicazione del presente articolo, a condizione che in questi dipartimenti vengano create organizzazioni interprofessionali.

3. Le autorità francesi presentano ogni anno una relazione sull'esecuzione dei programmi. Entro la fine del 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione della misura di cui al presente articolo corredandola, se del caso, di proposte appropriate.

CAPITOLO III

ORTOFRUTTICOLI, PIANTE E FIORI

Articolo 12

1. È concesso un aiuto per gli ortofrutticoli, i fiori e le piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché per il pepe e i pimenti di cui al codice NC 0904 le spezie di cui al codice NC 0910, raccolti nei DOM e destinati esclusivamente all'approvvigionamento del mercato locale. Nella Martinica e nella Guadalupa tale aiuto non è concesso per le banane diverse dalle banane da cuocere del codice NC 0803 00 11.

L'aiuto è accordato per i prodotti conformi alle norme comuni stabilite dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza di tali norme, a specifiche tecniche previste dai contratti di fornitura.

La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra, da un lato, produttori individuali o associati o organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96(15) e, dall'altro, operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o collettività.

L'aiuto è versato ai produttori individuali o associati o alle organizzazioni di produttori di cui sopra entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti.

L'importo dell'aiuto è fissato, su base forfettaria, per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in funzione del valore medio dei prodotti in questione. Esso è differenziato a seconda che il beneficiario sia o no una delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

2. Un aiuto dell'importo di 6,04 EUR/kg è concesso per la produzione di vaniglia verde del codice NC ex 0905 00 00 destinata alla produzione di vaniglia essiccata (nera) o di estratti di vaniglia.

L'aiuto è versato per una quantità annua massima di 75 t.

3. Un aiuto dell'importo di 44,68 EUR/kg è concesso per la produzione di oli essenziali di geranio e di vetiver di cui rispettivamente ai codici NC 3301 21 e 3301 26.

L'aiuto viene versato limitatamente ad una quantità annua di 30 t per l'olio di geranio e di 5 t per l'olio di vetiver.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura si determinano le categorie di prodotti e gli importi dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sono rivisti, ove del caso, i quantitativi massimi di cui ai suoi paragrafi 2 e 3.

Articolo 13

1. È concesso un aiuto per la produzione di ortofrutticoli trasformati ottenuti a partire da ortofrutticoli raccolti nei DOM.

L'aiuto alla produzione è versato all'impresa di trasformazione che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno uguale al prezzo minimo, in virtù dei contratti stipulati tra, da un lato, i produttori o le loro associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 e, dall'altro, le imprese di trasformazione o le loro associazioni legalmente costituite. Lo Stato membro fissa un prezzo minimo per la materia prima in funzione dei costi di produzione della stessa.

2. L'importo dell'aiuto è fissato su base forfettaria per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in base ai prezzi della materia prima locale impiegata nonché ai prezzi all'importazione della stessa materia prima.

3. L'aiuto è versato entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti.

4. L'elenco dei prodotti trasformati per i quali è concesso l'aiuto, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura si determinano le categorie di prodotti e gli importi dell'aiuto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nonché i quantitativi massimi di cui al paragrafo 3.

Articolo 14

1. Le autorità francesi presentano alla Commissione un programma di sostegno alla filiera degli ananassi prodotti in Martinica.

Il programma comprende misure incentivanti volte al miglioramento delle condizioni di produzione, di commercializzazione e di trasformazione degli ananassi e contribuisce al rafforzamento della competitività della filiera, alla sua ristrutturazione e alla sopravvivenza delle piccole imprese. Gli ananassi prodotti in Martinica non possono beneficiare degli aiuti versati a norma dell'articolo 13.

2. I progetti di programma, di una durata massima di cinque anni, sono presentati alla Commissione dalle autorità francesi, corredati di un bilancio di esecuzione del programma precedente, e sono approvati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 15

1. È concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto lo smercio e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 3000 tonnellate annue per prodotto e per dipartimento.

I suddetti contratti sono stipulati tra i produttori o le associazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.

2. L'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione commercializzata, franco zona di destinazione.

3. L'aiuto è concesso all'acquirente che si impegna a commercializzare i prodotti dei DOM in forza dei contratti di cui al paragrafo 1.

4. Se le azioni di cui al paragrafo 1 sono realizzate da consorzi costituiti, allo scopo di commercializzare i prodotti coltivati nei DOM, da produttori di questi dipartimenti o dalle relative associazioni o unioni e da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti s'impegnano a mettere in comune l'esperienza e le cognizioni tecniche necessarie per la realizzazione dell'obiettivo dell'impresa durante un periodo minimo di tre anni, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è portato al 13 % del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.

5. L'aiuto previsto al presente articolo è inoltre versato, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 1 a 4:

- per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli raccolti nei DOM,

- per gli oli essenziali di geranio e di vetiver, di cui rispettivamente ai codici NC 3301 21 e 3301 26,

- per la vaniglia essiccata (nera) del codice NC ex 0905 00 00, nonché per gli estratti di vaniglia di cui al codice NC 3301 90 90.

che sono smerciati e commercializzati tramite contratti di campagna.

6. Tuttavia, per i meloni del codice NC ex 0807 19 00 e gli ananassi del codice NC ex 0804 30 00, l'aiuto concesso in un dipartimento può riguardare un volume superiore a 3000 t, a condizione che non sia superato il volume totale che può beneficiare dell'aiuto per l'insieme dei DOM.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

CAPITOLO IV

ZUCCHERO E FILIERA CANNA-ZUCCHERO-RUM

Articolo 16

1. Un aiuto al trasporto delle canne a partire dai campi dove sono coltivate fino ai centri di raccolta è concesso ai produttori per i quali gli organismi competenti, che saranno stabiliti dallo Stato membro, avranno compilato un bollettino di consegna all'industria di trasformazione.

2. L'importo dell'aiuto è determinato in funzione della distanza e di altri criteri obiettivi relativi al trasporto; esso non può superare la metà dei costi di trasporto per tonnellata stabiliti forfettariamente dalle autorità francesi in ciascun dipartimento.

Articolo 17

1. È concesso un aiuto per la trasformazione diretta della canna prodotta nei DOM in sciroppo di zucchero o in rum agricolo, secondo la definizione datane all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2) del regolamento (CEE) n. 1576/89(16).

L'aiuto è versato, a seconda dei casi, al fabbricante di sciroppo di zucchero o al distillatore, a condizione che sia stato pagato al produttore di canna un prezzo minimo da determinare.

2. L'aiuto è versato:

- per quanto riguarda la produzione di sciroppo di zucchero, limitatamente ad una quantità annua di 250 t,

- per quanto riguarda la produzione di rum agricolo, limitatamente ad una quantità globale di 75600 HAP.

Articolo 18

Le modalità di applicazione del presente capitolo nonché l'importo degli aiuti e il prezzo minimo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

CAPITOLO V

SIMBOLO GRAFICO

Articolo 19

1. Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico, istituito allo scopo di favorire la conoscenza ed il consumo dei prodotti agricoli di qualità, tipici dei DOM in quanto regioni ultraperiferiche, come tali o trasformati, sono proposte dalle organizzazioni professionali. Le autorità francesi sottopongono queste proposte, accompagnate da un parere, all'approvazione della Commissione.

L'impiego del simbolo viene controllato dai pubblici poteri o da un organismo riconosciuto dalle competenti autorità francesi.

2. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

TITOLO III

MISURE FITOSANITARIE

Articolo 20

1. Le autorità francesi presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane.

2. La Comunità contribuisce al finanziamento di tali programmi sulla base di un'analisi tecnica della situazione regionale.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità e l'importo dell'aiuto sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura vengono definite le misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario.

4. Questa partecipazione può raggiungere il 60 % delle spese sovvenzionabili. Il pagamento è effettuato in base alla documentazione fornita dalle autorità francesi. Se necessario, la Commissione può organizzare indagini e farle condurre per proprio conto dagli esperti di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/29/CE(17).

TITOLO IV

MISURE DEROGATORIE IN MATERIA STRUTTURALE

Articolo 21

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende agricole di dimensioni economiche ridotte, da definire nel complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume di investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65 % per gli investimenti in imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Per le piccole e medie imprese, il valore totale dell'aiuto è fissato, nelle stesse condizioni, a un massimo del 75 %.

3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste tropicali e alle superfici boschive situate nel territorio dei DOM.

4. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli 22, 23 e 24 di detto regolamento ammonta all'85 %.

5. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei documenti unici di programmazione relativi ai DOM di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 22

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 23

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o dai comitati di gestione istituiti dai regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti interessati.

Per i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 827/68(18), nonché per i prodotti che non sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo istituito dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71(19).

Per quanto concerne il simbolo grafico e negli altri casi previsti dal presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi istituito dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Per l'attuazione del titolo III, la Commissione è assistita dal comitato fitosanitario permanente istituito dalla decisione 76/894/CEE(20).

Per l'attuazione del titolo IV, la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, istituiti rispettivamente dall'articolo 48 e dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Tuttavia, in relazione al titolo III, si applica la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. I comitati adottano i loro regolamenti interni.

Articolo 24

Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, cui si applicano gli articoli da 87 a 89 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare, nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, una serie di aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola dei DOM, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.

Articolo 25

Le misure previste dal presente regolamento, ad esclusione dell'articolo 21, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999(21).

Articolo 26

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 27

1. La Francia presenta alla Commissione una relazione annuale relativa all'attuazione delle misure previste dal presente regolamento.

2. Al più tardi al termine del quinto anno di applicazione del regime, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento corredata, se del caso, delle proposte appropriate.

Articolo 28

Il regolamento (CEE) n. 3763/91 è abrogato. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 3763/91 s'intendono come riferimenti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato II.

Il regolamento (CEE) n. 525/77 è abrogato a decorrere dalla campagna 2002-2003.

Secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, la Commissione può adottare le misure transitorie necessarie per garantire la transizione armoniosa dal regime in vigore nel corso del 2000 o della campagna 2000-2001 al regime istituito dal presente regolamento. In caso di proroga delle misure esistenti, essa fa sì che vi sia la necessaria continuità.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore. Tuttavia:

- l'articolo 10 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001,

- l'articolo 11 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001,

- l'articolo 16 si applica alle canne raccolte a decorrere dalla compagna 2001-2002 e a titolo di tale campagna,

- l'articolo 21 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Rosengren

(1) Parere espresso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 39.

(3) Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

(4) Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73).

(5) Regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (GU L 73 del 21.3.1977, pag. 46). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (GU L 163 del 22.6.1985, pag. 12).

(6) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(7) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9) Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

(10) Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21).

(11) Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).

(12) Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

(13) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 27 del 30.1.1998, pag. 9).

(14) Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2001 della Commissione (GU L 29 del 31.1.2001, pag. 7).

(15) Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2896/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

(16) Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione ed alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

(17) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42).

(18) Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

(19) Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 191/2000 (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 4).

(20) Decisione 76/894/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che istituisce un comitato fitosanitario permanente (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25).

(21) Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

ALLEGATO I

Prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento di cui agli articoli 2 e 3:

- Cereali e prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana

- Luppolo

- Tuberi-seme di patate

- Oli vegetali destinati all'industria di trasformazione

- Polpe, puree e succhi concentrati di frutta che non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 13 ai fini della trasformazione

- Preparazioni per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 (1).

(1) Per il solo dipartimento della Guiana e fino alla messa in produzione effettiva degli impianti di fabbricazione; per i prodotti importati, il beneficio dell'esenzione dai dazi d'importazione si limita ai soli prelievi fissati in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

ALLEGATO II

Tabella di corrispondenza

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