32001R1358

Regolamento (CE) n. 1358/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante misure specifiche in materia di comunicazione nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 05/07/2001 pag. 0034 - 0037


Regolamento (CE) n. 1358/2001 della Commissione

del 4 luglio 2001

recante misure specifiche in materia di comunicazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno(1), in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2826/2000 ha armonizzato e semplificato le regole esistenti a livello settoriale. Nel settore delle carni bovine, queste regole riguardano soltanto la promozione delle carni di qualità e le informazioni sul sistema di etichettatura.

(2) Nel frattempo la crisi della BSE ha determinato un calo significativo del consumo di carni bovine in vari Stati membri. Per far fronte alla gravità della situazione è necessario adottare urgentemente misure speciali relative a programmi di comunicazione allo scopo di ripristinare la fiducia dei consumatori in tali prodotti.

(3) Per ragioni di efficacia tali misure derogano alle disposizioni esistenti, in particolare ampliandone il campo di applicazione e adattando la procedura di approvazione dei programmi nonché le norme di finanziamento, e permettono in tal modo la transizione da tali disposizioni al nuovo regime previsto dal regolamento (CE) n. 2826/2000.

(4) Tenendo conto della situazione del mercato è necessario che i programmi di comunicazione presentati dalle organizzazioni professionali o interprofessionali, relativi all'intera filiera o a vari segmenti della stessa, compreso lo stadio del consumo, siano composti da una prima parte di carattere informativo, destinata a rassicurare i consumatori mettendoli al corrente degli aspetti più significativi della normativa comunitaria e nazionale, soprattutto in materia di sicurezza alimentare. È concessa la precedenza ai programmi che interessano vari stadi della filiera, compreso quello del consumo.

(5) Alla prima parte informativa potrà far seguito una parte promozionale in una fase ulteriore. Queste misure devono tener conto dei risultati della valutazione delle misure di promozione adottate in precedenza.

(6) Per evitare qualsiasi rischio di distorsione della concorrenza occorre fissare i criteri da rispettare per quanto riguarda il riferimento all'origine particolare del prodotto oggetto dei programmi.

(7) Occorre stabilire la procedura per la presentazione e l'approvazione dei programmi e per la selezione dell'organismo incaricato della loro esecuzione, in modo da garantire la più ampia concorrenza possibile.

(8) È opportuno stabilire i criteri di valutazione dei programmi da parte degli Stati membri.

(9) Per garantire la coerenza e l'efficacia dei programmi è opportuno fissare linee direttrici che definiscano gli orientamenti generali sui principali aspetti dei programmi stessi.

(10) Stante l'attuale situazione del mercato delle carni bovine, che a più riprese ha subito perturbazioni, è opportuno permettere alla Commissione di adattare i programmi già approvati in modo da far fronte ai problemi eventualmente determinati dall'andamento del mercato.

(11) Per completare e sviluppare le azioni condotte dalle organizzazioni professionali o interprofessionali o quelle condotte dalla Commissione, soprattutto negli Stati membri in cui la filiera non è ben organizzata, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di presentare programmi di informazione, concernenti ad esempio l'organizzazione di conferenze, di seminari e di reti di informazione. È inoltre opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le iniziative prese a livello nazionale in vista del coordinamento necessario tra i servizi della Commissione e le organizzazioni professionali o interprofessionali responsabili ai fini della creazione di reti d'informazione.

(12) Occorre definire i criteri di finanziamento delle azioni sopra descritte. In linea di massima è opportuno che la Comunità assuma a proprio carico soltanto una parte dei costi di tali azioni in modo da responsabilizzare le organizzazioni e gli Stati membri interessati. Tuttavia, la Comunità dovrebbe finanziare per intero i costi relativi alla valutazione dei risultati dei programmi presentati dalle organizzazioni ad opera di un organismo indipendente.

(13) La gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di promozione conclusi con le organizzazioni proponenti rientra nel disposto del regolamento (CE) n. 481/1999 della Commissione, del 4 marzo 1999, che stabilisce le modalità generali relative alla gestione dei programmi di promozione per determinati prodotti agricoli(2). Occorre applicare tali regole, fatti salvi determinati adattamenti ai contratti previsti dal presente regolamento.

(14) Per regolare le relazioni finanziarie tra la Commissione e gli Stati membri che realizzano le azioni di informazione, è opportuno concludere una convenzione che disciplini tale relazioni.

(15) La riunione congiunta dei comitati di gestione e di promozione dei prodotti agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità può partecipare al finanziamento di programmi di comunicazione costituiti da un insieme coerente di azioni di informazione sulle carni bovine, presentati da organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del mercato di tali prodotti.

Hanno la precedenza i programmi che coprono l'intera filiera o vari segmenti della stessa.

La durata dei programmi è di 12 mesi.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria della Comunità è pari al 60 % del costo effettivo dei programmi. Il restante 40 % è a carico delle organizzazioni che li propongono.

Articolo 3

Le azioni previste dai programmi non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali, né incentivare il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica.

L'eventuale riferimento all'origine dei prodotti dev'essere secondario rispetto al messaggio principale oggetto della campagna di comunicazione. Tuttavia, nel quadro di un'azione può figurare l'indicazione dell'origine di un prodotto purché si tratti di una designazione fatta nel rispetto della normativa comunitaria o di un elemento connesso ai prodotti testimone necessari per illustrare le azioni avviate.

Articolo 4

Nel rispetto delle linee direttrici contenute nell'allegato, i programmi di cui all'articolo 1 comprendono una parte informativa, che riguarda la diffusione delle informazioni più significative sulla sicurezza sanitaria contenute nella vigente normativa comunitaria e nazionale, nonché sugli aspetti nutrizionali del prodotto. Una parte promozionale potrà essere presa in considerazione in una fase ulteriore.

Articolo 5

1. I programmi sono presentati entro il 15 agosto 2001 all'organismo competente dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione che ha presentato il programma.

I programmi indicano l'organismo incaricato della loro esecuzione, selezionato dall'organizzazione che ha presentato il programma nell'ambito di una procedura verificata dallo Stato membro in cui gli interessati vengono messi in concorrenza.

L'organismo competente esamina il programma e lo trasmette alla Commissione, corredato di un parere motivato, entro il 10 settembre 2001.

2. In ogni parere motivato lo Stato membro esamina i programmi in particolare secondo i seguenti criteri:

a) analisi ex ante della corrispondenza delle azioni proposte agli obiettivi del programma, nel rispetto delle linee direttrici stabilite nell'allegato; tale analisi contiene la giustificazione della ripartizione del bilancio in modo da garantirne la coerenza e l'efficacia alla luce della reale situazione del mercato;

b) rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale;

c) identificazione dell'organismo responsabile del programma di comunicazione per le azioni da realizzare;

d) qualità delle azioni proposte e loro legame con le azioni di informazione condotte dalla Commissione e dalle autorità pubbliche degli Stati membri;

e) impatto prevedibile della realizzazione delle azioni sull'andamento della domanda dei prodotti in esame;

f) valutazione dell'efficienza e della rappresentatività della/e organizzazione/i professionale/i o interprofessionale/i;

g) valutazione della capacità tecnica e dell'efficienza dell'organismo di esecuzione proposto.

3. Dopo la valutazione dei programmi, eventualmente avvalendosi di un'assistenza tecnica, la Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000 entro e non oltre il 20 ottobre 2001.

Articolo 6

1. L'organizzazione professionale o interprofessionale che ha presentato il programma approvato è responsabile della corretta esecuzione del programma stesso.

2. Nel corso dell'esecuzione dei programmi approvati la Commissione può decidere, previa consultazione delle organizzazioni responsabili e informazione degli Stati membri interessati, di adattarli onde garantirne la rispondenza alla reale situazione del mercato, senza che ciò implichi oneri finanziari supplementari a carico delle organizzazioni interessate.

Articolo 7

1. Ai programmi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 481/1999.

2. La Commissione seleziona l'organismo o gli organismi incaricati della valutazione dei risultati delle azioni attuate nell'ambito di una procedura di gara aperta o ristretta.

3. La Commissione finanzia interamente le azioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri informano la Commissione quanto prima, e in ogni caso anteriormente al 15 agosto 2001, delle iniziative adottate a livello nazionale in materia di informazione dei consumatori sul mercato delle carni bovine. In seguito, essi informano regolarmente la Commissione delle eventuali nuove misure adottate allo stesso fine.

Articolo 9

1. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma di azioni di informazione destinate a completare e a rafforzare quelle condotte dalla Commissione, nonché quelle previste all'articolo 4, affinché esso benefici di un finanziamento comunitario pari al 60 % del costo effettivo delle azioni. Il programma garantisce la dimensione comunitaria dell'informazione offerta.

Il finanziamento del rimanente 40 % è a carico degli Stati membri.

2. I programmi di cui al paragrafo 1 possono comportare in particolare:

- l'organizzazione di conferenze e seminari sulla sicurezza alimentare e sul valore nutrizionale delle carni bovine,

- la creazione di adeguate reti di informazione, ad esempio attraverso Internet o un numero telefonico verde.

3. I programmi sono presentati alla Commissione entro il 10 settembre 2001.

Previa informazione dei comitati di gestione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2826/2000, la Commissione decide in merito all'approvazione dei programmi entro il 20 ottobre 2001.

Articolo 10

Per i programmi approvati in virtù dell'articolo 9, la Commissione stipula con lo Stato membro beneficiario una convenzione che disciplina i diritti e gli obblighi derivanti dalla decisione di sovvenzione della Commissione.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

(2) GU L 57 del 5.3.1999, pag. 8.

ALLEGATO

LINEE DIRETTRICI RELATIVE AI PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE

I. OBIETTIVI

Lo scopo del programma di comunicazione è quello di ripristinare la fiducia dei consumatori nei prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito di iniziative coordinate condotte all'interno degli Stati membri interessati. Il programma deve essere flessibile. Gli obiettivi e la struttura generale del programma sono comuni a tutti gli Stati membri, ma la particolare combinazione dei suoi vari elementi e il calendario di attuazione possono variare da uno Stato membro all'altro in funzione delle circostanze. È necessaria la coerenza, ma non l'uniformità. Il programma copre l'intero settore delle carni bovine.

In ogni Stato membro occorre identificare l'organismo responsabile del programma, il quale deve fornire un punto di contatto.

È opportuno che il programma affronti le preoccupazioni dei consumatori e ristabilisca la loro fiducia nelle carni bovine.

Campagna informativa

L'obiettivo principale della campagna è quello di rassicurare i consumatori, i quali devono sapere che esiste una normativa comunitaria e nazionale che istituisce norme sulla sicurezza alimentare (ad esempio, attraverso la rintracciabilità e l'etichettatura) e prevede controlli efficaci lungo tutta la catena di produzione.

La campagna dev'essere attuata a tre livelli: a livello europeo, a livello delle autorità nazionali e nel settore privato.

È necessario spiegare il contenuto e il significato delle etichette nazionali e private eventualmente utilizzate.

Su tutto il materiale informativo devono figurare i numeri e gli indirizzi dei siti Internet europei e nazionali.

II. TEMI PRINCIPALI

- La carne bovina è nutriente ed è sottoposta a controlli.

- Sono in vigore misure rafforzate di sicurezza, comprendenti controlli.

- Le etichette apposte sulla carne hanno la funzione di rassicurare i consumatori.

- Se il consumatore lo desidera sono disponibili altre informazioni.

III. PUBBLICO DESTINATARIO

A. I singoli consumatori

- La campagna promozionale deve cercare di fare breccia nel gruppo di consumatori formato dalle donne che vivono in città, di età compresa tra 25 e 45 anni, con bambini, che costituiscono il nucleo principale di quanti fanno la spesa.

- Un'altra fascia di pubblico è quella costituita dalle coppie e dai single al di sotto dei 35 anni, con disponibilità finanziarie, che si possono permettere di comprare i prodotti in funzione della loro praticità e comodità.

B. Le collettività: scuole, ospedali, ristoranti, ecc.

Inoltre sono direttamente interessate la stampa specializzata e le associazioni di consumatori per il ruolo essenziale che svolgono sull'opinione pubblica.

IV. STRUMENTI PRINCIPALI

- Internet,

- linee telefoniche informative,

- contatti con i media (ad esempio giornalisti specializzati in questioni riguardanti i consumatori, stampa scientifica e specializzata), conferenze, dibattiti con domande e risposte tenuti da esperti indipendenti sulla sicurezza alimentare, con la partecipazione di commercianti, associazioni di consumatori o altri rappresentanti del mercato istituzionale,

- stampa scritta (riviste per i consumatori, stampa regionale, pieghevoli, pubblicazioni, ecc.),

- pubblicità visiva, come ad esempio grandi poster, materiale pubblicitario sui punti di vendita, campagne in TV,

- radio.