32001D0683

Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2001, che autorizza il Regno Unito a concedere aiuti all'industria carboniera per il 2001 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1404]

Gazzetta ufficiale n. L 241 del 11/09/2001 pag. 0010 - 0012


Decisione della Commissione

dell'8 maggio 2001

che autorizza il Regno Unito a concedere aiuti all'industria carboniera per il 2001

[notificata con il numero C(2001) 1404]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/683/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

I

(1) Con lettera del 16 marzo 2001 il Regno Unito ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti che prevedeva di accordare all'industria carboniera nel 2001.

(2) Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, la Commissione deve pronunciarsi in merito ad un aiuto al funzionamento di importo pari a 25259000 GBP, destinato a coprire le perdite di esercizio di quattro unità di produzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

(3) L'intervento finanziario previsto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della decisione la Commissione deve pertanto pronunciarsi al riguardo. L'autorizzazione della Commissione è subordinata al rispetto degli obiettivi e criteri generali di cui all'articolo 2, dei criteri specifici di cui all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA e infine alla compatibilità di tali misure con il buon funzionamento del mercato comune. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, della decisione, nella sua valutazione la Commissione verifica inoltre la conformità delle misure notificate con il piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera del Regno Unito da essa approvato con le decisioni 2001/114/CECA(2) e 2001/597/CECA(3) (di seguito "il piano di ristrutturazione").

II

(4) Gli aiuti per 25259000 GBP, che il Regno Unito intende concedere all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, sono destinati a coprire il divario tra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale per carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi.

(5) Gli aiuti sono destinati alle seguenti unità di produzione:

a) Longannet Mine della società Mining (Scotland) Ltd (18318000 GBP);

b) Hatfield Colliery della società Hatfield Coal Company Ltd (3807000 GBP);

c) Blenkinsopp Colliery della società Blenkinsopp Collieries Ltd (1168000 GBP);

d) Betws Colliery della società Betws Anthracite Ltd (1966000 GBP).

(6) La Commissione ha già autorizzato il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, a concedere aiuti al funzionamento a tali unità di produzione per il periodo compreso tra il 17 aprile 2000 ed il 31 dicembre 2000 per un importo pari a 17462000 GBP per Longannet Mine(4), a 3932000 GBP e 470000 GBP rispettivamente per Hatfield Colliery e Blenkinsopp Colliery(5) e a 870000 GBP per Betws Colliery(6). Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA la Commissione ha ritenuto che gli aiuti che il Regno Unito intendeva concedere per il 2000 fossero diretti a migliorare l'efficienza economico-finanziaria delle unità di produzione interessate tramite una riduzione dei costi di produzione. Gli aiuti dovevano contribuire, conformemente al piano di ristrutturazione, all'efficienza economico-finanziaria delle unità di produzione, consentendo loro di proseguire l'attività oltre il 2002 senza bisogno di sovvenzioni pubbliche.

(7) Le informazioni fornite dal Regno Unito nella lettera del 16 marzo 2001, con la quale si notificano gli aiuti previsti per il 2001, confermano le conclusioni raggiunte dalla Commissione nel quadro della decisione n. 3632/93/CECA con riferimento agli aiuti concessi nel 2000. I costi di produzione delle miniere di Hatfield, Blenkinsopp e Betws devono essere ridotti in misura significativa e nel 2002 non dovrebbero superare la soglia di efficienza economico-finanziaria fissata nel piano di ristrutturazione(7) a 1,15 GBP per GJ a prezzi costanti del 1999. Nel caso della miniera di Longannet, per il 2002 si prevede un costo di produzione di [...](8) GBP per GJ. L'alta qualità del carbone prodotto nella miniera di Longannet, soprattutto per il basso tenore di zolfo, consente peraltro a questa unità di produzione di conseguire prezzi più elevati rispetto a quelli normalmente praticati da altri produttori britannici. Le prospettive di riduzione dei costi di produzione e del livello di indebitamento dovrebbero quindi consentire alla miniera di Longannet di proseguire la propria attività oltre il 2002 senza bisogno di sovvenzioni pubbliche. Inoltre, secondo le stime relative al periodo fino al 2004 compreso, le suddette unità di produzione dovrebbero migliorare ulteriormente la propria efficienza economico-finanziaria grazie a nuove riduzioni dei costi di produzione.

(8) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti che il Regno Unito intende concedere per il 2001 sono destinati a migliorare l'efficienza economico-finanziaria delle unità di produzione interessate riducendo i costi di produzione.

(9) Le misure di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione attuate da ciascuna unità di produzione e il carattere temporaneo del sostegno finanziario necessario alla loro realizzazione permetteranno di conseguire l'obiettivo della riduzione progressiva degli aiuti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA.

(10) Su richiesta delle autorità del Regno Unito, è stata commissionata ad un esperto indipendente una relazione tecnica per verificare se le misure di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione previste per le varie unità di produzione possano consentire loro di migliorare la propria efficienza economico-finanziaria anche dopo il 23 luglio 2002, data della cessazione del trattato CECA. Nella sua relazione l'esperto ha tenuto conto delle condizioni geologiche e tecniche in cui operano le unità e della qualità del carbone prodotto, giungendo alla conclusione che le varie misure previste sono sufficientemente coerenti e realistiche per permettere di conseguire l'obiettivo dell'efficienza economico-finanziaria.

(11) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, l'importo dell'aiuto per tonnellata, così come notificato, non supera per ciascuna unità di produzione la differenza tra i costi di produzione e le entrate previste per il 2001.

(12) La Commissione prende atto che per ciascuna unità di produzione un revisore dei conti ha certificato che i dati notificati dal Regno Unito offrono un quadro fedele dei conti delle società interessate e che le previsioni sono state redatte utilizzando le norme contabili in vigore anteriormente al periodo coperto dal piano di ristrutturazione.

(13) In base alle considerazioni di cui sopra ed alle informazioni fornite dal Regno Unito, gli aiuti proposti per le unità di produzione di cui al paragrafo 5 e relativi al 2001 sono compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con gli articoli 2 e 3.

III

(14) Il Regno Unito provvede affinché gli aiuti non provochino distorsioni di concorrenza né discriminazioni tra produttori, acquirenti o consumatori di carbone nella Comunità.

(15) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA e alle pertinenti disposizioni della decisione 2001/114/CECA, il Regno Unito adotterà tutte le misure necessarie a garantire che gli aiuti erogati a ciascuna unità di produzione non determinino per il carbone comunitario prezzi inferiori a quelli praticati per carbone di qualità analoga proveniente da paesi terzi.

(16) Inoltre, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti devono essere iscritti nei bilanci pubblici a livello nazionale, regionale e locale o rispettare meccanismi rigorosamente equivalenti.

(17) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti autorizzati siano utilizzati soltanto per gli scopi indicati nell'articolo 3 della stessa decisione. Entro e non oltre il 30 settembre 2002 il Regno Unito deve notificare gli aiuti effettivamente versati nel corso del 2001 e comunicare le eventuali variazioni degli importi inizialmente notificati. Insieme al resoconto annuale devono essere trasmesse tutte le informazioni necessarie a verificare che siano stati rispettati i criteri di cui all'articolo 3 della decisione.

(18) Il Regno Unito è tenuto a giustificare ogni scostamento rispetto al piano di ristrutturazione e alle previsioni economico-finanziarie notificate alla Commissione con la lettera del 16 marzo 2001. Se, in particolare, non possono essere soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito deve proporre alla Commissione le opportune misure correttive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a concedere per il 2001, alle condizioni previste dall'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, aiuti al funzionamento per un importo di 25259000 GBP alle unità di produzione Longannet Mine, Hatfield Colliery, Blenkinsopp Colliery e Betws Colliery.

Articolo 2

Il Regno Unito garantisce che gli aiuti approvati vengano utilizzati soltanto per gli scopi menzionati nella lettera di notifica del 16 marzo 2001 e che le somme per spese annullate, sopravvalutate o non conformi agli interventi oggetto della presente decisione vengano restituite.

Articolo 3

Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito comunica, entro e non oltre il 30 settembre 2002, gli importi degli aiuti effettivamente versati nel corso dell'esercizio finanziario 2001.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2001.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

(2) GU L 43 del 14.2.2001, pag. 27.

(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 32.

(4) Decisione 2001/217/CECA della Commissione, del 13 dicembre 2000 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 31).

(5) Decisione 2001/340/CECA della Commissione, del 13 febbraio 2001 (GU L 122 del 3.5.2001, pag. 23).

(6) Decisione 2001/597/CECA della Commissione, dell'11 aprile 2001 (GU L 210 del 3.8.2001, pag. 32).

(7) 1 tonnellata di carbone equivalente (tce) = 29,302 Gigajoules (GJ).

(8) Informazioni riservate.