Direttiva 2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Gazzetta ufficiale n. L 316 del 01/12/2001 pag. 0001 - 0004
Direttiva 2001/88/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001 recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), previa consultazione del Comitato delle regioni, considerando quanto segue: (1) Il Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali annesso al trattato stabilisce che, nel formulare ed attuare la politica agricola della Comunità, la Comunità e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le usanze degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio culturale regionale. (2) A norma dell'articolo 6 della direttiva 91/630/CEE del Consiglio(4), la Commissione ha presentato una relazione sui sistemi di allevamento intensivo dei suini, in cui si tiene conto soprattutto del benessere delle scrofe allevate in maggiore o minore isolamento e in gruppo ed ha avanzato proposte di adeguamento di tali norme. (3) In quanto animali vivi, i suini sono compresi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. (4) Secondo le conclusioni del parere del comitato scientifico veterinario del 30 settembre 1997, i suini traggono beneficio da un ambiente che corrisponde alle loro esigenze in termini di possibilità di movimento e di comportamento esplorativo e il loro benessere sembra essere pregiudicato da forti restrizioni di spazio. (5) Quando dispongono di libertà di movimento e si trovano in un ambiente complesso, le scrofe preferiscono avere interazioni sociali con gli altri suini. La prassi corrente di tenere le scrofe in uno stretto isolamento continuo dovrebbe essere pertanto vietata. Occorre tuttavia concedere ai produttori tempo sufficiente per apportare i necessari cambiamenti strutturali ai loro impianti di produzione. (6) Occorre garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere, inclusa la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale. (7) È opportuno che la Commissione presenti una nuova relazione in cui si tenga conto delle risultanze di ulteriori ricerche e dell'esperienza pratica al fine di migliorare il benessere dei suini, in particolare in aspetti non contemplati dalla direttiva 91/630/CEE. (8) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 91/630/CEE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 91/630/CEE è modificata come segue: 1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 Gli Stati membri provvedono affinché: 1) tutte le aziende si conformino ai seguenti requisiti: a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno >SPAZIO PER TABELLA> b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %. 2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti: a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 % alle aperture di scarico; b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo: i) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: - 11 mm per i lattonzoli, - 14 mm per i suinetti, - 18 mm per i suini all'ingrasso, - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. ii) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: - 50 mm per i lattonzoli e i suinetti, - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. 3) È proibita la costruzione o la conversione di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1o gennaio 2006. 4) a) Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto. 5) Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato. 6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività. 7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico. 8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari. 9) A decorrere dal 1o gennaio 2003, le disposizioni di cui al punto 1, lettera b), al punto 2, al punto 4, al punto 5 e all'ultima frase del punto 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1o gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende. Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe." 2) È aggiunto il seguente articolo: "Articolo 5 bis Gli Stati membri provvedono affinché: 1) Qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato. 2) Sono organizzati appositi corsi di formazione, incentrati in particolare sul benessere degli animali." 3) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 1. Di preferenza prima del 1o gennaio 2005, ed in ogni caso entro il 1o luglio 2005 la Commissione presenta al Consiglio una relazione elaborata in base a un parere del Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali. La relazione è elaborata tenendo conto delle conseguenze socioeconomiche, delle conseguenze sanitarie, degli effetti ambientali e delle differenti condizioni climatiche. Essa prenderà anche in considerazione lo stato delle tecniche e dei sistemi di produzione suina e di lavorazione delle carni che consentirebbero di ridurre il ricorso alla castrazione chirurgica. La relazione sarà corredata se necessario di opportune proposte legislative sugli effetti della regolamentazione delle differenti superfici disponibili e tipi di pavimento per quanto riguarda il benessere dei suinetti e dei suini all'ingrasso. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle proposte in questione. 2. Entro il 1o gennaio 2008 al più tardi la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali. La relazione esamina in particolare i seguenti aspetti: a) effetti della densità, tra cui la dimensione del gruppo e i metodi di raggruppamento degli animali, in diversi sistemi di allevamento sul benessere dei suini, compresa la loro salute; b) impatto della progettazione della stabulazione e dei vari tipi di pavimento sul benessere dei suini, compresa la loro salute, tenuto conto delle differenti condizioni climatiche; c) fattori di rischio connessi con la morsicatura della coda e raccomandazioni per ridurre la necessità del taglio della coda; d) ulteriori sviluppi dei sistemi di stabulazione in gruppo per le scrofe gravide, tenuto conto degli aspetti sia patologico, zootecnico, fisiologico che etologico dei vari sistemi, delle pertinenti ripercussioni sulla salute e l'ambiente nonché delle differenti condizioni climatiche; e) determinazione dello spazio necessario, compresa l'area adibita alla fecondazione, ai verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri individuali; f) ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le scrofe partorienti hanno una libertà di movimento che soddisfa le loro esigenze senza compromettere la sopravvivenza dei lattonzoli; g) atteggiamento e scelte dei consumatori nei confronti delle carni suine in caso di vari livelli di miglioramento del benessere degli animali; h) implicazioni socioeconomiche dei vari sistemi di allevamento dei suini e loro effetti sui partner economici della Comunità. Se necessario, tale relazione sarà corredata delle opportune proposte legislative." 4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Articolo 10 1. La Commissione è assistita dal Comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE(6) (in prosieguo: il comitato). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio(7). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.". Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Neyts-Uyttebroeck (1) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 114. (2) Parere espresso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU C 221 del 7.8.2001, pag. 74. (4) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33. (5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (6) GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23. (7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.