32001R0856

Regolamento (CE) n. 856/2001 della Commissione, del 30 aprile 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 01/05/2001 pag. 0030 - 0031


Regolamento (CE) n. 856/2001 della Commissione

del 30 aprile 2001

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CE) n. 624/2001 della Commissione(3).

(2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di prodotti previsti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 90 del 30.3.2001, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

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