32001L0024

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 05/05/2001 pag. 0015 - 0023


Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 4 aprile 2001

in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere dell'Istituto monetario europeo(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Secondo gli obiettivi del trattato, occorre promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche in tutta la Comunità sopprimendo ogni ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità.

(2) Parallelamente alla soppressione di tali ostacoli occorre provvedere alle situazioni che potrebbero verificarsi in caso di difficoltà in un ente creditizio, in particolare allorché tale ente ha succursali in altri Stati membri.

(3) La direttiva si iscrive nel contesto legislativo comunitario realizzato dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio(5). Ne consegue che, nel corso del periodo di attività, l'ente creditizio e le sue succursali formano un'entità unica soggetta alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato nel quale è stata rilasciata l'autorizzazione valida nell'insieme della Comunità.

(4) Sarebbe particolarmente inopportuno rinunciare a tale unità che l'ente forma con le sue succursali allorché è necessario adottare provvedimenti di risanamento o aprire una procedura di liquidazione.

(5) L'adozione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994(6), relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, con cui è stato introdotto il principio dell'adesione obbligatoria degli enti creditizi a un sistema di garanzia dello Stato membro d'origine, rende ancor più evidente la necessità di un riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione.

(6) È importante attribuire alle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine la competenza esclusiva di decidere e di applicare i provvedimenti di risanamento previsti dalla normativa e dagli usi vigenti in tale Stato membro. A motivo della difficoltà di armonizzare le normative e gli usi degli Stati membri, è opportuno predisporre il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei provvedimenti presi da ciascuno di essi per risanare gli enti da esso autorizzati.

(7) È indispensabile garantire che i provvedimenti di risanamento adottati dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine nonché le misure prese dalle persone o dagli organi nominati da tali autorità per gestire i provvedimenti di risanamento producano i loro effetti in tutti gli Stati membri, incluse le misure che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti nonché tutte quelle misure che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi.

(8) Alcuni provvedimenti, in particolare quelli che incidono sul funzionamento della struttura interna degli enti creditizi o sui diritti dei dirigenti o degli azionisti, non hanno bisogno della presente direttiva per produrre i loro effetti negli Stati membri, nella misura in cui, secondo le norme di diritto internazionale privato, la legge applicabile è quella dello Stato d'origine.

(9) Alcuni provvedimenti, in particolare quelli connessi al mantenimento delle condizioni dell'autorizzazione, godono già del reciproco riconoscimento a norma della direttiva 2000/12/CE, nella misura in cui la loro adozione non pregiudica i diritti preesistenti dei terzi.

(10) Le persone che partecipano al funzionamento della struttura interna degli enti creditizi nonché i dirigenti e gli azionisti di detti enti non dovrebbero, in quanto tali, essere considerati come terzi per l'applicazione della presente direttiva.

(11) È necessario prevedere forme di pubblicità per informare i terzi dell'adozione di provvedimenti di risanamento negli Stati membri nei quali esistono succursali, allorché tali provvedimenti possano ostacolare l'esercizio di alcuni loro diritti.

(12) Il principio dell'uguaglianza di trattamento dei creditori, per quanto attiene alle loro possibilità di ricorso, esige che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine adottino i provvedimenti necessari perché i creditori dello Stato membro ospitante possano esercitare i propri diritti di ricorso entro il termine previsto.

(13) Dovrebbe essere previsto un certo coordinamento del ruolo delle autorità amministrative o giudiziarie riguardo ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle succursali, situate nei diversi Stati membri, di enti creditizi la cui sede legale sia fuori della Comunità.

(14) In assenza di provvedimenti di risanamento, o esperiti questi senza esito, gli enti creditizi in crisi dovrebbero essere liquidati. È opportuno, in tal caso, prevedere disposizioni volte al reciproco riconoscimento delle procedure di liquidazione e dei loro effetti nella Comunità.

(15) Il ruolo importante svolto dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine prima dell'apertura della procedura di liquidazione può protrarsi anche durante la liquidazione per consentire un corretto svolgimento delle procedure di liquidazione.

(16) L'uguaglianza dei creditori esige che un ente creditizio sia liquidato in base a principi di unità e di universalità che implicano la competenza esclusiva delle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine ed il riconoscimento delle loro decisioni, che devono poter produrre senza alcuna formalità, in tutti gli altri Stati membri, gli effetti loro attribuiti dalla legge dello Stato membro d'origine, salvo che la direttiva disponga diversamente.

(17) L'eccezione concernente gli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione su alcuni contratti e diritti è limitata a detti effetti e non include altre questioni connesse con i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione quali l'insinuazione, la verifica, l'ammissione e il grado dei crediti concernenti tali contratti e diritti, le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, che sono soggette alla legislazione dello Stato membro di origine.

(18) La liquidazione volontaria è possibile allorché l'ente creditizio è solvibile. Ciò nondimeno, se del caso, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine possono decidere un provvedimento di risanamento o una procedura di liquidazione, anche dopo l'apertura di una liquidazione volontaria.

(19) La revoca dell'autorizzazione bancaria è una delle conseguenze necessarie del provvedimento di liquidazione di un ente creditizio. Tuttavia tale revoca non dovrebbe impedire la continuazione di talune attività dell'ente quando ciò sia necessario o opportuno ai fini della liquidazione. Lo Stato membro d'origine può ciononostante subordinare tale continuazione delle attività al consenso ed al controllo delle proprie autorità competenti.

(20) L'informazione individuale dei creditori conosciuti è essenziale quanto la pubblicità per consentire loro, se necessario, di insinuare i propri crediti o di presentare le osservazioni ad essi relative nei termini previsti. Ciò non dovrebbe dare luogo a discriminazioni a scapito dei creditori aventi domicilio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, fondate sul loro luogo di residenza o sulla natura dei loro crediti. L'informazione dei creditori dovrebbe proseguire regolarmente in forma appropriata nel corso della procedura di liquidazione.

(21) Al solo fine di applicare le disposizioni della presente direttiva ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione riguardanti le succursali situate nella Comunità di un ente creditizio la cui sede legale si trova in un paese terzo, la definizione di "Stato membro d'origine", "autorità competenti" e "autorità amministrative o giudiziarie" sono quelle dello Stato membro nel quale è situata la succursale.

(22) Allorché un ente creditizio avente la sede legale al di fuori della Comunità ha succursali in vari Stati membri, ciascuna succursale gode di un trattamento individuale per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva. In tal caso, le autorità amministrative o giudiziarie e le autorità competenti nonché gli amministratori straordinari e i liquidatori coordinano per quanto possibile le proprie azioni.

(23) Se è importante sancire il principio secondo cui la legge dello Stato membro d'origine determina tutti gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione, siano essi procedurali o sostanziali, occorre tuttavia tenere presente che tali effetti possono entrare in conflitto con le norme generalmente applicabili nel quadro dell'attività economica e finanziaria dell'ente creditizio e delle sue succursali negli altri Stati membri. Il rinvio alla legge di un altro Stato membro rappresenta in certi casi un temperamento indispensabile al principio dell'applicazione della legge dello Stato d'origine.

(24) Tale temperamento è particolarmente necessario per proteggere i lavoratori legati all'ente da un contratto di lavoro, per garantire la sicurezza delle transazioni relative a taluni beni nonché per preservare l'integrità dei mercati regolamentati, che operano secondo la legge di uno Stato membro, sui quali sono negoziati strumenti finanziari.

(25) Le transazioni effettuate nel quadro di un sistema di pagamento o di regolamento rientrano nella direttiva 98/26/CE, del 19 maggio 1998(7), concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

(26) L'adozione della presente direttiva non rimette in discussione le disposizioni della direttiva 98/26/CE secondo cui una procedura d'insolvenza non deve avere alcun effetto sull'opponibilità degli ordini debitamente immessi in un sistema e della garanzia fornita al sistema.

(27) In taluni provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione è prevista la nomina di una persona incaricata della gestione di tali provvedimenti o procedure. Il riconoscimento della sua nomina e dei suoi poteri in tutti gli altri Stati membri è quindi un elemento essenziale per l'attuazione delle decisioni prese nello Stato membro d'origine. È tuttavia importante precisare i limiti dell'esercizio dei suoi poteri quando essa agisce in un luogo diverso dallo Stato membro d'origine.

(28) È importante proteggere i creditori che hanno effettuato transazioni con l'ente creditizio, prima dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione, contro le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legge dello Stato membro d'origine, allorché colui che beneficia della transazione fornisce la prova che, nella legge applicabile a detta transazione, non esiste alcuno strumento che nella fattispecie permetta di impugnare l'atto in questione.

(29) È importante salvaguardare la fiducia dei terzi acquirenti nel contenuto dei registri o dei conti per talune attività oggetto di iscrizione in tali registri o conti e, per estensione, degli acquirenti di beni immobili, anche dopo l'apertura della procedura di liquidazione o l'adozione di un provvedimento di risanamento. Il solo modo per preservare tale fiducia è di sottoporre la validità dell'acquisto alla legge del luogo dove è situato l'immobile o dello Stato sotto la cui autorità è tenuto il registro o il conto.

(30) Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione su un processo pendente sono disciplinati, eccezionalmente, dalla legge dello Stato membro nel quale è pendente detto processo e non dalla lex concursus. Gli effetti di detti provvedimenti e procedure sulle esecuzioni forzate individuali derivanti da detti processi sono disciplinati dalla legge dello Stato membro d'origine, in conformità della regola generale sancita dalla presente direttiva.

(31) È importante prevedere che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine informino immediatamente le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'adozione di qualsiasi provvedimento di risanamento o dell'apertura di qualsiasi procedura di liquidazione, se possibile prima dell'adozione del provvedimento ovvero dell'apertura della procedura o, altrimenti, immediatamente dopo.

(32) Il segreto d'ufficio, come definito all'articolo 30 della direttiva 2000/12/CE, è un elemento essenziale di tutte le procedure di informazione o di consultazione. Per questo motivo esso dovrebbe essere rispettato da tutte le autorità amministrative che partecipano a tali procedure, mentre le autorità giudiziarie restano soggette, per quanto attiene a tale punto, alle disposizioni nazionali che le riguardano,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti creditizi e alle loro succursali istituite in uno Stato membro diverso da quello della sede legale - definiti a norma dell'articolo 1, primo e terzo punto della direttiva 2000/12/CE - tenendo conto delle condizioni ed esenzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, della stessa direttiva.

2. Le disposizioni della presente direttiva concernenti le succursali di un ente creditizio la cui sede legale si trova fuori della Comunità si applicano soltanto allorquando detto ente abbia succursali in almeno due Stati membri della Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- "Stato membro d'origine": lo Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 1, punto 6, della direttiva 2000/12/CE,

- "Stato membro ospitante": lo Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 1, punto 7, della direttiva 2000/12/CE,

- "succursale": una succursale ai sensi dell'articolo 1, punto 3, della direttiva 2000/12/CE,

- "autorità competenti": le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, punto 4, della direttiva 2000/12/CE,

- "amministratore straordinario": la persona o l'organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento,

- "autorità amministrative o giudiziarie": le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione,

- "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti destinati a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria di un ente creditizio e che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti,

- "liquidatore": la persona o l'organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire le procedure di liquidazione,

- "procedure di liquidazione": le procedure concorsuali aperte e controllate dalle autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro al fine della realizzazione dell'attivo sotto la vigilanza di dette autorità, compreso il caso in cui dette procedure si chiudano con un concordato o un provvedimento analogo,

- "mercato regolamentato": un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE,

- "strumenti": tutti gli strumenti di cui alla sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO

A. Enti creditizi con sede legale all'interno della Comunità

Articolo 3

Adozione dei provvedimenti di risanamento - Legge applicabile

1. Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine sono le sole competenti a decidere sull'applicazione ad un ente creditizio, incluse le succursali stabilite in altri Stati membri, di uno o più provvedimenti di risanamento.

2. I provvedimenti di risanamento sono applicati secondo le leggi, i regolamenti e le procedure applicabili nello Stato membro d'origine, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.

Detti provvedimenti producono tutti i loro effetti secondo la legge di tale Stato membro in tutta la Comunità, senza ulteriori formalità, ivi compreso nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legislazione applicabile dello Stato membro ospitante non prevede siffatti provvedimenti o ne subordina l'applicazione a condizioni che non ricorrono.

I provvedimenti di risanamento producono effetti in tutta la Comunità non appena essi producono effetti nello Stato membro nel quale sono stati presi.

Articolo 4

Informazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine sono tenute ad informare immediatamente, con ogni mezzo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della propria decisione di adottare un qualsiasi provvedimento di risanamento nonché degli effetti concreti che tale provvedimento potrebbe avere, possibilmente prima della sua adozione oppure subito dopo. Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Articolo 5

Informazione delle autorità competenti dello Stato membro d'origine

Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro ospitante qualora ritengano necessaria l'applicazione nel loro territorio di uno o più provvedimenti di risanamento sono tenute ad informarne le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Articolo 6

Pubblicazione

1. Qualora l'applicazione dei provvedimenti di risanamento adottati a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, possa incidere sui diritti dei terzi in uno Stato membro ospitante e se nello Stato membro d'origine è possibile ricorrere contro la decisione che adotta il provvedimento, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine, l'amministratore straordinario o ogni altra persona a ciò legittimata nello Stato membro d'origine fanno pubblicare un estratto della decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante, affinché il diritto di ricorso possa essere esercitato in tempo utile.

2. L'estratto della decisione di cui al paragrafo 1 è trasmesso, nel più breve termine possibile e attraverso i canali appropriati, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e a due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante.

3. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica l'estratto entro i dodici giorni successivi all'invio.

4. L'estratto della decisione da pubblicare deve indicare, nella o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, segnatamente l'oggetto ed il fondamento giuridico della decisione adottata, i termini di ricorso, in particolare l'indicazione chiara della data di scadenza dei medesimi, e, con precisione, l'indirizzo delle autorità o del giudice competenti ad esaminare il ricorso.

5. I provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e producono tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori a meno che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine o la legislazione di detto Stato relativa a tali provvedimenti non dispongano diversamente.

Articolo 7

Obbligo di informare i creditori conosciuti e diritto di insinuazione dei crediti

1. Se la legge dello Stato membro d'origine esige che, per essere riconosciuto, un credito debba essere insinuato o prevede l'obbligo di notificare il provvedimento ai creditori aventi residenza, domicilio o sede legale in tale Stato, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine o l'amministratore straordinario informano altresì i creditori conosciuti aventi residenza, domicilio o sede legale negli altri Stati membri, secondo le modalità di cui all'articolo 14 e all'articolo 17, paragrafo 1.

2. Se la legge dello Stato membro di origine prevede il diritto dei creditori aventi residenza, domicilio o sede legale in tale Stato di insinuare i loro crediti o di presentare le osservazioni ad essi relative, tale diritto spetta altresì ai creditori aventi residenza, domicilio o sede legale negli altri Stati membri, secondo le modalità previste all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 2.

B. Enti creditizi con sede legale fuori della Comunità

Articolo 8

Succursali di enti creditizi di paesi terzi

1. Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro ospitante una succursale di un ente creditizio con sede legale fuori della Comunità, sono tenute a informare immediatamente, con ogni mezzo, della propria decisione di adottare un qualsiasi provvedimento di risanamento nonché degli effetti concreti di tale provvedimento, possibilmente prima della sua adozione oppure subito dopo, le autorità competenti degli altri Stati membri ospitanti nei quali l'ente abbia creato succursali che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2000/12/CE, pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante le cui autorità amministrative o giudiziarie decidono l'applicazione del provvedimento.

2. Le autorità amministrative o giudiziarie di cui al paragrafo 1 si sforzano di coordinare le loro azioni.

TITOLO III

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

A. Enti creditizi con sede legale all'interno della Comunità

Articolo 9

Apertura della procedura di liquidazione - Informazione delle altre autorità competenti

1. Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine responsabili della liquidazione sono le sole competenti a decidere dell'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio, incluse le succursali stabilite in altri Stati membri.

La decisione relativa all'apertura della procedura di liquidazione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine è riconosciuta, senza ulteriori formalità, nel territorio di tutti gli altri Stati membri e vi produce effetti non appena essa li produce nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura.

2. Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine sono tenute ad informare immediatamente, con ogni mezzo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della propria decisione di aprire una procedura di liquidazione, nonché degli effetti concreti che potrebbero derivare da tale procedura, possibilmente prima dell'apertura di quest'ultima, oppure subito dopo. Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello stato d'origine.

Articolo 10

Legge applicabile

1. L'ente creditizio è liquidato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure applicabili nello Stato membro di origine, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.

2. La legge dello Stato membro d'origine determina in particolare:

a) i beni che sono oggetto di spossessamento e il regime dei beni acquisiti dall'ente creditizio dopo l'apertura della procedura di liquidazione;

b) i poteri dell'ente creditizio e del liquidatore;

c) le condizioni di opponibilità della compensazione;

d) gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l'ente creditizio è parte;

e) gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuate le cause pendenti, come previsto dall'articolo 32;

f) i crediti da insinuare al passivo dell'ente creditizio e il regime di quelli sorti dopo l'apertura della procedura di liquidazione;

g) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;

h) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione;

i) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato;

j) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione;

k) il regime delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione;

l) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Articolo 11

Consultazione delle autorità competenti prima della liquidazione volontaria

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono consultate, nella forma più appropriata, prima che gli organi statutari di un ente creditizio adottino qualsiasi decisione di liquidazione volontaria.

2. La liquidazione volontaria di un ente creditizio non impedisce l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione.

Articolo 12

Revoca dell'autorizzazione dell'ente creditizio

1. Quando, in mancanza di provvedimenti di risanamento, o esperiti questi ultimi senza esito, nei confronti di un ente creditizio è decisa l'apertura di una procedura di liquidazione, l'autorizzazione dell'ente creditizio in questione è revocata nel rispetto, in particolare, della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 9, della direttiva 2000/12/CE.

2. La revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 non impedisce alla o alle persone incaricate della liquidazione di proseguire talune attività dell'ente creditizio, quando ciò sia necessario o opportuno ai fini della liquidazione.

Lo Stato membro di origine può prevedere che tali attività siano svolte con il consenso e sotto il controllo delle proprie autorità competenti.

Articolo 13

Pubblicazione

I liquidatori o qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria assicurano la pubblicità della decisione di apertura della liquidazione mediante inserzione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in almeno due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante, di un estratto della decisione stessa.

Articolo 14

Informazione dei creditori conosciuti

1. Quando è aperta una procedura di liquidazione, l'autorità amministrativa o giudiziaria dello Stato membro d'origine o il liquidatore informa senza indugio e individualmente i creditori conosciuti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale negli altri Stati membri, salvo che la legislazione dello Stato di origine non esiga l'insinuazione del credito ai fini del suo riconoscimento.

2. Tale informazione, trasmessa mediante l'invio di una nota, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimata a ricevere l'insinuazione dei crediti o le osservazioni relative ai crediti e le altre misure prescritte. Tale nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale debbano insinuare il credito.

Articolo 15

Adempimento delle obbligazioni

Colui che adempie un'obbligazione a favore di un ente creditizio che non sia una persona giuridica e sia assoggettato a una procedura di liquidazione aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto adempierla a favore del liquidatore di detta procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura. Sino a prova contraria si presume che chi adempie un'obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo 13, non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di liquidazione. Sino a prova contraria, si presume che chi adempie un'obbligazione dopo le misure di pubblicità di cui all'articolo 13 sia a conoscenza dell'apertura della procedura.

Articolo 16

Diritto di insinuazione dei crediti

1. Il creditore che ha la residenza, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, comprese le pubbliche amministrazioni degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti o di presentare per iscritto le osservazioni relative ai suoi crediti.

2. I crediti di tutti i creditori aventi la residenza, il domicilio o la sede legale in Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine beneficiano dello stesso trattamento e dello stesso grado dei crediti di natura equivalente che possano essere insinuati dai creditori aventi la residenza, il domicilio o la sede legale nello Stato membro d'origine.

3. Ad eccezione dei casi in cui la legge dello Stato membro d'origine prevede la presentazione delle osservazioni relative ai crediti, il creditore invia una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indica la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo; indica inoltre se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono i beni che garantiscono il credito.

Articolo 17

Lingua

1. L'informazione prevista agli articoli 13 e 14 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine. A tal fine si usa un formulario che reca, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare" o, se la legge dello Stato membro d'origine prevede la presentazione delle osservazioni relative ai crediti, "Invito a presentare le osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare".

2. Ciascun creditore che ha la residenza, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso da quello di origine può insinuare il credito o presentare le osservazioni relative al proprio credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione (ovvero di presentazione delle osservazioni relative al credito) deve recare il titolo "Insinuazione di credito" (ovvero "Presentazione delle osservazioni relative ai crediti") nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine. Inoltre può essere chiesta al creditore una traduzione della dichiarazione di insinuazione del credito o delle osservazioni relative ai crediti in tale lingua.

Articolo 18

Informazione regolare dei creditori

I liquidatori informano regolarmente i creditori, in forma appropriata, segnatamente sull'andamento della liquidazione.

B. Enti creditizi con sede legale fuori della Comunità

Articolo 19

Succursali di enti creditizi di paesi terzi

1. Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro ospitante di una succursale di un ente creditizio con sede legale fuori della Comunità sono tenute a informare immediatamente, con ogni mezzo, della propria decisione di aprire una procedura di liquidazione e degli eventuali effetti concreti di tale procedura possibilmente prima dell'apertura di quest'ultima, oppure subito dopo, le autorità competenti degli altri Stati membri ospitanti nei quali l'ente abbia stabilito succursali che figurano nell'elenco di cui all'articolo 11, della direttiva 2000/12/CE, pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante menzionato in primo luogo.

2. Le autorità amministrative o giudiziarie che decidono di aprire la procedura di liquidazione di una succursale di un ente creditizio con sede legale fuori della Comunità informano le autorità competenti degli altri Stati membri ospitanti dell'apertura di una procedura di liquidazione e della revoca dell'autorizzazione.

Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante che ha deciso di aprire la procedura, competenti per la vigilanza sugli enti creditizi.

3. Le autorità amministrative o giudiziarie di cui al paragrafo 1 si sforzano di coordinare le loro azioni.

Anche gli eventuali liquidatori si sforzano di coordinare le loro azioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO E ALLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

Articolo 20

Effetti su taluni contratti e diritti

Gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:

a) sui contratti di lavoro e sui rapporti di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro;

b) su un contratto che dà diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio l'immobile è situato. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;

c) sui diritti su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro;

Articolo 21

Diritti reali dei terzi

1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dell'ente creditizio, che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura di una tale procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:

a) il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;

b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

c) il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;

d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.

4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera l).

Articolo 22

Riserva di proprietà

1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio che acquista un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, al momento dell'adozione di tale provvedimento o dell'apertura di una tale procedura, si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di adozione di tale provvedimento o di apertura di una tale procedura.

2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà allorché il bene, al momento dell'adozione di tale provvedimento o dell'apertura di una tale procedura, si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di adozione di tale provvedimento o di apertura di una tale procedura.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera l).

Articolo 23

Compensazione

1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'ente creditizio, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito dell'ente creditizio.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera l).

Articolo 24

Lex rei sitae

L'esercizio dei diritti di proprietà su strumenti o altri diritti su tali strumenti la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato detenuti o situati in uno Stato membro è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro in cui sono detenuti o situati il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.

Articolo 25

Accordi di compensazione e di novazione

Gli accordi di compensazione e di novazione sono disciplinati esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono.

Articolo 26

Cessioni con patto di riacquisto

Fatto salvo l'articolo 20 quinquies le cessioni con patto di riacquisto sono disciplinate esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono.

Articolo 27

Mercati regolamentati

Fatto salvo l'articolo 20 quinquies, le transazioni effettuate nel contesto di un mercato regolamentato sono disciplinate esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono.

Articolo 28

Prova della nomina del liquidatore

1. La nomina dell'amministratore straordinario o del liquidatore è formalizzata con la presentazione di una copia certificata conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dall'autorità amministrativa o giudiziaria dello Stato membro d'origine.

Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio l'amministratore straordinario o il liquidatore intende agire. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.

2. Gli amministratori straordinari e i liquidatori hanno la facoltà di esercitare nel territorio di tutti gli Stati membri tutti i poteri che esercitano nel territorio dello Stato membro di origine. Possono inoltre designare persone incaricate di assisterli o, all'occorrenza, di rappresentarli nello svolgimento del provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione, segnatamente negli Stati membri ospitanti e, in particolare, per agevolare la risoluzione delle difficoltà eventualmente riscontrate dai creditori dello Stato membro ospitante.

3. Nell'esercizio dei propri poteri, l'amministratore straordinario o il liquidatore rispetta la legge degli Stati membri nei cui territori intende agire, in particolare per quanto attiene alle modalità di vendita dei beni e all'informazione dei lavoratori subordinati. Tali poteri non possono includere l'impiego della forza o il diritto di deliberare su una controversia o un contenzioso.

Articolo 29

Annotazione nel registro pubblico

1. L'amministratore straordinario, il liquidatore o qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria dello Stato membro di origine può chiedere che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotato nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.

Tuttavia ogni Stato membro può prevedere l'annotazione obbligatoria. In tal caso la persona o autorità di cui al primo comma prende le misure necessarie per l'annotazione.

2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.

Articolo 30

Atti pregiudizievoli

1. L'articolo 10 non si applica alle disposizioni relative alla nullità o annullamento o inopponibilità degli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori quando il beneficiario di tali atti prova che:

- l'atto pregiudizievole alla massa dei creditori è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, e

- questa legge non consente, nella fattispecie, di impugnare detto atto con alcun mezzo.

2. Se un provvedimento di risanamento deciso da un'autorità giudiziaria prevede disposizioni relative alla nullità, annullamento o inopponibilità degli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori compiuti prima dell'adozione del provvedimento, l'articolo 3, paragrafo 2, non si applica ai casi previsti al paragrafo 1.

Articolo 31

Tutela dei terzi

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'adozione di un provvedimento di risanamento o dopo l'apertura della procedura di liquidazione, l'ente creditizio disponga a titolo oneroso:

- di un bene immobile,

- di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro o

- degli strumenti o dei diritti su tali strumenti la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto ovvero in un sistema di deposito accentrato detenuti o situati in uno Stato membro,

la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro, il conto o il sistema di deposito.

Articolo 32

Cause pendenti

Gli effetti di un provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale l'ente creditizio è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente.

Articolo 33

Segreto d'ufficio

Tutte le persone chiamate a ricevere o a fornire informazioni nel quadro delle procedure di informazione o di consultazione di cui agli articoli 4, 5, 8, 9, 11 e 19 sono tenute al segreto d'ufficio, secondo le disposizioni e le condizioni di cui all'articolo 30 della direttiva 2000/12/CE, tranne le autorità giudiziarie, alle quali si applicano le disposizioni nazionali vigenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 5 maggio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva sono applicabili soltanto ai provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione adottate o aperte dopo la data di cui al primo comma. I provvedimenti adottati o le procedure aperte prima di tale data continuano a essere disciplinati dalla legge applicabile al momento dell'adozione o dell'apertura.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 35

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 36

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 aprile 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Rosengren

(1) GU C 356 del 31.12.1985, pag. 55 e

GU C 36 dell'8.2.1988, pag. 1.

(2) GU C 263 del 20.10.1986, pag. 13.

(3) GU C 332 del 30.10.1998, pag. 13.

(4) Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 1987, (GU C 99 del 13.4.1987, pag. 211), confermato il 2 dicembre 1993 (GU C 342 del 20.12.1993, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 17 luglio 2000 (GU C 300 del 20.10.2000, pag. 13) e decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella GU). Decisione del Consiglio del 12 marzo 2001.

(5) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

(6) GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

(7) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.