32001L0058

Direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 07/08/2001 pag. 0024 - 0033


Direttiva 2001/58/CE della Commissione

del 27 luglio 2001

che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi(1), in particolare l'articolo 14,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relativi alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(2), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/33/CE della Commissione(3), in particolare l'articolo 27,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE prevede che i responsabili dell'immissione sul mercato di taluni preparati specifici forniscano una scheda con i dati di sicurezza.

(2) L'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE prevede che i responsabili dell'immissione sul mercato di sostanze pericolose devono anch'essi fornire una scheda dati di sicurezza.

(3) Le informazioni di tale scheda sono principalmente destinate agli utilizzatori professionali e devono permettere l'adozione delle misure necessarie ai fini della protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente sul luogo di lavoro.

(4) Le schede dati di sicurezza per le sostanze pericolose e per taluni preparati, e la loro fornitura, devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 91/155/CEE della Commissione(4), modificata dalla direttiva 93/112/CE(5).

(5) L'articolo 14, punto 2.1, lettera b), della direttiva 1999/45/CE introduce un nuovo requisito per i responsabili dell'immissione sul mercato di un preparato, ossia l'obbligo di fornire, su richiesta di un utilizzatore professionale, una scheda dati di sicurezza contenente informazioni adeguate per i preparati non classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva citata, ma che contengono in concentrazione individuale >= 1 % in peso per i preparati diversi da quelli gassosi e >= 0,2 % in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente, oppure una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione commutati sul luogo di lavoro.

(6) La direttiva 1999/45/CE introduce anche un requisito di classificazione ed etichettatura in relazione agli effetti sull'ambiente dei preparati stessi.

(7) È quindi necessario modificare di conseguenza la direttiva 91/155/CEE, come specificato all'articolo 14, punto 2.3, della direttiva 1999/45/CE, entro il 30 luglio 2002.

(8) L'articolo 4 della direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva specifica ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(6) prevede l'obbligo per i datori di lavoro di determinare l'eventuale presenza sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi, e di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti chimici, prendendo in considerazione le informazioni fornite dalle pertinenti schede dati di sicurezza. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato alla direttiva 91/155/CEE.

(9) Risulta da recenti studi e attività di controllo negli Stati membri che spesso le schede dati di sicurezza sono di qualità scadente e non forniscono agli utenti informazioni adeguate. Uno dei modi per migliorare la qualità di tali schede è migliorare la guida alla redazione di cui in allegato alla direttiva 91/155/CEE. È pertanto opportuno modificare l'allegato alla direttiva 91/155/CEE di conseguenza. La Commissione e gli Stati membri considereranno altri mezzi per migliorare ulteriormente in futuro la qualità delle schede dati di sicurezza.

(10) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio delle sostanze e preparati pericolosi istituito ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 1999/45/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/155/CEE viene modificata come segue:

1) L'articolo 1, paragrafo 1, viene sostituito dal testo seguente: "1. a) Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire al destinatario, che è l'utilizzatore professionale della sostanza o del preparato, una scheda dati di sicurezza contenente le informazioni di cui all'articolo 3 e all'allegato della presente direttiva, qualora si tratti di sostanza o preparato classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7).

b) Chiunque sia responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire su richiesta di un utilizzatore professionale una scheda di dati di sicurezza che riporti informazioni adeguate ai sensi dell'articolo 3 e dell'allegato alla presente direttiva, se il preparato non è classificato come pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene in concentrazione individuale >= 1 % in peso per i preparati diversi da quelli gassosi e >= 0,2 % in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente, oppure una sostanza per la quale esistono limiti d'esposizione comunitari sul luogo di lavoro."

2) L'allegato di cui all'articolo 3 è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva al più tardi entro il 30 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di cui al paragrafo 1:

a) ai preparati che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio(8) relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, o della direttiva 98/8/CE del Consiglio(9) relativa all'immissione sul mercato dei biocidi a contare dal 30 luglio 2002;

b) e ai preparati di cui alla direttiva 91/414/CEE o alla direttiva 98/8/CE a contare dal 30 luglio 2004.

3. Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un tale riferimento in occasione della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri determinano la forma di tale riferimento.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(2) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(3) GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 90.

(4) GU L 76 del 22.3.1991, pag. 35.

(5) GU L 314 del 16.12.1993, pag. 38.

(6) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(7) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(8) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(9) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

ALLEGATO

"ALLEGATO

GUIDA ALLA REDAZIONE DELLE SCHEDE DATI DI SICUREZZA

L'obiettivo del presente allegato è di assicurare la completezza e correttezza del contenuto delle voci obbligatorie di cui all'articolo 3, in modo che le relative schede dati di sicurezza permettano agli utilizzatori professionali di prendere i necessari provvedimenti per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e per la protezione dell'ambiente.

Le informazioni devono soddisfare i requisiti di cui alla direttiva 98/24/CE del Consiglio(1) sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. In particolare, la scheda deve permettere al datore di lavoro di determinare la presenza sul luogo di lavoro di qualsiasi agente chimico pericoloso, e di valutare l'eventuale rischio alla salute e sicurezza dei lavoratori derivante dal loro uso.

Le informazioni devono essere redatte in maniera chiara e concisa. La scheda dati di sicurezza deve essere preparata da un tecnico competente che deve tenere conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori, nella misura in cui sono conosciute. Il responsabile dell'immissione sul mercato di sostanze e preparati deve garantire che il personale abbia ricevuto l'opportuna formazione professionale, compresi eventuali corsi di aggiornamento.

Per i preparati non classificati come pericolosi, ma per i quali è richiesta una scheda dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 14, punto 2.1, lettera b), della direttiva 1999/45/CE, informazioni adeguate devono essere fornite per ciascuna voce obbligatoria.

In alcuni casi, a causa della vasta gamma di proprietà delle sostanze e dei preparati, possono essere necessarie informazioni addizionali. Qualora in altri casi le informazioni su talune proprietà risultassero prive di significato o fossero tecnicamente impossibili da fornire, le ragioni dovranno essere chiaramente indicate per ciascuna voce. Le informazioni devono essere fornite per ogni singola proprietà pericolosa. Se si afferma che un determinato rischio non è pertinente, è necessario differenziare chiaramente fra i casi nei quali il compilatore non dispone di informazioni e quelli in cui sono disponibili risultati negativi di saggi effettuati.

Sulla prima pagina della scheda dati di sicurezza, indicare la data di compilazione.

Quando la scheda è revisionata, le modifiche devono essere segnalate al destinatario.

Nota

È richiesta una scheda dati di sicurezza anche per alcuni tipi di sostanze e preparati (ad esempio metalli in forma massiva, leghe, gas compressi ecc.) di cui ai capitoli 8 e 9 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, per cui sono previste deroghe dall'etichettatura.

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificazione della sostanza o preparato

Il termine usato per l'identificazione deve essere identico a quello riportato sull'etichetta ai sensi dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

Possono essere anche indicati, se disponibili, altri sistemi di identificazione.

1.2. Utilizzazione della sostanza/preparato

Indicare gli usi previsti o raccomandati della sostanza o preparato nella misura in cui sono noti. Quando gli usi possibili sono molti, è sufficiente indicare quelli più importanti o più comuni. Indicare brevemente l'effettiva funzione del materiale, ad esempio ritardante di fiamma, antiossidante, ecc.

1.3. Identificazione della società/impresa

Identificare il responsabile dell'immissione sul mercato nella Comunità della sostanza o preparato, sia che si tratti del fabbricante, dell'importatore o del distributore. Indicare l'indirizzo completo e il numero telefonico.

Inoltre, se questa persona non risiede nello Stato membro in cui la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato, indicare possibilmente l'indirizzo e il numero telefonico del responsabile nello Stato membro interessato.

1.4. Telefono di emergenza

Oltre alle informazioni di cui sopra, indicare il numero telefonico di emergenza dell'impresa e/o del competente organo ufficiale (che può essere l'organo responsabile di ricevere le informazioni sulla salute di cui all'articolo 17 della direttiva 1999/45/CE).

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Le informazioni devono permettere al destinatario di identificare facilmente i pericoli connessi ai componenti del preparato. I pericoli connessi al preparato stesso devono essere indicati nella sezione 3.

2.1. Non è necessario fornire la composizione completa (natura degli ingredienti e loro concentrazione), benché possa essere utile una descrizione generale dei componenti e relative concentrazioni.

2.2. Per i preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE, devono essere indicate le seguenti sostanze, unitamente alla loro concentrazione o gamma di concentrazione:

i) sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE, se presenti in concentrazioni uguali o superiori a quelle di cui alla tabella all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/45/CE (salvo il caso di limiti più bassi fissati all'allegato I alla direttiva 67/548/CEE o agli allegati II, III o V alla direttiva 1999/45/CE);

ii) sostanze per cui siano stati fissati limiti comunitari all'esposizione sul luogo di lavoro, non comprese al punto i).

2.3. Per un preparato non classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE, deve essere indicata la presenza delle sostanze seguenti, unitamente alla loro concentrazione o gamma di concentrazione, se presenti in concentrazione individuale >= 1 % in peso per preparati non gassosi e >= 0,2 % in volume per preparati gassosi:

- sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE(2);

- sostanza per cui sussistono limiti comunitari all'esposizione sul luogo di lavoro.

2.4. La classificazione (in base agli articoli 4 e 6 ovvero all'allegato I della direttiva 67/548/CEE) delle sostanze citate deve essere indicata, come pure i simboli e le frasi R assegnate, in funzione dei pericoli fisico-chimici, sanitari e ambientali. Le frasi R non devono essere riportate per esteso in questa sede: è sufficiente fare riferimento alla sezione 16, ove dovrebbe essere riportato il testo completo di qualsiasi frase R pertinente.

2.5. Il nome e il numero Einecs o Elincs delle sostanze citate deve essere riportato conformemente alla direttiva 67/548/CEE. Anche il numero CAS e la denominazione IUPAC (se disponibile) possono essere utili. Nel caso di sostanze elencate utilizzando un nome generico conformemente all'articolo 15 della direttiva 1999/45/CE o alla nota al punto 2.3 del presente allegato, non è necessaria un'indentificazione chimica precisa.

2.6. Se, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 1999/45/CE o alla nota al punto 2.3 del presente allegato, l'identità di alcune sostanze deve essere mantenuta riservata, va descritta la loro natura chimica per garantire la sicurezza d'uso. Il nome utilizzato deve essere lo stesso di quello in base alle procedure di cui sopra.

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Riportare in questa sezione la classificazione della sostanza o del preparato derivante dall'applicazione delle norme di classificazione di cui alle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE. Indicare in modo chiaro e conciso i pericoli che la sostanza o preparato presenta per l'uomo e per l'ambiente.

Distinguere chiaramente fra preparati che sono classificati come pericolosi e quelli che non sono classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE.

Descrivere i più importanti pericoli di tipo fisico-chimico, gli effetti negativi per la salute e per l'ambiente e i sintomi connessi all'uso e agli eventuali usi impropri della sostanza o del preparato che possono essere ragionevolmente previsti.

Può essere necessario citare altri pericoli, ad esempio emissione di polveri, asfissia, congelamento o effetti ambientali come rischi per organismi presenti nel terreno, ecc., che non rientrano in alcuna particolare classificazione ma che possono contribuire al pericolo complessivo presentato dal materiale in questione.

Le informazioni riportate in etichetta devono essere fornite nella sezione 15.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Descrivere i corretti provvedimenti di primo soccorso.

Specificare per prima cosa se è necessario l'immediato intervento di un medico.

Le informazioni di primo soccorso devono essere brevi e facili da capire da parte della vittima, degli eventuali astanti e di coloro che prestano il primo soccorso. Sintomi ed effetti devono essere descritti brevemente. Le istruzioni devono indicare gli interventi che devono essere praticati sul posto in caso di incidente, come pure l'eventuale possibilità di effetti ritardati successivamente all'esposizione.

Suddividere le informazioni in funzione delle diverse vie di esposizione, cioè inalazione, contatto con gli occhi e con la pelle, e ingestione, utilizzando sottoparagrafi.

Indicare se l'intervento professionale di un medico è necessario o consigliato.

Per alcune sostanze o preparati può essere importante sottolineare che specifici strumenti di soccorso immediato devono essere disponibili sul luogo di lavoro.

5. MISURE ANTINCENDIO

Indicare le eventuali norme per combattere eventuali incendi provocati dalla sostanza o dal preparato o che si verifichino nelle vicinanze, specificando:

- idonei mezzi estinguenti,

- mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza,

- speciali pericoli di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato, dai prodotti della combustione o dai gas prodotti,

- speciali mezzi protettivi per il personale antincendio.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

A seconda delle sostanze o preparati in questione, possono essere necessarie informazioni sugli elementi seguenti:

- precauzioni per le persone, come:

eliminazione delle fonti di accensione, disponibilità di sufficiente protezione respiratoria/di ventilazione, controllo delle polveri, prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi,

- precauzioni ambientali, come:

tenere lontano da scarichi, acque di superficie o in profondità, terreno, possibile necessità di dare l'allarme alla zona circostante,

- metodi di bonifica, come:

impiego di materiale assorbente (ad esempio sabbia, segatura, legante universale, legante per acidi, farina fossile ecc.), riduzione dei gas/fumi mediante acqua, diluizione.

Esaminare anche l'eventuale necessità di indicazioni come: "non usare mai ..., neutralizzare con...".

Nota

Se necessario vedi sezioni 8 e 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Nota

Le informazioni di cui alla presente sezione devono vertere sulla protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Esse devono aiutare il datore di lavoro a definire idonee procedure organizzative e di lavoro conformemente all'articolo 5 della direttiva 98/24/CE.

7.1. Manipolazione

Specificare le precauzioni di sicurezza in materia di manipolazione, ivi compresi provvedimenti come: contenimento, ventilazione locale e generale, provvedimenti per impedire la dispersione nell'atmosfera, la produzione di polveri e gli incendi, provvedimenti necessari per la protezione dell'ambiente (ad esempio utilizzazione di filtri o depuratori nell'impianto di ventilazione, impiego in zone ristrette, provvedimenti per la raccolta e lo smaltimento di eventuali perdite, ecc.) come pure qualsiasi specifico requisito o norma sulla sostanza o preparato (ad esempio, procedure o attrezzature proibite o raccomandate) fornendo se possibile una breve descrizione.

7.2. Immagazzinamento

Specificare le condizioni di sicurezza, come: progettazione di ambienti o contenitori (compresi muri di contenimento e ventilazione), materiali incompatibili, condizioni di conservazione (limiti/gamma di temperatura e umidità, luce, gas inerte ecc.), particolari attrezzature elettriche e modalità per la prevenzione dell'elettricità statica.

Se opportuno, indicare eventuali limiti di quantità in funzione delle condizioni di magazzinaggio. In particolare, indicare eventuali requisiti speciali, come tipologia dei materiali per gli imballaggi/contenitori della sostanza o preparato.

7.3. Impieghi particolari

Per prodotti destinati a impieghi particolari, le raccomandazioni dovrebbero vertere in maniera dettagliata e pratica sull'impiego o gli impieghi previsti. Se appropriato, indicare norme specificamente approvate a livello di industria o di settore.

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

8.1. Valori limite per l'esposizione

Indicare gli specifici parametri di controllo in vigore, ivi compresi i valori limite in materia di esposizione professionale e/o i valori limite biologici. I valori dovrebbero essere indicati per lo Stato membro in cui la sostanza o preparato viene messo sul mercato. Fornire informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate.

Per i preparati, è opportuno fornire i valori per le sostanze costituenti, che devono essere elencate nella scheda dati di sicurezza a norma della sezione 2.

8.2. Controllo dell'esposizione

Per controllo dell'esposizione si intende la gamma completa dei provvedimenti specifici di protezione e di prevenzione che devono essere presi durante l'uso allo scopo di ridurre al minimo l'esposizione del personale e dell'ambiente.

8.2.1. Controllo dell'esposizione professionale

Queste informazioni devono essere tenute in considerazione dal datore di lavoro per la valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivante dalla sostanza o dal preparato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/24/CE, che richiede la definizione di procedure di lavoro e di controlli tecnici appropriati, l'impiego di materiali e attrezzature adeguate, l'applicazione di provvedimenti di protezione collettiva alla fonte, e infine l'impiego di misure di protezione individuali, come l'utilizzazione di dispositivi di protezione personale. Fornire pertanto informazioni idonee e adeguate su tali provvedimenti per consentire una corretta valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/24/CE. Queste informazioni devono avere carattere complementare a quelle già riportate alla sezione 7.1.

Qualora occorra una protezione personale, specificare nei particolari quali dispositivi forniscono una protezione idonea e adeguata. Tenere conto della direttiva 89/686/CEE del Consiglio(3) e indicare le opportune norme CEN.

8.2.1.1. Protezione respiratoria

Per gas, vapori o polveri pericolose, specificare il tipo di dispositivo di protezione da utilizzare, come filtri, maschere o apparati autonomi di respirazione.

8.2.1.2. Protezione delle mani

Specificare chiaramente il tipo di guanti da utilizzare per la manipolazione della sostanza o del preparato, e in particolare:

- il tipo del materiale,

- la durata limite del materiale costitutivo, tenuto conto dell'entità e della durata dell'esposizione.

Se necessario, indicare qualsiasi altra misura di protezione per le mani.

8.2.1.3. Protezione degli occhi:

Specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, come: occhiali di sicurezza, maschere di sicurezza, schermi facciali.

8.2.1.4. Protezione della pelle

Qualora sia necessario proteggere altre parti del corpo, oltre alle mani, specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione richiesto, come: grembiuli, stivali, indumenti protettivi completi. Se necessario, indicare qualsiasi altra misura per la protezione della pelle nonché specifiche misure a carattere igienico.

8.2.2. Controllo dell'esposizione ambientale

Specificare le informazioni necessarie per consentire al datore di lavoro di rispettare le norme dettate dalla legislazione comunitaria per la protezione dell'ambiente.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Per consentire l'adozione delle corrette misure di controllo, fornire tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o preparato, in particolare quelle di cui alla sezione 9.2.

9.1. Informazioni generali

Aspetto

Indicare lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) ed il colore della sostanza o del preparato così come viene fornito.

Odore

Qualora sia percepibile, descrivere brevemente l'odore.

9.2. Importanti informazioni, sulla salute umana, la sicurezza e l'ambiente

PH

Indicare il pH della sostanza o del preparato come fornito, o in soluzione acquosa; in quest'ultimo caso, indicare la concentrazione.

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9.3. Altre informazioni

Indicare altri importanti parametri di sicurezza, come miscibilità, conduttività, punto/intervallo di fusione, gruppo di gas (utile per la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)(4), temperatura di autoaccensione, ecc.

Nota 1

Le proprietà di cui sopra devono essere determinate in conformità alle specifiche di cui alla parte A dell'allegato V alla direttiva 67/548/CEE, o mediante qualsiasi altro metodo equivalente.

Nota 2

Per i preparati, di norma devono essere fornite informazioni sulle proprietà del preparato stesso. Tuttavia, qualora si indichi la non sussistenza di un determinato rischio, è necessario differenziare chiaramente fra i casi in cui il responsabile della classificazione non dispone di informazioni e quelli in cui esistono risultati negativi dei saggi effettuati. Se si ritiene necessario fornire informazioni sulle proprietà di singoli componenti, indicare chiaramente a cosa si riferiscono i dati.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Descrivere la stabilità della sostanza o del preparato e la possibilità che in determinate condizioni si verifichino reazioni pericolose, anche in caso di dispersione nell'ambiente.

10.1. Condizioni da evitare

Elencare le condizioni come temperatura, pressione, luce, urti, ecc. che possono provocare reazioni pericolose e, se possibile, descriverle brevemente.

10.2. Materiali da evitare

Elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi, ossidanti o qualsiasi altra sostanza specifica che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, descrivere brevemente tale reazione.

10.3. Prodotti di decomposizione pericolosi

Elencare le sostanze prodotte in quantità pericolose in seguito a decomposizione.

Nota

Considerare in particolare:

- la necessità e la presenza di stabilizzanti,

- la possibilità di reazioni esotermiche pericolose,

- le eventuali conseguenze per la sicurezza di mutamenti dell'aspetto fisico della sostanza o preparato,

- gli eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a contatto con l'acqua,

- la possibilità di degradazione con formazione di prodotti instabili.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Questa sezione verte sulla necessità di una descrizione concisa ma completa e comprensibile dei vari effetti tossicologici che possono insorgere qualora l'utilizzatore entri in contatto con la sostanza o preparato.

Riportare gli effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o al preparato, sulla base dell'esperienza o di ricerche scientifiche. Includere informazioni sulle diverse vie di esposizione (inalazione, ingestione, contatto con la pelle o con gli occhi), unitamente alla descrizione dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche.

Riportare gli eventuali effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine: ad esempio effetti sensibilizzanti, narcotici, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (tossicità per lo sviluppo e la fertilità).

Tenendo conto delle informazioni già fornite alla sezione 2, composizione/informazioni sugli ingredienti, può essere necessario fare riferimento agli effetti specifici sulla salute di alcune componenti dei preparati.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Descrivere i possibili effetti, comportamenti e trasformazioni nell'ambiente della sostanza o del preparato, nell'atmosfera, in acqua e/o nel terreno. Ove disponibile, indicare i risultati di eventuali test pertinenti (ad esempio CL50 pesci <= 1 mg/l).

Descrivere le caratteristiche più importanti che possono provocare effetti sull'ambiente a causa della natura della sostanza o del preparato e dei probabili metodi di utilizzazione. Informazioni dello stesso tipo devono essere fornite per i prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione di sostanze o preparati. Tali effetti possono comprendere:

12.1. Ecotossicità

Questa sezione deve comprendere i dati pertinenti disponibili sulla tossicità acquatica, acuta e cronica, per pesci, alghe, dafnie e altre piante acquatiche. Ove possibile, fornire dati sulla tossicità per micro e macro organismi del terreno e per altri organismi di interesse ambientale, come uccelli, api e piante. Qualora la sostanza o il preparato abbiano effetti inibitori sull'attività di microrganismi, indicare l'eventuale impatto sugli impianti di trattamento degli scarichi.

12.2. Mobilità

Questa sezione interessa il potenziale della sostanza o di determinati componenti di un preparato(5), qualora dispersi nell'ambiente, di contaminare le falde idriche o altri elementi lontano dal sito di dispersione.

I dati pertinenti possono comprendere:

- la distribuzione nota o presunta in compartimenti ambientali,

- la tensione di superficie,

- l'assorbimento/il disorbimento.

Per altre proprietà fisico-chimiche, vedi sezione 9.

12.3. Persistenza e degradabilità

Questa sezione si riferisce al potenziale della sostanza o di determinate componenti di un preparato di degradarsi in determinate circostanze ambientali, in seguito a biodegradazione o ad altri processi come ossidazione o idrolisi. Ove disponibili, dovrebbero essere indicati i tempi di dimezzamento per la degradazione. Dovrebbe essere anche indicata la possibilità che la sostanza o determinati componenti di un preparato(6) si degradino a livello di impianti di trattamento degli scarichi.

12.4. Potenziale di bioaccumulo

Il potenziale della sostanza o di eventuali componenti di un preparato(7) di accumularsi negli organismi e di attraversare la catena alimentare, con riferimento ai valori Kow e BCF.

12.5. Altri effetti avversi

Se disponibili, includere informazioni su qualsiasi altro effetto avverso sull'ambiente, ad esempio il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di creazione fotochimica di ozono e/o potenziale contributo al riscaldamento globale.

Osservazioni

Assicurarsi che le informazioni significative per l'ambiente vengano fornite nelle diverse sezioni della scheda dati di sicurezza, particolarmente le informazioni in materia di rilascio controllato, provvedimenti in caso di rilascio accidentale, trasporto e smaltimento di cui alle sezioni 6, 7, 13, 14 e 15.

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Se lo smaltimento della sostanza o preparato (eccedenze o residui derivanti da prevedibile utilizzazione) comporta un pericolo, fornire una descrizione dei residui citati con informazioni sulle misure di sicurezza per la loro manipolazione.

Specificare i metodi idonei per lo smaltimento della sostanza o preparato nonché degli eventuali imballaggi contaminati (incenerimento, riciclaggio, discarica, ecc.)

Nota

Indicare eventuali disposizioni comunitarie in materia di rifiuti. In assenza di tali disposizioni, ricordare agli utenti che possono essere in vigore disposizioni nazionali o regionali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere consapevole e che deve applicare per quanto concerne il trasporto o il trasferimento all'interno o all'esterno dell'azienda.

Ove pertinenti, fornire informazioni sulla classificazione di trasporto per ciascuno dei regolamenti modali: IMDG (via mare), ADR [su strada, direttiva 94/55/CE del Consiglio(8)], RID [per ferrovia, direttiva 96/49/CE del Consiglio(9)], ICAO/IATA (via aria). Tali informazioni possono comprendere fra l'altro:

- numero UN,

- classe,

- denominazione corretta per la spedizione,

- gruppo di imballaggio,

- inquinante marino,

- altre informazioni applicabili.

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Riportare le informazioni in materia di salute, sicurezza e ambiente che figurano sull'etichetta in applicazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

Se la sostanza o il preparato di cui alla presente scheda di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente [ad esempio, restrizioni a commercializzazione e impiego ai sensi della direttiva 76/769/CEE del Consiglio(10)] tali disposizioni dovrebbero, se possibile, essere indicate.

Si dovrebbe ugualmente attirare l'attenzione del destinatario sull'esistenza di disposizioni nazionali di recepimento di tali norme e di qualsiasi altro provvedimento nazionale pertinente.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione di rilievo per la salute e la sicurezza degli utilizzatori e la protezione dell'ambiente, ad esempio:

- elenco delle pertinenti frasi R. Riportare il testo integrale di eventuali frasi R di cui alle sezioni 2 e 3 della scheda dati di sicurezza,

- avvertenze di formazione professionale,

- eventuali restrizioni consigliate (ossia raccomandazioni non obbligatorie del fornitore),

- ulteriori informazioni (documentazione di riferimento e/o punti di contatto tecnico),

- fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda dati di sicurezza,

- in caso di revisione di una scheda dati di sicurezza, indicare chiaramente le informazioni aggiunte, eliminate o modificate (a meno che queste informazioni non siano state fornite altrove).

(1) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(2) Qualora il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato possa dimostrare che la divulgazione nella scheda dati di sicurezza dell'identità chimica di una sostanza classificata esclusivamente come:

- irritante, con l'eccezione di quelle con la frase R41, oppure irritante in combinazione con una o più delle proprietà di cui al punto 2.3.4 dell'articolo 10 della direttiva 1999/45/CE,

- nociva, oppure nociva in combinazione con una o più delle proprietà di cui al punto 2.3.4 dell'articolo 10 della direttiva 1999/45/CE che presentano solo effetti letali acuti,

minacci la riservatezza della sua proprietà intellettuale, il suddetto responsabile ha facoltà, conformemente alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato VI della direttiva 1999/45/CE, di indicare tale sostanza con un nome che identifica i più importanti gruppi chimici funzionali, oppure mediante un nome alternativo.

(3) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

(4) GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.

(5) Queste informazioni non possono essere fornite per i preparati in quanto sono specifiche alle sostanze. Esse quindi vanno riportate, ove disponibili e pertinenti, per ciascun componente di un preparato che debba essere elencato nella scheda dati di sicurezza conformemente alle norme di cui alla sezione 2 del presente allegato.

(6) Queste informazioni non possono essere fornite per i preparati in quanto sono specifiche alle sostanze. Esse quindi vanno riportate, ove disponibili e pertinenti, per ciascun componente di un preparato che debba essere elencato nella scheda dati di sicurezza conformemente alle norme di cui alla sezione 2 del presente allegato.

(7) Queste informazioni non possono essere fornite per i preparati in quanto sono specifiche alle sostanze. Esse quindi vanno riportate, ove disponibili e pertinenti, per ciascun componente di un preparato che debba essere elencato nella scheda dati di sicurezza conformemente alle norme di cui alla sezione 2 del presente allegato.

(8) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

(9) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.

(10) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201."