32001D0540

2001/540/CE: Decisione della Commissione, del 9 luglio 2001, che modifica la decisione 98/634/CE, del 2 ottobre 1998, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i materassi da letto (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1610]

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 18/07/2001 pag. 0050 - 0050


Decisione della Commissione

del 9 luglio 2001

che modifica la decisione 98/634/CE, del 2 ottobre 1998, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i materassi da letto

[notificata con il numero C(2001) 1610]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/540/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica è assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primo piano.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti.

(3) Il medesimo articolo prevede che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo a una proposta di proroga, revoca o revisione.

(4) Con la decisione 98/634/CE(2), la Commissione stabiliva i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto, criteri la cui validità scade, ai sensi dell'articolo 3 della decisione, il 1o ottobre 2001.

(5) È opportuno prolungare per un periodo di diciotto mesi, senza modifiche, il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici.

(6) Le misure della presente decisione sono state elaborate e adottate ai sensi delle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(7) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 98/634/CE è sostituito dal seguente: "La definizione e i criteri ecologici specifici relativi al gruppo di prodotti sono validi dal 2 ottobre 1998 al 1o aprile 2003".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2) GU L 302 del 12.11.1998, pag. 31.