Regolamento (CE) n. 843/2001 della Commissione, del 30 aprile 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
Gazzetta ufficiale n. L 121 del 01/05/2001 pag. 0003 - 0004
Regolamento (CE) n. 843/2001 della Commissione del 30 aprile 2001 che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase, considerando quanto segue: (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 757/2001 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 794/2001(4). (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 757/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 757/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. (2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59. (3) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 50. (4) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 12. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 30 aprile 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).