32001D0739

2001/739/CE: Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2001, relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1998 [notificata con il numero C(2001) 3110]

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 20/10/2001 pag. 0028 - 0029


Decisione della Commissione

del 17 ottobre 2001

relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1998

[notificata con il numero C(2001) 3110]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2001/739/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1) Nel 1997 e nel 1998 si sono manifestati focolai di peste suina classica nei Paesi Bassi. L'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suino della Comunità. Per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese sostenute dallo Stato membro.

(2) Riguardo ai focolai di peste suina classica insorti nel 1997, la Commissione ha adottato la decisione 2000/362/CE(3) relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997, che prevedeva il pagamento di una somma complessiva di 109937795 EUR.

(3) Il 10 settembre 1999 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di rimborso per la totalità delle spese sostenute in relazione ai focolai insorti sul loro territorio nel 1998. Su richiesta della Commissione, i Paesi Bassi hanno fornito ulteriori informazioni in merito il 6 dicembre 1999, il 7 febbraio 2000 e il 21 aprile 2000.

(4) La Commissione ha verificato se sono state rispettate tutte le norme giuridiche comunitarie in materia veterinaria e se tutte le condizioni per la concessione del contributo finanziario della Comunità sono state soddisfatte.

(5) Le risultanze di dette verifiche non permettono di considerare ammissibile la totalità delle spese dichiarate. Tale posizione è del resto conforme alla relazione speciale sulla peste suina classica redatta dalla Corte dei conti(4) e alla decisione 2000/362/CE.

(6) Le osservazioni della Commissione sulla domanda presentata dai Paesi Bassi sono state notificate ufficialmente alle autorità dello Stato membro in data 11 dicembre 2000.

(7) Occorre fissare ora l'importo globale della partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dai Paesi Bassi nel 1998 per combattere la peste suina classica.

(8) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(5), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(9) Il comitato veterinario permanente non ha emesso un parere favorevole. La Commissione pertanto, a norma dell'articolo 41 della decisione 90/424/CEE, ha sottoposto le misure suddette al Consiglio il 19 giugno 2001 affinché deliberasse entro il termine di tre mesi.

(10) Non avendo il Consiglio deliberato entro il termine stabilito, tali misure devono essere adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1998 ammonta a 6277156 EUR.

Articolo 2

L'importo indicato all'articolo 1 sarà versato dopo l'adozione della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

(3) GU L 129 del 30.5.2000, pag. 33.

(4) GU C 85 del 23.3.2000, pag. 1.

(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.