32001H0166

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico

Gazzetta ufficiale n. L 060 del 01/03/2001 pag. 0051 - 0053


Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2001

sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico

(2001/166/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) È necessario dare impulso ad una dimensione europea dell'insegnamento, in quanto ciò costituisce un obiettivo essenziale nella costruzione di un'Europa dei cittadini.

(2) Un'istruzione di qualità costituisce uno degli obiettivi principali dell'insegnamento primario e secondario, anche professionale, per tutti gli Stati membri nell'ambito della società dell'apprendimento.

(3) La qualità dell'insegnamento scolastico deve essere garantita in tutte le fasi e in tutti i settori dell'insegnamento, indipendentemente dalle differenze attinenti agli obiettivi, ai metodi e alle esigenze educative e a prescindere dalle eventuali classifiche di eccellenza dei vari istituti scolastici.

(4) Negli ultimi decenni le risorse destinate all'istruzione sono aumentate in tutti i paesi industrializzati. L'istruzione è vista non solo come un arricchimento personale, ma anche come un contributo alla coesione sociale, all'inclusione sociale e alla soluzione dei problemi della disoccupazione. L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è un mezzo importante per controllare il futuro professionale e personale. Un insegnamento di qualità è essenziale per le politiche occupazionali, la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e il riconoscimento di diplomi e di abilitazioni all'insegnamento.

(5) Spetta agli Stati membri garantire, quando possibile, che i programmi scolastici tengano conto dell'evoluzione della società.

(6) Gli Stati membri dovrebbero aiutare gli istituti scolastici a rispondere alle esigenze nel settore dell'istruzione e in campo sociale nel nuovo millennio e a stare al passo con gli sviluppi che ne derivano. Gli Stati membri dovrebbero pertanto aiutare gli istituti scolastici al fine di migliorare la qualità dei servizi da loro prestati sostenendoli nello sviluppo di nuove iniziative intese a garantire la qualità dell'insegnamento e aiutandoli a promuovere la mobilità degli individui da un paese all'altro e lo scambio di conoscenze.

(7) Nel campo delle politiche del mercato del lavoro il Consiglio adotta ogni anno una serie di orientamenti in materia di occupazione basati su obiettivi quantitativi ed indicatori. L'orientamento 7 degli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, di cui all'allegato della decisione 2000/228/CE(4), invita gli Stati membri a "migliorare la qualità del loro sistema scolastico, in modo da ridurre sostanzialmente il numero dei giovani che abbandonano prematuramente gli studi. Particolare attenzione dovrà inoltre essere rivolta ai giovani che hanno difficoltà di apprendimento".

(8) Nell'orientamento 8 dei suddetti orientamenti, viene rivolta particolare attenzione all'esigenza di sviluppare le conoscenze informatiche, di dotare le scuole della necessaria attrezzatura informatica e di agevolare l'accesso degli studenti a Internet entro la fine del 2002, in modo da esercitare un impatto positivo sulla qualità dell'insegnamento e preparare i giovani all'era digitale.

(9) La promozione della mobilità, contemplata come obiettivo della Comunità negli articoli 149 e 150 del trattato, deve essere favorita da un'istruzione di qualità.

(10) La cooperazione europea e gli scambi transnazionali di esperienze contribuiranno a individuare e a diffondere metodi efficaci e accettabili per valutare la qualità.

(11) I sistemi per garantire la qualità devono restare flessibili e poter essere adattati alle nuove realtà create dagli sviluppi attinenti alle strutture e agli obiettivi degli istituti scolastici, tenendo conto della dimensione culturale dell'istruzione.

(12) I sistemi per assicurare la qualità variano nei diversi Stati membri e istituti scolastici, date le diverse dimensioni, strutture, condizioni finanziarie, caratteristiche istituzionali e impostazioni pedagogiche degli istituti stessi.

(13) La valutazione della qualità e l'autovalutazione degli istituti scolastici in particolare sono strumenti altamente adeguati per combattere l'abbandono prematuro degli studi da parte dei giovani e l'esclusione sociale in generale.

(14) Per conseguire l'obiettivo di un'istruzione di qualità è possibile avvalersi di un'ampia gamma di strumenti. La valutazione della qualità è uno di essi e rappresenta un valido contributo al fine di assicurare e sviluppare la qualità dell'insegnamento nelle scuole a carattere generale e professionale. La valutazione della qualità dell'istruzione dovrà mirare, tra l'altro, a valutare la capacità degli istituti scolastici di tener conto dell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione che si stanno diffondendo.

(15) La creazione a livello europeo di una rete di istituti associati nella valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico riveste un'importanza fondamentale. Le reti esistenti, come la rete europea dei responsabili per la valutazione dei sistemi d'istruzione istituita dagli Stati membri nel 1995, possono fornire un aiuto inestimabile ai fini dell'attuazione della presente raccomandazione.

(16) Nel 1994 e nel 1995, la Commissione ha realizzato un progetto pilota sulla valutazione della qualità dell'istruzione superiore. La raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione europea in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore(5), sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni ed esperienze e della collaborazione tra gli Stati membri in questo campo.

(17) Il programma Socrate(6), in particolare l'azione 6.1, invita la Commissione a promuovere scambi di informazioni e di esperienze su questioni d'interesse comune. La valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico rientra tra i temi prioritari di detta azione.

(18) Dal marzo 1996 la Commissione ha avviato diversi studi ed attività operative per esaminare il problema della valutazione dell'insegnamento da diversi punti di vista, in modo da definire la notevole varietà e ricchezza di approcci e metodologie di valutazione dell'insegnamento in uso a diversi livelli.

(19) Nell'anno scolastico 1997/1998, la Commissione ha realizzato un progetto pilota in centouno scuole secondarie inferiori e superiori dei paesi partecipanti al programma Socrate, che ha sviluppato la sensibilità nei confronti dei problemi della qualità e ha contribuito a migliorare la qualità dell'insegnamento in queste stesse scuole. La relazione finale del giugno 1999, intitolata "Progetto pilota europeo per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico", sottolinea una serie di elementi metodologici per una proficua autovalutazione.

(20) Nelle conclusioni del 16 dicembre 1997(7), il Consiglio ha affermato che la valutazione è un elemento importante per garantire ed eventualmente migliorare la qualità.

(21) Nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, la presidenza del Consiglio ha dichiarato che i sistemi europei di istruzione e formazione devono adeguarsi sia alle esigenze della società dell'informazione, sia alla necessità di aumentare il livello occupazionale e migliorare la qualità.

(22) In vista dell'allargamento dell'Unione, i paesi candidati all'adesione dovrebbero essere coinvolti nella cooperazione europea in materia di valutazione della qualità.

(23) È necessario tener conto del principio di sussidiarietà e della competenza esclusiva degli Stati membri in materia di organizzazione e struttura dei rispettivi ordinamenti scolastici, in modo da poter soddisfare le specificità culturali e le tradizioni pedagogiche di ogni Stato,

I. RACCOMANDANO CHE GLI STATI MEMBRI:

nei rispettivi contesti economici, sociali e culturali, tenuto debito conto della dimensione europea, promuovano il miglioramento della valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico nel modo seguente:

1) Sostenendo ed eventualmente istituendo sistemi trasparenti di valutazione della qualità al fine di:

a) garantire un'istruzione di qualità, promuovendo nel contempo l'inclusione sociale e pari opportunità per ragazze e ragazzi;

b) salvaguardare la qualità dell'insegnamento scolastico come base per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

c) incoraggiare l'autovalutazione da parte degli istituti scolastici come metodo per fare delle scuole un luogo di apprendimento e di perfezionamento, associando con equilibrio autovalutazione e valutazione esterna;

d) utilizzare le tecniche volte a migliorare la qualità in quanto strumento per meglio adeguarsi alle esigenze di un mondo in rapida e continua evoluzione;

e) chiarire lo scopo e le condizioni dell'autovalutazione delle scuole e far sì che l'approccio a tale autovalutazione sia coerente con altre forme di regolamentazione;

f) sviluppare la valutazione esterna allo scopo di fornire un sostegno metodologico all'autovalutazione e fornire un'analisi esterna della scuola che incentivi un processo costante di miglioramento, facendo attenzione a non limitarsi al solo controllo amministrativo.

2) Incoraggiando ed eventualmente sostenendo la partecipazione di tutti gli operatori scolastici, compresi docenti, alunni, direzione, genitori ed esperti, al processo di valutazione esterna e di autovalutazione nelle scuole per favorire la condivisione della responsabilità del miglioramento della scuola.

3) Sostenendo la formazione alla gestione e all'utilizzazione di strumenti di autovalutazione allo scopo di:

a) far sì che l'autovalutazione scolastica diventi effettivamente uno strumento per rafforzare la capacità delle scuole di perfezionarsi;

b) garantire un'efficace divulgazione di esperienze positive e di nuove modalità di autovalutazione.

4) Sostenendo la capacità delle scuole di apprendere l'una dall'altra a livello nazionale ed europeo al fine di:

a) individuare e divulgare esperienze positive e validi strumenti, quali indicatori e parametri nel settore della valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico;

b) costituire reti tra le scuole, a tutti i livelli appropriati, che consentano di aiutarsi a vicenda e forniscano un impulso esterno al processo valutativo.

5) Favorendo la collaborazione tra tutte le autorità competenti per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico e promuovendone il collegamento in una rete europea.

Tale collaborazione potrebbe riguardare i seguenti aspetti:

a) scambio di informazioni ed esperienze, specie su sviluppi metodologici ed esempi di esperienze positive, in particolare avvalendosi delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, se del caso, tramite l'organizzazione di conferenze, seminari e gruppi di lavoro europei;

b) raccolta di dati ed elaborazione di strumenti quali indicatori e parametri di particolare importanza per la valutazione della qualità delle scuole;

c) pubblicazione dei risultati della valutazione dell'insegnamento scolastico conformemente alle pertinenti politiche dei singoli Stati membri e dei loro istituti di insegnamento, da mettere a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri;

d) promozione dei contatti tra esperti per costruire la competenza europea in questo campo;

e) utilizzazione dei risultati di indagini internazionali per lo sviluppo della valutazione della qualità negli istituti scolastici.

II. INVITANO LA COMMISSIONE:

1) a favorire, in stretta collaborazione con gli Stati membri e sulla base dei programmi comunitari esistenti, la collaborazione di cui ai precedenti punti 4 e 5 della parte I, prevedendo anche la partecipazione delle pertinenti organizzazioni e associazioni che dispongano della necessaria esperienza in materia.

In tale contesto, la Commissione dovrebbe assicurare che la competenza della rete Euridice di cui all'azione 6.1 del programma Socrate sia sfruttata appieno;

2) a predisporre sulla base dei programmi comunitari esistenti, una banca dati per la divulgazione di mezzi e strumenti efficaci di valutazione della qualità delle scuole, che contenga anche esempi di esperienze positive effettuate in questo campo e che sia accessibile su Internet, assicurandone un uso interattivo;

3) ad utilizzare le risorse disponibili nell'ambito dei programmi comunitari esistenti, a integrare l'esperienza acquisita in tali programmi e a sviluppare le reti esistenti;

4) a redigere, come primo passo, un inventario degli strumenti e delle strategie per la valutazione della qualità dell'insegnamento primario e secondario già utilizzati nei vari Stati membri. Quando sarà stato redatto l'inventario, la Commissione elaborerà con gli Stati membri le ulteriori iniziative appropriate. Il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il Comitato delle regioni dovranno essere regolarmente tenuti informati su tali iniziative;

5) a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione dettagliata basata sui contributi degli Stati membri, relativa all'attuazione della presente raccomandazione;

6) a redigere conclusioni e a presentare proposte in base a queste relazioni.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Östros

(1) GU C 168 del 16.6.2000, pag. 30.

(2) GU C 317 del 6.11.2000, pag. 56.

(3) Parere del Parlamento europeo, del 6 luglio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 9 novembre 2000 (GU C 375 del 28.12.2000, pag. 38) e decisione del Parlamento europeo, del 16 gennaio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 72 del 21.3.2000, pag. 15.

(5) GU L 270 del 7.10.1998, pag. 56.

(6) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

(7) GU C 1 del 3.1.1998, pag. 4.