32001R0006

Regolamento (CE) n. 6/2001 della Commissione, del 4 gennaio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, per quanto concerne l'apertura di un contingente tariffario per l'importazione di residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 23031019 e 23099020 originari degli Stati Uniti d'America

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 05/01/2001 pag. 0004 - 0005


Regolamento (CE) n. 6/2001 della Commissione

del 4 gennaio 2001

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, per quanto concerne l'apertura di un contingente tariffario per l'importazione di residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, del 14 agosto 1998, che stabilisce un dazio autonomo applicabile ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 e che introduce un contingente tariffario per le importazioni di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (farina glutinata di granturco-corn gluten feed) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, originarie degli Stati Uniti d'America(1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'introduzione da parte degli Stati Uniti di una misura di salvaguardia sotto forma di restrizione quantitativa alle importazioni di glutine di frumento provenienti, tra l'altro, dalla Comunità, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1804/98 che prevede, per i residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 originari degli Stati Uniti d'America, l'applicazione di un dazio autonomo di 50 EUR/t e l'apertura di un contingente tariffario annuale per l'importazione di 2730000 tonnellate dei suddetti prodotti, con applicazione di un'aliquota di dazio doganale di 5 EUR/t.

(2) Il suddetto regolamento è applicabile dal 1o giugno 2001 oppure dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha deciso che la misura di salvaguardia imposta dagli Stati Uniti d'America è incompatibile con l'accordo OMC.

(3) La decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC che riconosce che la misura di salvaguardia applicata dagli Stati Uniti d'America è incompatibile con l'accordo OMC è prevista per il mese di gennaio 2001. Pertanto, il dazio autonomo previsto dal regolamento (CE) n. 1804/98 sarà applicabile dal quinto giorno successivo alla data della decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC e occorre prevedere le modalità d'applicazione per l'apertura, alla stessa data, del contingente tariffario sino al 31 maggio 2001. L'eventuale apertura di un nuovo contingente tariffario a partire dal 1o giugno 2001 formerà oggetto di un regolamento successivo.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000(3), codifica le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

(5) Ai fini di una gestione efficace di detto contingente occorre prevedere l'obbligo di presentazione di un certificato che attesti l'origine della merce.

(6) Per fini di sicurezza giuridica è opportuno prevedere misure transitorie concernenti i prodotti che, alla data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1804/98, si trovano in corso di trasporto verso la Comunità.

(7) Occorre precisare che l'esenzione dal dazio doganale sarà nuovamente applicabile dopo esaurimento del contingente tariffario di 2730000 tonnellate.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario specificato nell'allegato per l'importazione di prodotti originari degli Stati Uniti d'America è aperto dal quinto giorno successivo alla data della decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC al 31 maggio 2001.

L'ammissione al beneficio del suddetto contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine soddisfacente alle condizioni previste dall'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93. I certificati d'origine sono ricevibili solo se i prodotti in questione sono conformi ai criteri di determinazione dell'origine previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

1. Sono esenti dall'applicazione del presente regolamento e dal dazio autonomo i prodotti in corso di trasporto dagli Stati Uniti d'America verso la Comunità.

2. Sono considerati in corso di trasporto verso la Comunità i prodotti che:

- sono usciti dal territorio degli Stati Uniti d'America anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e

- sono trasportati sulla scorta di un documento di trasporto valido dal luogo di carico negli Stati Uniti d'America al luogo di scarico nella Comunità, rilasciato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata alla produzione, da parte degli interessati, della prova che, ad avviso delle autorità doganali, le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

Articolo 4

Il dazio doganale applicabile ai prodotti oggetto del presente regolamento e importati in eccesso del quantitativo previsto all'allegato anteriormente al 1o guigno 2001 è pari a zero e il contingente tariffario in questione è immediatamente chiuso.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal quinto giorno successivo alla data della decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC.

La Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione in cui sarà indicata la data della decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 233 del 20.8.1998, pag. 1.

(2) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(3) GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>