32001R0853

Regolamento (CE) n. 853/2001 della Commissione, del 30 aprile 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 01/05/2001 pag. 0024 - 0025


Regolamento (CE) n. 853/2001 della Commissione

del 30 aprile 2001

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.

(2) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999(4), reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso.

(3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

(2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

(3) GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

(4) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

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