32001D0557

2001/557/CE: Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia" [notificata con il numero C(2001) 1795]

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 25/07/2001 pag. 0028 - 0036


Decisione della Commissione

dell'11 luglio 2001

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia"

[notificata con il numero C(2001) 1795]

(I testi in lingua tedesca, inglese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2001/557/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione decide in merito alle spese da escludere dal finanziamento comunitario, qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità delle norme comunitarie.

(2) Ai sensi dell'articolo suddetto del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/1999(4), la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1o luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"(5), modificata dalla decisione 2000/649/CE(6).

(3) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(4) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(5) In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione "garanzia".

(6) In allegato alla presente decisione figurano gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione "garanzia". Tali importi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(7) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.

(8) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 31 marzo 2001 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione "garanzia", di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

(2) GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

(3) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

(4) GU L 273 del 23.10.1999, pag. 5.

(5) GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

(6) GU L 272 del 25.10.2000, pag. 41.

ALLEGATO

TOTALE DELLE RETTIFICHE

>SPAZIO PER TABELLA>

TOTALE DELLE RETTIFICHE IN EURO

>SPAZIO PER TABELLA>