32001L0046

Direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale

Gazzetta ufficiale n. L 234 del 01/09/2001 pag. 0055 - 0059


Direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 23 luglio 2001

recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali è una preoccupazione di primaria importanza ed è necessario garantire che i prodotti immessi in circolazione nella Comunità per l'alimentazione animale siano sicuri. La direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale(4) contribuisce al conseguimento di tale obiettivo.

(2) La direttiva 74/63/CEE del Consiglio è stata abrogata dall'articolo 16 della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(5). Pertanto i riferimenti alla direttiva 74/63/CEE devono essere modificati conformemente alla tabella di cui all'allegato IV della direttiva 1999/29/CE.

(3) Per quanto concerne il riferimento alla circolazione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, occorre armonizzare le definizioni contenute nelle direttive 70/524/CEE(6), 95/53/CE e 96/25/CE(7) concernenti il settore dell'alimentazione animale.

(4) Recentemente si è verificata, per due volte, una grave contaminazione da diossina in prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Vista l'esperienza conseguita in questi casi di contaminazione, è opportuno migliorare le procedure applicabili quando un prodotto destinato all'alimentazione animale presenta un rischio grave per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente oppure quando si constatano violazioni della direttiva 1999/29/CE. Si tratta in tal modo di gestire meglio i rischi che non consentirebbero di garantire il livello di protezione della salute umana, della salute degli animali e dell'ambiente previsto dalla normativa comunitaria relativa all'alimentazione animale, senza tuttavia banalizzare tali procedure speciali applicandole sistematicamente a problemi insignificanti.

(5) Dall'ispezione effettuata dalla Commissione a seguito della contaminazione da diossina di alimenti per animali e della catena alimentare umana è risultato che gli Stati membri hanno avuto difficoltà a gestire una crisi così inconsueta. Alla luce dell'esperienza acquisita e perché i rischi gravi inerenti a un prodotto destinato all'alimentazione animale siano gestiti in modo da garantire un'efficacia equivalente in tutta la Comunità, occorre introdurre disposizioni che impongano agli Stati membri di predisporre piani operativi di emergenza atti a far fronte a casi di emergenza nel settore dell'alimentazione animale.

(6) In caso di rischio grave in uno o più Stati membri per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente dovuto a prodotti destinati all'alimentazione animale e qualora detto rischio non possa essere adeguatamente affrontato dallo o dagli Stati membri interessati, è indispensabile che la Commissione possa prendere tutte le misure precauzionali necessarie e possa sospendere gli scambi commerciali e le esportazioni di prodotti destinati all'alimentazione animale in provenienza da tutto il territorio dello o degli Stati membri interessati o da parte di essi o fissare condizioni speciali per i relativi prodotti o sostanze.

(7) La direttiva 1999/29/CE Consiglio fissa i contenuti massimi consentiti di certi prodotti e sostanze indesiderabili nei mangimi e nelle materie prime per mangimi.

(8) È già stato istituito un sistema che consente agli Stati membri di essere informati dagli operatori, a tutti gli stadi della catena di produzione di alimenti per animali, in merito a determinati casi di non conformità alla normativa sulle sostanze e i prodotti indesiderabili. Alla luce dell'esperienza acquisita e tenuto conto dell'analogo dispositivo previsto dalla normativa comunitaria sulla sicurezza generale dei prodotti, occorre migliorare il sistema ed estenderne l'applicabilità a tutti i casi in cui un operatore constati che un prodotto destinato all'alimentazione animale presenta un rischio serio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente.

(9) Attualmente l'obbligo di informare gli altri Stati membri e la Commissione è previsto se è probabile che una partita di mangimi o di materie prime per mangimi non conforme per contenuti massimi di prodotti o sostanze indesiderabili venga inviata ad altri Stati membri.

(10) È necessario inglobare questo sistema di scambio rapido d'informazioni nel dispositivo della direttiva 95/53/CE e stabilire procedure standard per il suo funzionamento, affinché esso possa essere applicato in futuro in tutti i casi in cui un prodotto comprometta la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e affinché sia migliorato il sistema di controlli nel suo complesso. Per ragioni di semplicità e di efficienza, il sistema dovrebbe applicarsi anche quando uno Stato membro respinge, nel quadro del controllo all'importazione, un prodotto proveniente da un paese terzo. Tali procedure standard potrebbero comprendere, mediante talune modifiche, le procedure fissate per lo scambio di informazioni in casi di emergenza, a norma della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, sulla sicurezza generale dei prodotti(8).

(11) Non è possibile elencare tutte le contaminazioni potenzialmente pericolose di origine biologica o chimica, che possono verificarsi accidentalmente o a seguito di azioni illegali e che possono contaminare un prodotto destinato ad essere utilizzato nell'alimentazione animale.

(12) Occorrerebbe tener presente i rischi derivanti da un'etichettatura erronea oppure originati nel corso della manipolazione, del trasporto, della conservazione o della trasformazione.

(13) Per migliorare l'efficacia del sistema di controlli e le relative misure ispettive, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti, in caso di sospetta contaminazione che presenti un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, a verificare la natura e l'entità della contaminazione nonché ad adoperarsi per identificarne l'origine allo scopo di poter individuare eventuali altre contaminazioni.

(14) La direttiva 95/53/CE stabilisce che gli Stati membri trasmettano annualmente alla Commissione, per la prima volta anteriormente al 1o aprile 2000, informazioni sui risultati dei controlli effettuati. Tali relazioni saranno utilizzate dalla Commissione per elaborare e presentare una relazione globale e sintetica sui controlli effettuati a livello comunitario, nonché una proposta relativa ad un programma coordinato di controlli per l'anno successivo. Le informazioni sulla contaminazione che incide sulla sicurezza di un prodotto destinato ad essere utilizzato nell'alimentazione animale sono prese in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione nel fissare le priorità per i programmi annuali coordinati di controlli. Tutte le informazioni fornite sui rischi per la salute umana, la salute degli animali o per l'ambiente, inerenti alla circolazione e all'utilizzazione di prodotti destinati all'alimentazione animale possono essere analizzate in modo migliore se presentate in forma armonizzata e standardizzata.

(15) Tenuto conto di quanto precede è necessario modificare conseguentemente le direttive 70/524/CEE, 95/53/CE, 96/25/CE e 1999/29/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/53/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) alla lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente: "- nella direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(9)."

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) 'prodotto destinato all'alimentazione animale' o 'prodotto': l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;"

c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) 'immissione in circolazione' o 'circolazione': la detenzione di prodotti destinati all'alimentazione animale per la vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonché la vendita e le altre forme di trasferimento in sé."

2) È aggiunto il seguente articolo 4 bis: "Articolo 4 bis

1. Gli Stati membri elaborano piani operativi di emergenza in cui sono illustrate le azioni da intraprendere senza indugio qualora si constati che un prodotto destinato all'alimentazione animale presenta un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e in cui sono precisati competenze, responsabilità e circuiti di trasmissione delle informazioni. Gli Stati membri rivedono detti piani secondo la necessità, segnatamente in funzione dell'evoluzione dell'organizzazione dei servizi di controllo e alla luce dell'esperienza acquisita, tra l'altro, anche tramite eventuali simulazioni.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani operativi di emergenza predisposti e le relative modifiche.

3. La Commissione esamina i piani operativi di emergenza e segnala agli Stati membri interessati le eventuali modifiche utili affinché i piani operativi di emergenza dei vari Stati membri offrano garanzie d'efficacia equivalenti. Se necessario al conseguimento di detto obiettivo, la Commissione può fissare, secondo la procedura di cui all'articolo 23, linee guida volte all'armonizzazione dei piani operativi di emergenza."

3) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), mediante controlli per campione e di natura non discriminatoria. In particolare, nella misura necessaria per l'espletamento di tali controlli per campione, gli Stati membri possono chiedere agli operatori di segnalare l'arrivo dei prodotti a tale autorità competente. Gli Stati membri informano la Commissione ove si avvalgano di tale possibilità."

4) All'articolo 13, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente: "- eventuale neutralizzazione della nocività,.

"

5) All'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prodotti siano distrutti, siano utilizzati per altri fini, siano rinviati nel paese d'origine o neutralizzati, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lo Stato membro di destinazione si mette immediatamente in contatto con lo Stato membro di spedizione. Lo Stato membro di spedizione adotta tutte le misure necessarie e comunica allo Stato membro di destinazione la natura dei controlli effettuati, i loro risultati, le decisioni prese e le relative motivazioni."

6) È aggiunta la seguente sezione 3 bis: "Sezione 3 bis

Clausola di salvaguardia

Articolo 15 bis

1. Qualora si manifesti in uno o più Stati membri un problema, causato da un prodotto destinato all'alimentazione animale, che può presentare un grave rischio per la salute umana, la salute degli animali oppure per l'ambiente e che non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo o dagli Stati membri interessati, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro adotta senza indugio in funzione della gravità della situazione, le seguenti misure secondo la procedura di cui all'articolo 23 bis:

- sospende l'immissione in circolazione all'interno della Comunità l'impiego nell'alimentazione degli animali o le esportazioni verso paesi terzi di prodotti provenienti dall'intero territorio dello o degli Stati membri in questione o da parte di esso oppure provenienti da una o più aziende situate nel territorio della Comunità, o

- stabilisce condizioni speciali per l'immissione in circolazione nella Comunità, per l'impiego nell'alimentazione degli animali o per le esportazioni verso paesi terzi di prodotti provenienti dall'intero territorio dello(degli) Stato(i) membro(i) in questione o da parte di esso oppure provenienti da una o più aziende situate nel territorio della Comunità.

2. Tuttavia, in casi urgenti, la Commissione può adottare in via provvisoria le misure di cui al paragrafo 1 previa consultazione dello Stato o degli Stati membri interessati e dopo averne informato gli altri Stati membri. Entro dieci giorni lavorativi essa adisce il Comitato permanente degli alimenti per animali istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE(10), conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 bis, in vista dell'estensione, della modifica o della revoca di dette misure.

Qualora uno Stato membro abbia informato ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure di protezione e qualora la Commissione non abbia fatto ricorso alle misure di cui al paragrafo 1, detto Stato membro può adottare misure cautelari temporanee relative all'utilizzo o all'immissione in circolazione. Lo Stato membro che adotta tali misure ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Entro dieci giorni lavorativi, quest'ultima sottopone la questione al comitato permanente degli alimenti per animali, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 bis, in vista dell'estensione, della modifica o della revoca delle misure cautelari temporanee nazionali adottate da tale Stato membro.

Articolo 15 ter

La Commissione informa il Parlamento europeo delle misure prese ai sensi degli articoli 9 bis e 15 bis."

7) È aggiunto il seguente capo: "CAPO III bis

SISTEMA D'INFORMAZIONE PER I PERICOLI DA ALIMENTI PER ANIMALI

Articolo 16 bis

Gli Stati membri prescrivono che i responsabili delle aziende informino immediatamente le autorità competenti degli Stati membri se dispongono di informazioni che li inducono a ritenere che una partita di prodotti destinati all'alimentazione animale da essi introdotti nel territorio della Comunità in provenienza da un paese terzo oppure da essi immessi in circolazione o detenuti o ancora di cui sono proprietari:

- supera i contenuti massimi contemplati dall'allegato II, parte A, della direttiva 1999/29/CE oltre i quali il prodotto non deve più essere distribuito tale e quale agli animali né deve essere mescolato ad altri prodotti destinati all'alimentazione animale, o

- non è conforme a una delle altre disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva e presenta a motivo di tale non conformità un rischio grave per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente, tenuto conto della destinazione prevista.

I responsabili delle aziende forniscono tutte le informazioni che consentono di identificare con precisione il prodotto o la partita in questione, una descrizione il più possibile completa del rischio che esso presenta e tutte le indicazioni disponibili che risultino utili per rintracciare il prodotto. Comunicano inoltre alle autorità competenti degli Stati membri, illustrandoli, gli interventi prospettati per prevenire rischi per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente.

Gli Stati membri prescrivono gli stessi obblighi in materia di informazione sui pericoli che presentano i prodotti destinati all'alimentazione animale, per il personale che garantisce la sorveglianza sanitaria degli allevamenti quale indicato all'articolo 10 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti(11), nonché per i responsabili dei laboratori che effettuano le analisi.

Se del caso, le autorità competenti applicano le disposizioni previste agli articoli 8, 11 o 13.

Articolo 16 ter

1. Qualora le autorità competenti degli Stati membri dispongano di informazioni che indicano, sulla scorta degli elementi disponibili di valutazione dei rischi che una partita di prodotti destinati all'alimentazione animale presenta un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, esse verificano le informazioni ricevute e, se del caso, prendono le misure necessarie a garantire che la partita non venga utilizzata nell'alimentazione animale e, in particolare, assoggettano la partita a restrizioni ed effettuano immediatamente un'inchiesta relativa:

- alla natura del pericolo e, se necessario, all'entità delle sostanze indesiderabili,

- alla possibile origine delle sostanze indesiderabili o del pericolo,

per precisare la valutazione dei rischi.

Se del caso, tale valutazione dei rischi è estesa ad altre partite dello stesso prodotto o ad altri prodotti della catena dell'alimentazione umana o animale, che possano contenere sostanze indesiderabili o ai quali tale pericolo abbia potuto estendersi, prendendo in considerazione l'eventuale aggiunta di sostanze indesiderabili in altri prodotti destinati all'alimentazione animale e l'eventuale riciclaggio di prodotti pericolosi nella catena dell'alimentazione animale.

2. Se l'esistenza di un rischio grave è confermata sulla base di quanto stabilito al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che la destinazione finale della partita contenente sostanze indesiderabili, ivi inclusi l'eventuale decontaminazione, o altre operazioni di neutralizzazione della nocività, ritrattamento o distruzione, non possa avere effetti nocivi per la salute umana o la salute degli animali o per l'ambiente e qualora le sostanze indesiderabili o il pericolo della presenza di tali sostanze abbiano potuto estendersi ad altre partite o alla catena dell'alimentazione animale o umana, effettuano immediatamente l'identificazione e l'assunzione del controllo sulle altre partite di prodotti ritenuti pericolosi, procedendo, se del caso, all'identificazione degli animali vivi alimentati con prodotti pericolosi e all'applicazione delle misure previste dalla direttiva 96/23/CE o da altre disposizioni comunitarie pertinenti relative alla salute degli animali o alla sicurezza alimentare dei prodotti di origine animale, garantendo il coordinamento tra i competenti servizi di controllo, allo scopo di evitare che prodotti pericolosi vengano immessi in circolazione e affinché siano applicate le procedure di ritiro dei prodotti già presenti sul mercato.

Articolo 16 quater

1. Qualora uno Stato membro constati che un prodotto destinato all'alimentazione animale immesso in circolazione nel suo territorio e in quello di altri Stati membri o che un prodotto, proveniente da un paese terzo, introdotto nel territorio della Comunità ai fini dell'immissione in circolazione in uno o più Stati membri:

- supera i contenuti massimi contemplati dall'allegato II, parte A, della direttiva 1999/29/CE oltre i quali il prodotto non deve più essere distribuito tale e quale agli animali né deve essere mescolato ad altri prodotti destinati all'alimentazione animale, o

- non è conforme a una delle altre disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva e presenta a motivo di tale non conformità un rischio grave per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente, tenuto conto della destinazione prevista,

tale Stato membro allerta immediatamente la Commissione mediante notifica.

Esso provvede a fornire gli elementi sufficienti per identificare, rintracciare e controllare i prodotti in questione e, se del caso gli animali vivi con essi alimentati e indica le misure cautelative previste o già adottate affinché la Commissione possa a sua volta informare adeguatamente gli altri Stati membri.

2. Gli Stati membri interessati informano immediatamente la Commissione delle conseguenti misure prese riguardo ai pericoli notificati, fornendo anche informazioni relative alla cessazione della situazione di rischio.

3. La Commissione e gli Stati membri instaurano un sistema di scambio rapido di informazioni e ne garantiscono il funzionamento alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23 al fine di agevolare la trasmissione e la diffusione delle segnalazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle informazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1.

4. La Commissione informa il Parlamento europeo delle misure prese per agevolare la trasmissione e la diffusione delle segnalazioni."

8) All'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli Stati membri prescrivono che gli agenti incaricati del controllo siano tenuti al segreto professionale. Tale disposizione non deve tuttavia recare pregiudizio alla possibilità per le autorità competenti degli Stati membri di procedere alla diffusione di informazioni quando ciò è necessario per prevenire un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente."

9) L'articolo 17 bis è sostituito dal seguente: "Articolo 17 bis

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, esperti della Commissione possono, nella misura necessaria per l'applicazione uniforme delle prescrizioni della presente direttiva, effettuare ispezioni in loco in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Lo Stato membro sul cui territorio è effettuata un'ispezione fornisce agli esperti piena assistenza per l'espletamento della loro missione. La Commissione informa le autorità competenti, gli Stati membri e il Parlamento europeo sull'esito delle ispezioni effettuate.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle volte a disciplinare la collaborazione con le autorità nazionali, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23."

10) L'articolo 22 è così modificato:

a) Alla fine del paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase: "Tali informazioni sono presentate in forma di relazioni annuali in base a un modello che verrà stabilito conformemente all'articolo 23.";

b) alla fine del paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: "La relazione globale e sintetica di cui al primo comma è comunicata al Parlamento europeo."

Articolo 2

Nella direttiva 70/524/CEE, all'articolo 2, la lettera k) è sostituita dalla seguente: "k) 'immissione in circolazione' o 'circolazione': la detenzione di prodotti destinati all'alimentazione animale per la vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonché la vendita e le altre forme di trasferimenti in sé".

Articolo 3

Nella direttiva 96/25/CE all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) 'immissione in circolazione' o 'circolazione': la detenzione di prodotti destinati all'alimentazione animale per la vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonché la vendita e le altre forme di trasferimenti in sé".

Articolo 4

All'articolo 12 della direttiva 1999/29/CE del Consiglio i paragrafi 3 e 4 sono abrogati.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi il 1o settembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1o maggio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) GU C 274 E del 26.9.2000, pag. 28 e GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 279.

(2) GU C 367 del 20.12.2000, pag. 11.

(3) Parere del Parlamento europeo del 4 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 febbraio 2001 (GU C 93 del 23.3.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 19 giugno 2001.

(4) GU L 265 dell'8.11.1995, pag.17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 81).

(5) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

(6) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE del Consiglio (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).

(7) Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 36).

(8) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

(9) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

(10) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.

(11) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.