32001D0827

2001/827/CE: Decisione della Commissione, del 23 novembre 2001, che fissa l'elenco degli stabilimenti della Lituania dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3704]

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 27/11/2001 pag. 0039 - 0040


Decisione della Commissione

del 23 novembre 2001

che fissa l'elenco degli stabilimenti della Lituania dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

[notificata con il numero C(2001) 3704]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/827/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) Gli stabilimenti dei paesi terzi non possono essere autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità se non soddisfano i requisiti generali e specifici fissati nella direttiva sopra menzionata.

(2) In esito ad una missione veterinaria della Comunità risulta che la situazione zoosanitaria in Lituania è all'altezza di quella degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni, e che i controlli sulla produzione di carni fresche sono effettuati in modo soddisfacente.

(3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Lituania ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità.

(4) Nel corso di ispezioni sul posto da parte della Comunità si è constatato che le norme igieniche di tali stabilimenti sono adeguate e che essi possono pertanto figurare in un primo elenco di stabilimenti, elaborato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva summenzionata, dai quali possono essere autorizzate le importazioni di carni fresche.

(5) Le importazioni di carni fresche a partire dagli stabilimenti elencati nell'allegato restano soggette alle disposizioni già in vigore, alle norme generali del trattato e in particolare alle altre disposizioni comunitarie adottate nel settore veterinario per quanto concerne la protezione della salute.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stabilimenti della Lituania elencati nell'allegato sono riconosciuti ai fini dell'esportazione di carni fresche verso la Comunità.

2. Le importazioni da tali stabilimenti restano soggette alle disposizioni comunitarie adottate nel settore veterinario, in particolare a quelle concernenti la protezione della salute.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

ALLEGATO

Paese: Lituania

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