32001R0191

Regolamento (CE) n. 191/2001 della Commissione, del 30 gennaio 2001, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche

Gazzetta ufficiale n. L 029 del 31/01/2001 pag. 0012 - 0026


Regolamento (CE) n. 191/2001 della Commissione

del 30 gennaio 2001

che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 prevede la possibilità per la Commissione di stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie e indica i criteri relativi a tali restrizioni.

(2) Un elenco di tali restrizioni è stato stabilito da ultimo dal regolamento (CE) n. 1988/2000 della Commissione, del 20 settembre 2000, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche(3), e attualmente tale elenco deve essere riesaminato, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Ai fini di una maggiore chiarezza, l'elenco riportato nel regolamento (CE) n. 1988/2000 deve essere interamente sostituito e di conseguenza il regolamento (CE) n. 1988/2000 deve essere abrogato.

(3) I paesi di origine delle specie soggette alle suddette restrizioni sono stati consultati.

(4) L'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/98(5), prevede modalità di applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni decise dalla Commissione.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo il disposto dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97, l'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie di fauna e di flora selvatiche riportate nell'allegato del presente regolamento è sospesa.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1988/2000 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2) GU L 320 del 18.12.2000, pag. 1.

(3) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 25.

(4) GU L 140 del 30.5.1997, pag. 9.

(5) GU L 145 del 15.5.1998, pag. 3.

ALLEGATO

Esemplari delle specie inserite nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

>SPAZIO PER TABELLA>

Esemplari delle specie inserite nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

>SPAZIO PER TABELLA>