32001H0042

Raccomandazione della Commissione, del 22 dicembre 2000, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2001 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4096]

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 16/01/2001 pag. 0040 - 0045


Raccomandazione della Commissione

del 22 dicembre 2000

relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2001 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

[notificata con il numero C(2000) 4096]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/42/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/58/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/58/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) In forza dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 90/642/CEE, la Commissione presenta ogni anno al comitato fitosanitario permanente, entro il 31 dicembre, una raccomandazione relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli, inteso a garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate nell'allegato II delle suddette direttive.

(2) L'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri nel corso dei tre precedenti programmi coordinati annuali di controlli dimostra che i programmi più efficaci e convenienti sono quelli pluriennali. Sembra opportuno tracciare nella presente raccomandazione le linee essenziali dei futuri programmi. L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 645/2000 della Commissione(4) prevede che le raccomandazioni della Commissione abbraccino periodi da uno a cinque anni.

(3) La Commissione dovrebbe avviarsi progressivamente ad introdurre un sistema che consenta di calcolare l'esposizione attuale agli antiparassitari attraverso la dieta, come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 90/642/CEE. Per poter determinare se simili calcoli siano realizzabili, si dovrebbe disporre di dati sul controllo dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti delle diete europee. Viste le risorse disponibili a livello nazionale per il controllo dei residui di antiparassitari, gli Stati membri sono in grado di analizzare annualmente, nel quadro di un programma coordinato di controlli, campioni di appena una decina di prodotti. Gli usi degli antiparassitari variano nell'arco di un programma quinquennale. Ciascun composto antiparassitario dovrebbe essere controllato, in generale, in 20-30 prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali.

(4) I residui di cui si raccomanda il controllo nel 2001 consentiranno di esaminare la possibilità di utilizzare i dati relativi agli antiparassitari acefato, gruppo benomil, clorpirifos, iprodione e metamidofos, in quanto questi composti (designati come "gruppo A" nell'allegato I A) sono già stati controllati tra il 1996 e il 2000 ai fini della stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta. Le variazioni della presenza di antiparassitari possono essere rilevate con una sorveglianza continua.

(5) I residui di cui si raccomanda il controllo tra il 2001 e il 2004 consentiranno di esaminare la possibilità di utilizzare i dati relativi agli antiparassitari diazinon, metalaxil, metidation, tiabendazolo e triazofos ai fini della stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta, in quanto questi composti (designati come "gruppo B" nell'allegato I A) sono già stati controllati tra il 1997 e il 2000.

(6) I residui di cui si raccomanda il controllo tra il 2001 e il 2004 consentiranno di esaminare la possibilità di utilizzare i dati relativi agli antiparassitari clorpirifosmetile, deltametrin, endosulfan, imazalil, lambdacialotrin, gruppo maneb, mecarbam, permetrin, pirimifosmetile e vinclozolin ai fini della stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta, in quanto questi composti (designati come "gruppo C" nell'allegato I A) sono già stati controllati nel 1998, nel 1999 e nel 2000.

(7) I residui di cui si raccomanda il controllo tra il 2001 e il 2004 consentiranno di esaminare la possibilità di utilizzare i dati relativi agli antiparassitari azinfosmetile, captan, clorotalonil, diclofluanid, dicofol, dimetoato, folpet, malation, ometoato, procimidone, propizamide e azossistrobina ai fini della stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta, in quanto questi composti (designati come "gruppo D" nell'allegato I A) sono già stati controllati nel 1998, nel 1999 e nel 2000.

(8) I normali metodi analitici di controllo multiresidui non consentono di rilevare la presenza di disulfoton, forato, tiometone e ossidemetonmetile. Qualora si sospetti la presenza di tali residui, è opportuno effettuare indagini in proposito negli Stati membri nei quali è verosimile riscontrare la presenza di residui di antiparassitari.

(9) Occorre un approccio statistico sistematico quanto al numero di campioni da prelevare in ciascuna operazione coordinata di controllo. Un simile approccio è stato definito dalla commissione del Codex Alimentarius(5). Secondo una distribuzione binomica delle probabilità, è possibile calcolare che l'esame di un numero totale di campioni pari a 459 fornisce un livello di fiducia del 99 % per l'individuazione di 1 campione contenente residui di antiparassitari in misura superiore al limite di rilevazione qualora l'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in misura superiore al limite di rilevazione. Dovrebbero essere pertanto prelevati in tutta la Comunità almeno 459 campioni, da suddividere tra gli Stati membri in base all'entità della popolazione e al numero dei consumatori, con un minimo di 12 campioni all'anno, come indicato nell'allegato I B.

(10) Le linee direttrici concernenti le procedure di controllo di qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari sono state discusse, allo stato di progetto, dagli esperti degli Stati membri riuniti a Oeiras, in Portogallo, il 15-16 settembre 1997, nonché nell'ambito del sottogruppo "residui di antiparassitari" del gruppo di lavoro fitosanitario il 20-21 novembre 1997. È stato convenuto che tali linee direttrici dovrebbero essere applicate per quanto possibile dai laboratori di analisi degli Stati membri ed essere riesaminate alla luce dell'esperienza così acquisita. Le linee direttrici sono state discusse e rivedute dagli esperti degli Stati membri ad Atene, in Grecia, il 15-17 settembre 1999. Le linee direttrici rivedute saranno sottoposte al comitato fitosanitario permanente e pubblicate dalla Commissione(6).

(11) In forza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/642/CEE, gli Stati membri, quando trasmettono alla Commissione le informazioni relative all'applicazione dei loro programmi nazionali di controllo nel corso dell'anno precedente, sono tenuti a precisare i criteri che hanno presieduto alla loro elaborazione. Tali informazioni devono comprendere i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, le soglie di notificazione e i criteri secondo i quali esse sono state fissate. Occorre indicare, per i laboratori che eseguono le analisi, le informazioni relative al loro riconoscimento ai sensi della direttiva 93/99/CEE, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari(7).

(12) Le informazioni sui risultati dei programmi di controllo si prestano particolarmente ad essere trattate, memorizzate e trasmesse per via elettronica/informatica. La Commissione ha approntato gli opportuni formati in cui gli Stati membri devono inviarle i dati su dischetti. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere alla Commissione le loro relazioni secondo il formato standard. L'ulteriore sviluppo del formato stesso risulterà più efficiente se realizzato attenendosi a linee direttrici della Commissione.

(13) Le misure previste dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

Di campionare e analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato I A, sulla base del numero di campioni per ciascun prodotto assegnato ad ogni Stato membro nell'allegato I B, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, comunitaria ed extracomunitaria sul mercato dello Stato membro; per almeno un antiparassitario che presenti un rischio acuto, uno dei prodotti sarà sottoposto ad un'analisi distinta dei singoli componenti del campione multiplo: verranno prelevati due campioni di un congruo numero di componenti, se possibile da un unico produttore; se nel primo campione multiplo viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario, i componenti del secondo campione verranno analizzati separatamente; nel 2001 questa operazione comprenderà le combinazioni forato/patata e metidation/mela.

Articolo 2

Di campionare taluni prodotti ai fini dell'analisi di disulfoton, forato, tiometone e ossidemetonmetile nei paesi in cui l'uso di questi antiparassitari è autorizzato su tali prodotti, sulla base del numero di campioni per ciascun prodotto assegnato ad ogni Stato membro nell'allegato I B.

Articolo 3

Di comunicare, entro il 31 agosto 2001, i risultati ottenuti per la parte dell'azione specifica corrispondente al 2000 nell'allegato I A, indicando i metodi analitici applicati e le soglie di notificazione raggiunte, in conformità con le procedure di controllo della qualità enunciate nel documento "Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari"(8), in un formato (compreso quello elettronico) indicato nel documento orientativo per l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni della Commissione relative ai programmi comunitari coordinati di controlli(9).

Articolo 4

Di trasmettere alla Commissione e agli Stati membri, entro il 31 agosto 2001, tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE riguardanti il programma di controlli del 2000, in modo da garantire, almeno attraverso controlli per campione, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e in particolare:

1) i risultati dei loro programmi nazionali sugli antiparassitari elencati nell'allegato II della direttiva 86/362/CEE e della direttiva 90/642/CEE, relativamente ai limiti armonizzati e, dove questi non fossero ancora fissati sul piano comunitario, relativamente ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale;

2) informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicate dai loro laboratori e, in particolare, sugli aspetti delle linee direttrici concernenti le Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari che non sono stati in grado di applicare o la cui applicazione ha suscitato particolari difficoltà;

3) i dati relativi al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99/CE, dei laboratori che effettuano le analisi, con indicazione del tipo di riconoscimento e dell'organismo che lo ha rilasciato, unitamente ad una copia dell'atto di riconoscimento;

4) informazioni sulle prove di competenza e sui ring test ai quali ha partecipato il laboratorio.

Articolo 5

Di trasmettere alla Commissione, entro il 30 settembre 2001, il programma nazionale progettato per il 2002 ai fini del controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate dalla direttiva 90/642/CEE e dalla direttiva 86/362/CEE.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

(2) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 78.

(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

(4) GU L 78 del 29.3.2000, pag. 7.

(5) Codex Alimentarius, Residui di antiparassitari negli alimenti, Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1, vol. 2, pag. 372.

(6) Pubblicate attualmente nella GU L 128 del 21.5.1999, pag. 30; una versione riveduta sarà disponibile come documento SANCO/3103/2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm).

(7) GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

(8) Cfr. nota a piè di pagina.

(9) GU L 128 del 21.5.1999, pag. 48.

ALLEGATO I A

Combinazioni antiparassitario/prodotto da controllare nel quadro dell'azione specifica di cui all'articolo 1 della presente raccomandazione

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I B

Numero di campioni di ciascun prodotto che ogni Stato membro deve prelevare nell'ambito del programma coordinato di controlli per il 2001

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Programma coordinato di controlli per gli anni dal 1996 al 2004, con indicazione del periodo di ingestione stimato e dei gruppi di antiparassitari ingeriti

>SPAZIO PER TABELLA>

z Mele, fragole, uve, pomodori, lattuga.

y Mandarini, pere, banane, piselli, patate.

x Arance, pesche, carote, spinaci.

w Cavolfiori, peperoni, frumento, meloni.

v Riso, cetrioli, cavoli, piselli.

u Cipolle, porri, succo di arancia, succo di mela, segala.