2001/826/CE: Decisione della Commissione, del 23 novembre 2001, recante modifica della decisione 97/365/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3701]
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 27/11/2001 pag. 0037 - 0038
Decisione della Commissione del 23 novembre 2001 recante modifica della decisione 97/365/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne [notificata con il numero C(2001) 3701] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/826/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 97/222/CE della Commissione(3) è stato fissato un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne. (2) Per i paesi che figurano in detto elenco, le condizioni di polizia sanitaria e i certificati veterinari richiesti all'importazione di prodotti a base di carne sono stati fissati dalla decisione 97/221/CE della Commissione(4). (3) Con la decisione 97/365/CE della Commissione(5) sono stati fissati gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini. (4) La Commissione ha inviato una missione in Lituania per effettuare un'ispezione degli stabilimenti di prodotti a base di carne e ha raccomandato il riconoscimento di alcuni stabilimenti dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di prodotti a base di carne nella Comunità, a condizione che le autorità lituane forniscano determinate garanzie. (5) La Commissione ha ricevuto dalla Lituania un elenco di detti stabilimenti, assieme alle garanzie che questi ultimi rispondono effettivamente alle esigenze sanitarie appropriate della Comunità e che se uno stabilimento non dovesse rispettare tali esigenze, le sua attività di esportazione verso la Comunità sarebbero sospese. (6) È pertanto possibile mettere a punto per la Lituania un elenco provvisorio di stabilimenti che elaborano prodotti a base di carne. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/365/CE. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. (2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21. (3) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39. (4) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32. (5) GU L 154 del 12.6.1997, pag. 41. ALLEGATO LITUANIA >SPAZIO PER TABELLA>