32001D0752

2001/752/CE: Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2001, che modifica gli allegati della decisione 97/101/CE del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3093]

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 26/10/2001 pag. 0069 - 0076


Decisione della Commissione

del 17 ottobre 2001

che modifica gli allegati della decisione 97/101/CE del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri

[notificata con il numero C(2001) 3093]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/752/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri(1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/101/CE istituisce un sistema di scambio reciproco di informazioni e di dati sull'inquinamento dell'aria ambiente.

(2) È opportuno modificare gli allegati della suddetta decisione per adeguare l'elenco degli inquinanti e le disposizioni in materia di informazioni supplementari, di convalida e di aggregazione dei dati.

(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE del Consiglio(2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 97/101/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14.

(2) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

ELENCO DEGLI INQUINANTI, DEI PARAMETRI STATISTICI E DELLE UNITÀ DI MISURAZIONE

1. Inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva 96/62/CE sulla qualità dell'aria

2. Inquinanti non elencati nell'allegato I della direttiva 96/62/CE sulla qualità dell'aria

Gli inquinanti da comunicare ai sensi di direttive diverse dalla direttiva 96/62/CE sono elencati al punto 3, ai numeri 14 e 15. Gli inquinanti che devono essere segnalati solo se sono disponibili dati sono elencati ai numeri da 16 a 63.

3. Dati, unità di misurazione e tempi medi:

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Dati, calcolati per ogni anno civile, che devono essere trasmessi alla Commissione:

Gli Stati membri inviano dati grezzi o dati grezzi e statistiche.

Per gli Stati membri che trasmettono dati grezzi e statistiche, sono richieste le statistiche indicate di seguito:

- per gli inquinanti da 1 a 61:

la media aritmetica, la mediana, i percentili 98 (e 99,9 da inviare su base volontaria per gli inquinanti la cui media è calcolata su 1 ora) e il massimo, calcolati sulla base dei dati grezzi corrispondenti al tempo raccomandato per il calcolo delle medie indicato nella tabella riportata qui sopra,

- per gli inquinanti 62 e 63:

il deposito mensile complessivo calcolato sulla base dei dati grezzi corrispondenti al tempo raccomandato per il calcolo delle medie indicato nella tabella riportata qui sopra.

Il calcolo dell'y.esimo percentile deve essere effettuato a partire dai valori effettivamente misurati. Tutti i valori saranno riportati in elenco in ordine crescente:

>PIC FILE= "L_2001282IT.007301.TIF">

L'y.esimo percentile è la concentrazione Xk, per la quale k viene calcolato per mezzo della formula seguente:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

dove q è uguale a y/100 e N è il numero dei valori effettivamente misurati.

Il valore di (q x N) viene arrotondato al numero intero più vicino.

Tutti i risultati sono espressi alle condizioni di temperatura e pressione seguenti: 293 °K e 101,3 kPa, ad eccezione degli inquinanti 62 e 63. Per i componenti sotto forma di particelle i dati a partire dall'anno 2001 e successivi devono essere riportati in condizioni ambiente.

5. Invio dei dati alla Commissione:

I dati devono essere inviati in uno dei seguenti formati: formato stesso ISO 7168 versione 2, NASA-AMES 1001/1010 o formato compatibile DEM(1), oppure in una base dati DEM.

La Commissione accuserà ricevuta dei dati e confermerà il numero di stazioni e inquinanti.

(1) Data Exchange Module fornito per conto della Commissione europea.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI SULLE RETI, LE STAZIONI E LE TECNICHE DI MISURAZIONE

Gli Stati membri devono riferire sui seguenti punti: I.1, da I.4.1 a I.4.4, I.5, II.1.1, II.1.4, II.1.8, II.1.10, II.1.11 e II.2.1. Nella misura del possibile si deve comunicare il maggior numero possibile di informazioni sugli altri punti.

I. INFORMAZIONI SULLE RETI

I.1. Nome

I.2. Abbreviazione

I.3. Tipo di rete (industria locale, città, agglomerato, dipartimento, regione, nazione, internazionale, ...)

I.4. Organismo responsabile della gestione della rete

I.4.1. Nome

I.4.2. Nome della persona responsabile

I.4.3. Indirizzo

I.4.4. Telefono e fax

I.4.5. Indirizzo elettronico

I.4.6 Sito web

I.5. Riferimento del tempo (GMT, locale)

II. INFORMAZIONI SULLE STAZIONI

II.1. Informazioni generali

II.1.1. Nome

II.1.2. Nome della città o della località, se applicabile

II.1.3. Numero di riferimento o codice nazionale e/o locale

II.1.4. Codice della stazione attribuito ai sensi della presente decisione e fornito dalla Commissione

II.1.5. Nome dell'organismo tecnico responsabile della stazione (se l'organismo è diverso da quello della rete)

II.1.6. Organismi o programmi a cui vengono comunicati i dati (eventualmente per composto) (locali, regionali, Commissione europea, GEMS, OCSE, EMEP, ...)

II.1.7. Obiettivo(i) del monitoraggio [conformità alle disposizioni di strumenti giuridici, valutazione dell'esposizione (salute umana e/o ecosistemi e/o materiali), analisi delle tendenze, valutazione delle emissioni, ...]

II.1.8. Coordinate geografiche (secondo la norma ISO 6709; longitudine e latitudine geografiche e altitudine geodetica]

II.1.9. NUTS livello IV (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica)

II.1.10. Inquinanti misurati

II.1.11. Parametri meteorologici misurati

II.1.12. Altre informazioni attinenti: direzione predominante dei venti, rapporto distanza/altezza degli ostacoli più vicini, ...

II.2. Classificazione delle stazioni

II.2.1. Tipo di zona

II.2.1.1. Urbana

zona edificata in continuo

II.2.1.2. Periferica

zona largamente edificata: insediamento continuo di edifici separati mescolati ad aree non urbanizzate (laghi di piccole dimensioni, boschi, terreni agricoli)

II.2.1.3. Rurale(1)

tutte le zone che non soddisfano i criteri relativi alle zone urbane/periferiche

II.2.2. Tipo di stazione rispetto alle fonti di emissioni dominanti

II.2.2.1. Traffico

stazioni situate in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da emissioni provenienti da strade limitrofe

II.2.2.2. Industria

stazioni situate in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe

II.2.2.3. Situazione di fondo

stazioni non influenzate dal traffico o dalle attività industriali(2)

II.2.3. Informazioni supplementari sulla stazione

II.2.3.1. Area di rappresentatività (raggio). Per le stazioni di rilevamento traffico fornire la lunghezza della strada che la stazione rappresenta

II.2.3.2. Stazioni urbane e periferiche

- popolazione della città

II.2.3.3. Stazioni di rilevamento traffico

- volume di traffico valutato (traffico medio giornaliero annuo)

- distanza dal marciapiede

- percentuale di traffico imputabile al traffico pesante

- velocità del traffico

- distanza tra le facciate degli edifici e loro altezza (strade "canyon")

- larghezza della strada (strade non "canyon")

II.2.3.4. Stazioni di rilevamento industria

- tipo di industria(e) (nomenclatura selezionata per il codice degli inquinanti atmosferici)

- distanza rispetto alla fonte/zona

II.2.3.5. Stazioni di fondo rurali (sottocategorie)

- in prossimità di una città

- regionali

- remote

III. INFORMAZIONI SULLE TECNICHE DI MISURAZIONE PER COMPOSTO

III.1. Attrezzatura

III.1.1. nome

III.1.2. principio di analisi o metodo di misurazione

III.2. Caratteristiche del campionamento

III.2.1. ubicazione del punto di prelievo (facciata di edificio, marciapiede [bordo], cortile,...)

III.2.2. altezza del punto di prelievo

III.2.3. tempi di integrazione del risultato

III.2.4. tempi di prelievo

(1) Se la stazione misura l'ozono, è necessario fornire informazioni supplementari sul contesto rurale (II.2.3.5).

(2) Si tratta di stazioni situate in posizione tale che il livello di inquinamento non è prevalentemente influenzato da una singola fonte o un'unica strada, ma dal contributo integrato di tutte le fonti sopravvento alla stazione [ad esempio, tutto il traffico o tutte le fonti di combustione, ecc. sopravvento rispetto ad una stazione situata in una città oppure tutte le zone contenenti fonti sopravvento (città, zone industriali) in un'area rurale].

ALLEGATO III

PROCEDURA DI CONVALIDA DEI DATI E GARANZIA QUALITÀ

Tutti i dati trasmessi si considerano validi.

Spetta agli Stati membri garantire che venga predisposta una procedura di garanzia della qualità che risponda in geneale agli obiettivi della presente decisione ed in particolare agli obiettivi delle direttive applicabili.

ALLEGATO IV

CRITERI PER L'AGGREGAZIONE DEI DATI PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI STATISTICI

I criteri riguardano principalmente il rilevamento dei dati

Se le direttive UE non contemplano criteri per l'aggregazione dei dati e per il calcolo dei parametri statistici, si applicano i criteri elencati di seguito.

a) Aggregazione dei dati

I criteri per il calcolo dei valori orari e giornalieri a partire da dati con tempi medi inferiori sono:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Calcolo dei parametri statistici

>SPAZIO PER TABELLA>

Il rapporto tra il numero dei dati validi per le due stagioni dell'anno prese in considerazione non può essere superiore a 2; le due stagioni sono l'inverno (da gennaio a marzo compreso e da ottobre a dicembre compreso) e l'estate (da aprile a settembre compreso)."